Nota Informativa per le Aziende
Decreto Legge 21 Ottobre 2021 n. 146 convertito in Legge 17 Dicembre 2021 n. 215
(G.U. n. 301 del 20/12/2021)
Modifiche rilevanti
al D.Lgs. 81/08
Aggiornamenti al D.Lgs. 81/08 introdotti dalla Legge 17/12/2021 n. 201 – in pillole
- Anche i DATORI DI LAVORO devono essere formati!
- Novità per i PREPOSTI:
- devono essere nominati in forma scritta;
- intervenire in PRIMA PERSONA in caso di rischio;
- aggiornamento formativo biennale in presenza (!);
- nominati e comunicati al committente per lo specifico appalto
- SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE: in caso di mancanza di un sistema di vigilanza dei dispositivi di sicurezza-segnalazione e controllo
- AZIENDE CON LAVORATORI AUTONOMI: obbligo di comunicazione all’ispettorato del lavoro della presenza di lavoratori autonomi occasionali (pena sospensione dell’attività imprenditoriale)
- Obbligo dell’appaltatore e del subappaltatore di indicare il nominativo del preposto per lo specifico appalto
Nota introduttiva del
Dott. Claudio Rivelli
Con la conversione in Legge 17/12/2021 n. 201 del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, in relazione al quale vi è stata data già una comunicazione inerente le modifiche apportate all’impianto del sistema di vigilanza previsto dal Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono state introdotte modifiche sostanziali al D.Lgs. 81/08 che avranno impatto anche sui Sistemi di Gestione della Sicurezza adottati dalle imprese maggiormente virtuose.
I provvedimenti sono stati emanati anche a causa della recrudescenza del fenomeno infortunistico al quale i media stanno dando ampia diffusione da alcuni mesi.
I dati tuttavia confermano che annualmente si verificano sempre circa 1.000 incidenti mortali sul lavoro e che, all’aumento delle sanzioni e dell’attività ispettiva, non ha mai corrisposto una diminuzione di questo drammatico numero (…).
Le misure per mitigare il fenomeno infortunistico sono state pianificate da anni dal T.U. ma non avevano ancora trovato applicazione e, le novità ora introdotte nella Legge di conversione, non sono solo di natura «repressiva» ma dettano nuove regole che mirano anche alla sensibilizzazione di tutti gli attori della sicurezza. Non è banale sottolineare che, fino ad oggi, l’unico soggetto non obbligato a sottoporsi a formazione fosse il Datore di Lavoro che, spesso, ignora totalmente i dettami del D.Lgs. 81/08 (specie nelle piccole imprese)
Il nostro staff è a disposizione per ogni chiarimento e per aiutarvi a rendere operativi i nuovi strumenti declinati dalla norma.
Dott. Claudio Rivelli
Legge 17 Dicembre 2021 n. 215
Modifiche all’art. 18 del D.Lgs. 81/08: il Datore di Lavoro o i Dirigenti devono individuare il preposto
L’art. 18 del D.Lgs. 81/08 enuncia gli obblighi che il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono attuare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Fino ad oggi si era fatto riferimento sempre all’individuazione del «preposto di fatto» così come definito dalla giurisprudenza.
All’art. 18 è stato aggiunto il comma 1 lett. b-bis) che esplicita come il Datore di Lavoro e/o il Dirigente debbano:
«individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.
Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»
Il preposto fa parte ora della c.d. sicurezza «partecipata» ed ha obblighi maggiori
Legge 17 Dicembre 2021 n. 215
Modifiche all’art. 19 del D.Lgs. 81/08 : esplicitati maggiori obblighi e responsabilità per il preposto
L’art. 19 del D.Lg. 81/08 che enuncia gli obblighi del preposto è stato integrato con due capoversi che conferiscono maggiori poteri e, quindi, responsabilità al preposto nello svolgimento della sua attività di vigilanza.
