IL PREPOSTO ALLA SICUREZZA
L’ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA IL DIRIGENTE E IL LAVORATORE
Il Preposto, nominato dal Datore di Lavoro, è una figura chiave nel Sistema di Gestione della Sicurezza in azienda grandi e complesse. Una figura non obbligatoria, ma di cui la legge tratteggia con precisione doveri e compiti, con le conseguenti sanzioni. Molto dettagliate anche le norme che impongono ai preposti uno specifico percorso di formazione, da aggiornare periodicamente.
L’art. 18 del D.Lgs. 81/08 enuncia gli obblighi che il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono attuare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Fino ad oggi si era fatto riferimento sempre all’individuazione del «preposto di fatto» così come definito dalla giurisprudenza.
All’art. 18 è stato aggiunto il comma 1 lett. b-bis) che esplicita come il Datore di Lavoro e/o il Dirigente debbano:
«individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.
Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»
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L’art. 19 del D.Lg. 81/08 che enuncia gli obblighi del preposto è stato integrato con due capoversi che conferiscono maggiori poteri e, quindi, responsabilità al preposto nello svolgimento della sua attività di vigilanza.
I Preposti secondo le loro attribuzioni e competenze devono
- Comma 1 lett. a) “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti»
- Comma 1 lett. f-bis)“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
Quando il preposto è obbligatorio
Il preposto per la sicurezza è obbligatorio per le seguenti attività:
Nomina del Preposto per la Sicurezza
Nel caso in cui il Datore di Lavoro decida di nominare ufficialmente un preposto per la sicurezza, deve provvedere alla stesura di una lettera di nomina che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- deve recare data certa;
- deve conferire al preposto tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari a svolgere i compiti che gli saranno affidati;
- deve essere accettata dal preposto per iscritto;
Legge 17 Dicembre 2021 n. 215
Modifiche all’art. 18 del D.Lgs. 81/08: il Datore di Lavoro o i Dirigenti devono individuare il preposto
L’art. 18 del D.Lgs. 81/08 enuncia gli obblighi che il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono attuare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Fino ad oggi si era fatto riferimento sempre all’individuazione del «preposto di fatto» così come definito dalla giurisprudenza.
All’art. 18 è stato aggiunto il comma 1 lett. b-bis) che esplicita come il Datore di Lavoro e/o il Dirigente debbano:
«individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.
Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»
Il preposto fa parte ora della c.d. sicurezza «partecipata» ed ha obblighi maggiori
Legge 17 Dicembre 2021 n. 215
Modifiche all’art. 19 del D.Lgs. 81/08 : esplicitati maggiori obblighi e responsabilità per il preposto
L’art. 19 del D.Lg. 81/08 che enuncia gli obblighi del preposto è stato integrato con due capoversi che conferiscono maggiori poteri e, quindi, responsabilità al preposto nello svolgimento della sua attività di vigilanza.
I Preposti secondo le loro attribuzioni e competenze devono
- Comma 1 lett. a) “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti»
- Comma 1 lett. f-bis)“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
Compiti del Preposto per la Sicurezza
L’art. 19 del D.Lgs 81 attribuisce al preposto per la sicurezza i seguenti compiti e obblighi:
- sovrintendere e vigilare sui lavoratori controllando che attuino le disposizioni e gli obblighi in materia di sicurezza;
- assicurarsi che le zone esposte a rischio grave e specifico siano accessibili solo a lavoratori con una formazione adeguata;
- richiedere l’osservanza delle procedure di emergenza, dando istruzioni ai lavoratori su come abbandonare la zona pericolosa se è necessario;
- informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
- astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere le attività se la situazione di pericolo grave e immediato persiste;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro tutte le irregolarità riscontrate nei mezzi, nelle attrezzature, nei DPI;
- fare rapporto al datore di lavoro su ogni condizione di pericolo riscontrata durante l’attività lavorativa
- frequentare corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza;
Sanzioni per il preposto
Il preposto che commette inadempienze nei confronti dei suoi obblighi è punito con le seguenti sanzioni:
| Inadempienza | Sanzione |
|---|---|
| Mancata vigilanza sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi e delle disposizioni in materia di sicurezza | Arresto da 1 a 3 mesi e ammenda da 500 € a 2.000 € |
| Aver chiesto ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste pericolo grave ed immediato | Arresto da 1 a 3 mesi e ammenda da 500 € a 2.000 € |
| Non aver segnalato tempestivamente a datore di lavoro o dirigente situazioni di pericolo di cui era a conoscenza sulla base della formazione ricevuta | Arresto da 1 a 3 mesi e ammenda da 500 € a 2.000 € |
| Aver permesso a lavoratori che non hanno ricevuto adeguate istruzioni di accedere a zone che li espongono a rischio grave e specifico | Arresto fino a un mese o ammenda da 300 € a 900 € |
| Non aver richiesto l’osservanza delle misure di controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e non aver dato istruzioni ai lavoratori per abbandonare la zona pericolosa | Arresto fino a un mese o ammenda da 300 € a 900 € |
| Non informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato sulle disposizioni prese o da prendere per la protezione del rischio stesso | Arresto fino a un mese o ammenda da 300 € a 900 € |
| Non aver frequentato gli appositi corsi di formazione e aggiornamento | Ammenda da 300 € a 900 € |
Formazione Obbligatoria: Corsi per il Preposto per la Sicurezza
Tra gli obblighi e i compiti del preposto è presente “Frequentare gli appositi corsi di formazione“, questo perchè come specificato più volte in questo articolo, il requisito principale oltre al potere gerarchico, è la competenza specifica. L’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011dispongono,che i Preposti frequentino dei corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza, della durata di 8 ore e provvedere a rinnovare le proprie competenze con scadenza quinquennale frequentando corsi di aggiornamento della durata di 6 ore. Gli argomenti affrontati nei corsi saranno simili a quelli trattati nel corso per Dirigenti.


