Stato di Emergenza Prorogato al 31/03/2022
Informativa COVID-19 per le Aziende:
Decreti Legge 24 Dicembre 2021 n. 221 | 30 Dicembre 2021 n. 229
* Scarica QUI l’informativa – LINK *
Sempre più attività fruibili solo ai vaccinati.
Ridotta da nove a sei mesi la durata del Green Pass Vaccinale ( con decorrenza 1 febbraio 2022).
Modificate le regole per l’uso di mascherine e filtranti FFP2
Nuove Regole di quarantena per contatti stretti ad alto rischio Nuovi termini di isolamento per i soggetti positivi
Nuove procedure e maggiori restrizioni per il rientro in Italia dai paesi di cui agli Elenchi C, D ed E di cui al D.P.C.M. come successivamente modificati
(consultare sempre il sito www.viaggiaresicuri.it)
Gentili clienti,
come preannunciato nel C.d.M del 29 Dicembre 2021, a seguito delle considerazioni della Cabina di Regia del CTS, sono state definite nuove misure anticontagio che restringono ancora di più il raggio di azione per i soggetti non vaccinati.
Pur non essendo giunti ad un obbligo vaccinale per tutta la popolazione infatti, il Green pass rafforzato è diventato un requisito essenziale anche per molte categorie di lavoratori: mezzi di trasporto, alberghi ed ogni servizio di ristorazione (rimangono esentate solo le mense aziendali!) non saranno più accessibili ai non vaccinati.
Da osservare anche i nuovi termini di quarantena, per chi ha avuto contatti stretti con soggetti poi risultati positivi al COVID, che sono diversi per chi ha completato o meno il ciclo vaccinale (nell’informativa allegata è riportata un’utile tabella riepilogativa).
Il miglior augurio per il nuovo anno è che si possa tornare alla normalità anche se la strada appare ancora lunga.
Dott. Claudio Rivelli
Decreti Legge 24 Dicembre 2021 n. 221 | 31 Dicembre 2021 n. 229
NOTA INTRODUTTIVA
Il preoccupante aumento dei contagi sul territorio nazionale di questa c.d. quarta ondata dell’epidemia, per la dilagante diffusione della variante «omicron» sta avendo ripercussioni non solo sul sistema sanitario ma, in generale, sull’intero sistema con pesanti ripercussioni anche sulle attività produttive. Di fatto le norme che fino ad oggi hanno regolamentato le misure di isolamento e di quarantena per chi entra in contatto con soggetto positivo al COVID stavano conducendo ad un lockdown non regolamentato e senza tutele per le imprese.
La Cabina di Regia del CTS in data 29 Dicembre 2021 (D.L. 229/21) ha definito quindi nuove regole per la quarantena che hanno modificato quanto indicato dal Ministero della Salute con La Circolare n. 36254 dell’11 Agosto 2021, al fine di evitare un blocco delle attività produttive.
Il D.L. 221 del 24/ Dicembre 2021 ha prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 e, con esso, tutte le misure definite dal D.L. 52 del 24/04/2021 convertito in legge n.87 del 21 Giugno 2021. Al fine di ridurre i rischi di contagio correlati alle prevedibili situazioni di assembramento che si possono verificare durante le festività sono state introdotte misure ancor più restrittive rispetto a quelle appena normate dal D.L. 26/11/2021 n. 172 e si è nuovamente tornati all’obbligo di uso di mascherine all’aperto anche in zona bianca.
Fino alla fine dello stato di emergenza (e non più fino al 15 Gennaio) anche nelle regioni che si collocano in zona bianca l’accesso a determinate attività sarà concesso ai soli soggetti vaccinati ovvero a coloro che sono guariti dal COVID 19 (Super Green Pass).
Il D.L. 29 Dicembre 2021 n.229 ha ulteriormente ristretto i lraggio d iazioni ai soggetti non vaccinati e ridefinito i termini della quarantena e dell’isoltamento (v. circolare Min Salute 60136 del30/12/2021)
Ridotto, a partire dal 01/02/2022, il termine di validità del ciclo vaccinale (da 9 a 6 mesi).