I Preposti secondo le loro attribuzioni e competenze devono
- Comma 1 lett. a) “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti»
- Comma 1 lett. f-bis)“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
Legge 17 Dicembre 2021 n. 215
LA MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE (Art. 14 c. 1 D.lgs. 81/08)
Ristretto il campo di applicazione del già previsto provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale: Il provvedimento della sospensione potrà essere adottato se si riscontra il 10% (prima era il 20%) del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro o la grave violazione di norme di prevenzione di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08.
La modifica più rilevante della norma riguarda il fatto che, per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, non è più necessario che la violazione sia «reiterata»: è sufficiente l’accertamento di una delle violazioni di cui all’allegato I per adottare il provvedimento (ha chiarito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Per tutto il periodo di sospensione, l’impresa destinataria del provvedimento non potrà contrattare con la pubblica amministrazione.
Per poter riprendere l’attività produttiva sarà necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento della somma aggiuntiva a seconda delle fattispecie di violazione (vedi slide successiva). L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
Il Datore di Lavoro può ottenere la revoca della sospensione mediante il pagamento immediato del 20% della «somma aggiuntiva» associata a ciascuna violazione contestata
Legge 17 Dicembre 2021 n. 215
LA MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE (Art. 14 c. 1 D.lgs. 81/08)
In caso di accertamento, anche dall’ispettorato del lavoro, di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I, adotta un provvedimento di sospensione. Introdotto nell’Allegato I l’ultimo punto che riguarda la mancata adozione di un Sistema di Vigilanza in merito alla rimozione e verifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o di controllo

Legge 17 Dicembre 2021 n. 215
Obbligo di notifica all’ispettorato Nazionale del Lavoro in caso di utilizzo di lavoratori autonomi occasionali
- Modifica all’art. 14 comma 1 D.Lgs. 81/08: l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica nel rispetto dei contenuti dell’art. 15 del D.Lgs. 81/15.
Tale specifica è rilevante anche in relazione alla possibilità dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, quando l’INL riscontra che almeno il 10 percento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui sopra
Legge 17 Dicembre 2021 n. 215
Modifiche all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08: La formazione dei Datori di Lavoro e dei Preposti
Integrazione dell’ Art. 37 comma 2: «Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.lgs. 81/08 in materia di formazione (di seguito A-CSR):
- A-CSR 21/12/2011 rep 221– La formazione di Lavoratori Dirigenti e Preposti
- A-CSR 21/12/2011 rep 222 – La formazione dei Datori di Lavoro – RSPP
- A-CSR 25/07/2012 rep 153 – Adeguamento e linee applicative Accordi CSR 2011
- A-CSR 22/02/2012 rep. 53 – Attrezzature di Lavoro
- A-CSR 07/07/2016 – rep. 128 – la Formazione di Addetti e Responsabili del SPP
in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
“per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché’ l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;
Legge 17 Dicembre 2021 n. 215
Modifiche all’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08: La formazione dei Datori di Lavoro e dei Preposti
Modifica dell’ Art. 37 comma 7: «Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo»
Introduzione dell’ Art. 37 comma 7-ter: “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché’ l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;
Legge 17 Dicembre 2021 n. 215
Modifiche all’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/08: Ampliamento del concetto di addestramento dei lavoratori
Integrazione all’art. 37 comma 5 D.Lgs. 81/08: L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato
Legge 17 Dicembre 2021 n. 215
Modifiche all’art. 26 del D.Lgs. 81/08: La figura del preposto nei contratti di appalto ed il DUVRI
In attesa (dal 2013!) delle definizioni delle attività a Basso rischio, per le quali sarà possibile sostituire il DUVRI con l’individuazione di un incaricato del Datore di Lavoro Committente che sovrintenda alle attività di cooperazione e coordinamento, la L. 17/12/2021 ha integrato l’art. 26 specificando l’obbligo dell’appaltatore o del subappaltatore di indicare il nominativo del Preposto per lo specifico appalto!
Art. 26 comma 8 bis: «Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»


