Divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00
Il provvedimento introduce il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni in cui il rischio da caldo è classificato come “alto” secondo le mappe disponibili su workclimate.it
L’obiettivo dell’ordinanza è tutelare la salute dei lavoratori esposti al caldo estivo, riducendo i rischi legati a colpi di calore e stress termico.
Oltre ai divieti sopra indicati è necessario adottare misure immediate di prevenzione e protezione.
In particolare, quando il ciclo di lavoro prevede che per lo svolgimento delle attività sia necessario lavorare all’aperto, gli effetti del calore sul corpo umano infatti possono variare da un semplice malessere a forme anche gravi come il cosiddetto ‘colpo di calore’. Il calore, inoltre, favorisce la sudorazione che, se abbondante, può portare alla perdita di liquidi corporei e, quindi, ad una ridotta tolleranza al calore stesso.
Trattandosi quindi di un rischio non eliminabile, deve essere previsto che tutti i dipendenti che operano presso i cantieri si attengano ad alcune indicazioni (in ottemperanza anche alle indicazioni dal Ministero Della Sanità) che prevedono che per proteggersi dai raggi ultravioletti sia opportuno:
– indossare indumenti protettivi (in dotazione dal datore di lavoro) e proteggere particolarmente il naso, le labbra, le orecchie, la testa (soprattutto in presenza di calvizie), il collo e il dorso delle mani;
– utilizzare una crema solare con un alto fattore protettivo e riapplicarla spesso soprattutto se si suda abbondantemente;
– lavorare il più possibile all’ombra, in particolar modo nelle ore in cui i raggi del sole sono più intensi;
– utilizzare occhiali da sole per proteggere gli occhi dal sole (rischio di cataratta);
– tenere a disposizione dei lavoratori bottiglie di acqua potabile;
– sospendere le attività se la temperatura supera i 35 °C;
– effettuare una pausa per permettere ai lavoratori di rinfrescarsi al massimo ogni 2 ore (se temperature < 30°C), ogni volta sia necessario e anche secondo le indicazioni riportate nel PSC, quando previsto

La società dovrà quindi prevedere l’utilizzo di indumenti da lavoro idonei, ed organizzare le attività al fine di cercare di mitigare il rischio nelle fasce di orario in cui i raggi del sole sono meno intensi (quando necessario), oltre a rendere disponibili bottiglie di acqua potabile o comunque garantire la presenza di acqua potabile. In particolare, in caso di giornate particolarmente calde, ogni lavoratore dovrà assumere bevande fresche non alcoliche e bere acqua a piccoli sorsi ad intervalli frequenti per evitare la disidratazione; quando possibile, effettuare più turni di lavoro in modo da ridurre il tempo impiegato nei lavori più pesanti. Inoltre, è previsto il rispetto delle indicazioni di cui sopra, con particolare riferimento alle pause.
Dalle indicazioni regionali sono esclusi (ferma restando in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal d. lgs. n. 81/2008):
- i lavori urgenti di pubblica utilità e protezione civile;
- concessionari di pubblici servizi
- Rispettano l’ordinanza gli accordi aziendali già in vigore, purché garantiscano tutele uguali o superiori.
Si ricorda inoltre che nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori (Messaggio numero 2130 del 03-07-2025).