Il nostro Staff è sempre a disposizione per ogni approfondimento ma, in caso di pianificazione di viaggi all’estero, viste le continue evoluzioni delle norme per il contrasto della diffusione del virus, suggeriamo di consultare il sito del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it
Dott. Claudio Rivelli
D.L.24/12/2021 n. 221: le regole che obbligano
all’uso delle normali mascherine di protezione
Obbligo di uso delle mascherine al chiuso ed all’aperto anche in zona bianca fino al 31 Gennaio 2022.
Ricordiamo le regole del D.P.C.M. 02/03/2021:
• Non vi è obbligo di uso delle mascherine quando sia garantito in modo
continuativo l’isolamento da persone non conviventi;
• Sono fatte salve le regole dei protocolli aziendali di regolamento e
contrasto della diffusione del virus, nonché quanto previsto dalle linee guida della Conferenza Stato Regioni per la riapertura delle attività economiche e produttive;
Dall’obbligo sono esclusi:
a) I bambini al di sotto del 6 anni
b) Le persone con disabilità o patologie incompatibili con l’uso della mascherina;
c) I soggetti che svolgono attività sportiva;
D.L.24/12/2021 n. 221: le regole che obbligano
all’uso dei facciali filtranti FFP2 fino alla fine dello stato di emergenza
Obbligo di uso dei facciali filtranti FFP2 fino al 31 Marzo 2022:
• NEI MEZZI DI TRASPORTO (!)
• Spettacoli aperti al pubblico che si svolgano al chiuso o all’aperto
• Sale teatrali
• Sale da concerto
• Cinema
• Locali di intrattenimento, musica dal vivo e assimilabili;
• Eventi o competizioni sportive al chiuse o all’aperto;
NEI SUDDETTI LUOGHI, SALVO IL CASO IN CUI LA RISTORAZIONE NON SIA UN SERVIZIO ACCESSORIO, E’ VIETATO IL CONSUMO DI CIBI O BEVANDE
Obbligo di uso dei facciali filtranti FFP2 fino alla cessazione dello stato di emergenza sui MEZZI DI TRASPORTO
validità temporale dei green pass rilasciati a seguito di vaccino
o guarigione da COVID-19 ai sensi del D.L.24/12/2021 n. 221
Le condizioni che attestano il possesso del «SUPER GREEN PASS», a partire dal 1° Febbraio 2022, ed i termini di validità della certificazione verde di cui all’art. 9 comma 2 del D.L. 22/04/2021 n°52 :
• Lett.a): avvenutavaccinazioneanti-SARS-CoV-2,alterminedelciclo vaccinale primario – – o della somministrazione della relativa dose di richiamo – VALIDITA’ 6 MESI
• Lett.b): avvenutaguarigionedaCOVID-19,concontestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS- CoV-2; – VALIDITA’ 6 MESI
• Lett. c bis): avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario e della relativa dose di richiamo. VALIDITA’ 6 MESI ( a decorrere dalla somministrazione)
CERTIFICAZIONI VERDI TEMPORANEE
La certificazione verde è rilasciata a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quindicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo di vaccinazione primario e della relativa dose di richiamo
La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (quando previste più dosi) fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
Dove sarà indispensabile il Green pass rafforzato
fino al 31 Marzo 2022 alla luce del D.L.24/12/2021 n. 221
La «certificazione verde rafforzata» di cui all’art. 9 comma 2 lett. a), b) e c-bis) del D.L. 22/04/2021 n°52 dal 25 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022, sarà necessaria per accedere ai seguenti servizi o attività :
- Ristoranti al chiuso;
- Bar con consumazione al tavolo o al banco al chiuso
- Stadi ed eventi sportivi in genere (capienza al 60% al chiuso e 75% all’aperto);
- Cinema, teatri, sale da concerto, spettacoli (con capienza al 100%)
- Cerimonie pubbliche
Dal 25 Dicembre fino al 31 Gennaio 2022 sono vietate/sospese:
- Le feste di ogni tipo;
- Gli eventi assimilabili a feste
- I concerti in spazi aperti (assembramenti);
- Attività di sale da ballo, discoteche e assimilabili
Come integrato dal D.L. 30/12/2021 n.229
Nuove attività ove è necessario il Green pass rafforzato
