La vaccinazione dei lavoratori
tra obblighi ed opportunità
06 Aprile 2021
Emanato il protocollo nazionale per la realizzazione dei piani di vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid 19 nei luoghi di lavoro
DECRETO LEGGE 1 Aprile 2021 n°44
• obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari
• “Scudo penale” per il personale sanitario addetto alla somministrazione dei vaccini
L’impegno della Studio Rivelli Consulting S.r.l.
Studio Rivelli, alla luce del protocollo illustrato nell’informativa che segue, si è fissato l’obiettivo di supportare le Aziende interessate ad attivare un piano di vaccinazione dei propri dipendenti nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dal protocollo nazionale per la realizzazione dei piani di vaccinazione nei luoghi di lavoro, in particolare prevedendo:
1. La raccolta delle adesioni dei lavoratori per il tramite del medico competente;
2. Procedure specifiche per piccole e micro imprese
3. L’attivazione di specifiche convenzioni con strutture sanitarie con i requisiti previsti dalla norma
4. L’informazione prevista per i datori di lavoro e per i lavoratori
5. L’acquisizione dell’adesione volontaria dei lavoratori nel rispetto della riservatezza e della sicurezza delle informazioni;
6. L’esecuzione del triage preventivo da parte del medico competente
7. La prenotazione dei vaccini
8. La convocazione dei lavoratori
9. La registrazione sui portali Regionali delle vaccinazioni
TUTTO QUESTO RICHIEDERA’ DEL TEMPO MA INTANTO INVITIAMO LE AZIENDE A VALUTARE TALE OPPORTUNITA’ ED A MANIFESTARE IL LORO INTERESSE
Il D.L. 1 Aprile 2021 n° 44
➢ Il Decreto Legge ha prorogato tutte le indicazioni del D.P.C.M. 02/03/2021 fino al 30 Aprile 2021: fino al 30 Aprile tutte le Regioni permarranno almeno in zona arancione (nessuna zona gialla);
➢ Rispetto alla precedente indicazione è stato definito che, oltre alle Provincie ove i contagi superano il numero di 250 casi ogni 100.000 abitanti, diventano Zone Rosse anche le aree in cui la circolazione delle Varianti di SARS-COV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
➢ Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati
Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
«Scudo penale» per gli operatori sanitari che somministrano i Vaccini
➢ In vista dell’attuazione dei piani nazionali di vaccinazione anti Sars-CoV-2/COVID-19, nei luoghi di lavoro, l’art. 3 del D.L. 01/04/2021 n. 44 ha escluso la punibilità per lesioni colpose o omicidio colposo (artt. 589 e 590 c.p.) per i fatti verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino anti COVID
➢ La Punibilità dei soggetti coinvolti nella campagna vaccinale di cui sopra è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle autorità competenti, ed alle circolari pubblicate dal Ministero della Salute, relative all’attività di vaccinazione.
A seguito dell’iniziativa avviata da Confindustria per l’attivazione di campagne di vaccinazione in azienda, i Medici Competenti, coinvolti in tale piano, avevano mostrato molte perplessità al riguardo
Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid 19 nei luoghi di lavoro
06 Aprile 2021
➢ Il Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, ha elaborato il Piano vaccinale anti SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro con l’obiettivo di renderli più salubri e sicuri.
➢ Le «indicazioni ad interim per la vaccinazione anti sars-COV-2 nei luoghi di lavoro» prevedono la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro (in grandi aziende), o in strutture sanitarie private (per piccole e micro imprese).
➢ I Datori di Lavoro possono manifestare la disponibilità di
attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro destinati alla vaccinazione di lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta. A tale fine i Datori di Lavoro si attengono alle «indicazioni ad interim per la vaccinazione anti sars-COV-2 nei luoghi di lavoro» ( di seguito «indicazioni ad interim» )
➢ Nell’elaborazione dei piani aziendali di vaccinazione viene coinvolto il Comitato COVID aziendale con il supporto del Medico Competente.
➢ I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi compresi i costi per la somministrazione (personale sanitario, e quanto previsto dalle «indicazioni ad interim»), sono interamente a carico del Datore di Lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi), la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, sono a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
➢ Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori devono avvenire secondo il pieno rispetto del principio della volontarietà, e nel rispetto dei principi di riservatezza e della sicurezza delle informazioni raccolte, evitando ogni forma di discriminazione dei lavoratori.
➢ Il Ruolo del Medico Competente:
1. fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi della vaccinazione (anche legati alla tipologia di vaccino)
2. assicura al Datore di Lavoro l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato;
3. effettua il previsto triage preventivo relativo allo stato
di salute,
4. Garantisce la tutela della riservatezza dei dati.
➢ La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie di cui alle «indicazioni ad interim».
Il Medico Competente può anche assumere solo il ruolo gestionale del processo
➢ Il Medico Competente assicura la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai servizi sanitari regionali.
➢ La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie di cui alle «indicazioni ad interim».
➢ In alternativa, laddove i Datori di Lavoro interessati intendano collaborare all’iniziativa con una struttura sanitaria privata, possono concludere una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali.
➢ Per le aziende non soggette a sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 18 c.1 lett. A) del D.Lgs. 81/08 non possono fare ricorso a strutture private ma possono avvalersi delle strutture dell’INAIL
➢ In caso di ricorso a struttura sanitaria privata il Medico Competente comunica alla struttura sanitaria il numero di lavoratori che hanno aderito al piano vaccinale e la struttura sanitaria cura tutti i necessari adempimenti che consentono la somministrazione, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.
➢ Il tempo necessario alla vaccinazione è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro (solo se avviene in orario di lavoro).
➢ Ai Medici Competenti è offerto, attraverso la piattaforma dell’ISS, lo specifico corso di formazione realizzato in collaborazione con l’INAIL, strumentale alla predisposizione di materiale informativo per i datori di lavoro lavoratrici e lavoratori.


