Lavoratori fragili:
le novità da novembre 2021
Con il decreto legge n. 105/2021 arriva una piccola proroga per i lavoratori che hanno potuto godere del lavoro agile, ossia dello smart working. Infatti, se il termine originariamente previsto per la possibilità per i lavoratori fragili di prestare la propria attività a distanza era il 30 giugno 2021, il nuovo decreto lo ha prorogato al 31 ottobre. Dal 1° novembre 2021 quindi questo diritto decade irrimediabilmente. Inoltre, con la nota n. 10962 del 5 luglio 2021, l’INL ha ricordato che, a decorrere dal 1° luglio 2021, non sono più in vigore alcune tutele, previste nelle diverse misure anti Covid adottate dal Governo da marzo 2020, in favore dei lavoratori cd. fragili.
Si legge tuttavia, sempre in una nota INL, la n. 13672 del 27 luglio 2021, che il decreto-legge 105/2021 prevede inoltre la proroga della sorveglianza sanitaria fino al 31 dicembre 2021.
Lavoratori fragili:
assenza equiparata a ricovero ospedaliero
Con l’art. 26 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, così come da ultimo modificato dall’art. 15 del D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021 è statuito che:
- “fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medicolegali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.”
Inoltre, ai sensi del co. 2-bis della medesima disposizione è statuito che:
- “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Sorveglianza sanitaria prorogata
al 31 dicembre 2021
Per effetto del decreto-legge 105/2021, è fissata la proroga al 31 dicembre 2021 della disposizione normativa di cui all’art. 83 del D.L. 34/2020, recante la previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.
Ai sensi dell’art. 83 citato:
- “fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”
Protocollo di sicurezza
Ciò detto, alla luce delle previsioni normative suindicate, in considerazione della perduranza dell’assetto organizzativo volto a favorire la flessibilità dell’orario di lavoro e l’applicazione del lavoro agile, restano ferme le disposizioni vigenti recate dal Protocollo di sicurezza nonché dalle precedenti direttive in favore dei lavoratori che versano in condizioni di fragilità, per i quali è previsto lo svolgimento del lavoro agile con totale esclusione della presenza in sede.
Tutela lavoratori fragili, malattia e quarantena: chiarimenti Inps
Quarantena:
regolarizzati i certificati di malattia
In base a quanto disposto dal Decreto “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020) all’articolo 26 comma 1 i periodi di quarantena:
- Sorveglianza attiva;
- In permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
sono:
- Equiparati alla malattia ai fini del relativo trattamento economico;
- Esclusi dal conteggio relativo al limite per la conservazione del posto di lavoro (cosiddetto “periodo di comporto”).
Sempre l’articolo 26 (comma 3) impone al medico curante di redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha disposto la quarantena.
Nel messaggio 2842 l’INPS comunica di aver ricevuto indicazioni circa la validità, per l’anno 2020, dei certificati di quarantena con isolamento fiduciario redatti dai medici curanti, anche nei casi in cui, si legge nel testo, non sia “stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica”.
Di conseguenza, le sedi territoriali dell’Istituto hanno avviato le attività necessarie per regolarizzare i certificati di malattia per quarantena, precedentemente sospesi per carenza del provvedimento emesso dall’autorità sanitaria pubblica.
Il riconoscimento della tutela economica per gli eventi collocatisi nel 2020 sarà tuttavia condizionato al rispetto di un limite di spesa pari a 663,1 milioni di euro.
Per il 2021, non essendo stati previsti appositi fondi, l’INPS (salvo ulteriori novità normative), si legge nel messaggio, non “potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso”.
Articolo estratto da © LeggiOggi – https://www.leggioggi.it