dal 10 Gennaio alla luce del D.L.24/12/2021 n. 221
La «certificazione verde rafforzata» di cui all’art. 9 comma 2 lett. a), b) e c-bis) del D.L. 22/04/2021 n°52 dal 10 Gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza, sarà necessaria per accedere ai seguenti servizi o attività :
- Alberghi
- Ristoranti degli alberghi anche per chi vi alloggia
- Musei e luoghi della cultura;
- Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (comunque vietate fino al 31/01/22)
- Attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, spogliatoi, docce; dal 10 Gennaio ANCHE ALL’APERTO
- Sagre, fiere, eventi e congressi;
- Centri termali, con esclusione di quelli destinati ad attività terapeutiche;
Aggiornato dal D.L. 30/12/2021 n.229
Nuove attività ove è necessario il Green pass rafforzato
dal 10 Gennaio alla luce del D.L.24/12/2021 n. 221
La «certificazione verde rafforzata» di cui all’art. 9 comma 2 lett. a), b) e c-bis) del D.L. 22/04/2021 n°52 dal 10 Gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza, sarà necessaria per accedere ai seguenti servizi o attività :
- Mezzi di trasporto anche locali (quindi Super Green pass e FFP2)
- Centri culturali, centri sociali, ricreativi
- Sale giochi, sale scommesse e sale Bingo
- Impianti di risalita anche in comprensori sciistici
- Ristoranti all’aperto
- Centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto
Aggiornato dal D.L. 30/12/2021 n.229
Dove si potrà accedere con il green pass «normale» e dove non ci sarà alcun controllo?
La «certificazione verde» di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.L. 22/04/2021 n°52 è rilasciata a seguito di TEST ANTIGENICO rapido VALIDITA’ 48 ORE o molecolare VALIDITA’ 72 ORE MOLECOLARE con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
La «certificazione verde normale» e fino al 31 Marzo 2022, sarà valida nei seguenti casi:
- Accesso ai luoghi di lavoro e relative mense;
- Corsi di formazione privati svolti in presenza
Di seguito le principali attività per le quali non vi sarà nessun controllo del Green pass
- Centri commerciali
- Centri estetici e parrucchiere
- Supermercati e alimentari
- Farmacie
Aggiornato dal D.L. 30/12/2021 n.229
Nasce il «Mega Green pass»
L’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice è consentito unicamente ai soggetti muniti di certificazione verde ottenuta a seguito di inoculazione della dose booster
E’ consentito l’accesso a dette strutture con il super Green pass solo se si effettua tampone antigenico rapido o molecolare.
CAPIENZA IMPIANTI PER EVENTI
l’accesso agli eventi e alle competizioni e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti Green pass rafforzato (o esenti o minori di 12 anni) la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.
LE DEFINIZIONI DI CONTATTO STRETTO AD ALTO O BASSO RISCHIO
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO ALTO RISCHIO
• persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
• persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia senza mascherina) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
• operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
• persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO BASSO RISCHIO (indicazioni ECDC):
• Persona che ha avuto contatto diretto (faccia a faccia) con caso positivo, a distanza < 2 mt e per meno di 15 minuti;
• Persona che si è trovata in ambiente chiuso (per es. sala riunioni) o che ha viaggiato con caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
• Personale di assistenza diretta a caso COVID-19, o di laboratorio COVID-19, anche se provvisto di DPI;
• Passeggeri ed equipaggio di volo con caso COVID-19 ad eccezione del personale in servizio nella sezione del treno o aereo ove si trovava seduto il soggetto poi risultato positivo, o di coloro che erano seduti entro 2 posti in ogni direzione dal posto ove seduto il soggetto poi risultato positivo.
Le nuove misure di QUARANTENA
La circolare Ministero della Salute n. n. 60136 del 30 Dicembre 2021 modifica della Circolare 36254 dell’11 Agosto 2021
| Tipologia Soggetto | CONTATTI AD ALTO RISCHIO | CONTATTI A BASSO RISCHIO |
|
•Non vaccinati •Che non hanno completato il ciclo vaccinale primario •Che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni |
10 giorni di quarantena dall’ultima esposizione + Test Molecolare o antigenico Negativo |
Non necessaria quarantena se hanno sempre indossato mascherine chirurgiche o FFP2.
Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie.
Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva |
| •Asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario da oltre 120 giorni (non ancora fatta dose booster ma che hanno green pass ancora valido) |
5 giorni di quarantena dall’ultima esposizione + Test Molecolare o antigenico Negativo |
|
|
•Asintomatici con ciclo vaccinale completato da meno di 120 gg. •Con dose booster fatta •Guariti dal COVID-19 nei 120 precedenti |
NO quarantena Uso FFP2 per 10 gg dall’ultima esposizione + Test Molecolare o antigenico alla comparsa di sintomi (negativo) Se persistono i sintomi ripetizione test al 5° giorno |
|
| •Operatori sanitari | Test Molecolare o antigenico quotidiano per n°5 giorni dall’ultima esposizione |
Le nuove misure di ISOLAMENTO (POSITIVI al COVID)
La circolare Ministero della Salute n. n. 60136 del 30 Dicembre 2021 modifica della Circolare 36254 dell’11 Agosto 2021
| Tipologia Soggetto | ISOLAMENTO | RIENTRO AL LAVORO |
|
•Positivi con ciclo vaccinale completato da meno di 120 gg. •Con dose booster fatta •Guariti dal COVID-19 nei 120 precedenti |
Isolamento ridotto a 7 giorni se asintomatici da almeno 3 giorni + Test Molecolare o antigenico Negativo |
Per il rientro al lavoro rimangono in vigore le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della salute 15127 del 12/04/2021: 1.Lavoratori positivi ospedalizzati (sintomi Gravi): certificato di avvenuta negativizzazione + visita medico competente 2.Lavoratori positivi pauca-sintomatici o asintomatici: Test Molecolare negativo (non sufficiente antigenico) N.B. le misure per il rientro al lavoro non sono state cambiate dalle nuove disposizioni di dicembre |
|
•Non vaccinati •Che non hanno completato il ciclo vaccinale primario •Che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni •Asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario da oltre 120 giorni (non ancora fatta dose booster ma che hanno green pass ancora valido) |
10 giorni di Isolamento e se asintomatici da almeno 3 giorni + Test Molecolare o antigenico Negativo |
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE INTRODOTTO DAL D.L. 26/11/2021 N. 172
A far data dal 15 Dicembre 2021 l’obbligo di vaccinazione, è esteso alle seguenti categorie di lavoratori:
• Personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale o che realizzano i percorsi di formazione tecnica superiore.
• personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, del dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell’Agenzia delle informazioni e sicurezza esterna ed interna
• strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
• strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
• strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
• Personale di istituti penitenziari per adulti o minori
Per ora non modificato dai D.L. 221 e 229
SANZIONI PREVISTE
Sono previste sanzioni amministrative da € 400,00 ad € 1.000,00 a chi accede ad attività senza il green pass «corretto»;
Per gli esercenti la medesima sanzione amministrativa è accessoria a quella, ben più rilevante, della chiusura dell’attività per 10 giorni (dopo la recidiva di n.2 multe in giornate diverse)
Non cambia il sistema sanzionatorio nei luoghi di lavoro


