Informativa per le aziende
modifiche introdotte dal D.P.C.M. 18 Ottobre 2020
*Scaricalo in PDF* Informativa per le aziende Decreto Legge n°125 del 07 Ottobre 2020 | D.P.C.M. 13 Ottobre 2020 come modificato dal D.P.C.M. 18 Ottobre2020 – LINK
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L’aggiornamento dei provvedimenti tecnico- normativi per il contenimento del contagio da adottare nei luoghi di lavoro
D.L. 07 Ottobre 2020
D.P.C.M. 13 Ottobre 2020 e modifiche introdotte dal D.P.C.M. 18 Ottobre 2020
Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020 : indicazioni per la durata ed il termine della quarantena
Le misure dei D.P.C.M. sono in vigore dal 21 Ottobre fino al 13 Novembre 2020
Decreto Legge n°125 del 07 Ottobre 2020
D.P.C.M. 13 Ottobre 2020
come modificato dal D.P.C.M. 18 Ottobre2020
Una chiara regolamentazione dell’obbligo di utilizzo di sistemi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro
➢ È obbligatorio avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
➢ È obbligatorio indossare la suddetta protezione in tutti i luoghi di lavoro al chiuso
➢ È obbligatorio indossare la suddetta protezione in tutti i luoghi di lavoro all’aperto ove non è garantito il distanziamento interpersonale
Solo in n°2 casi è possibile non indossare la protezione delle vie respiratorie in ambienti di lavoro chiusi :
➢ condizione di totale isolamento rispetto ai colleghi (es. ufficio con singolo occupante e con accesso inibito ad altre persone se non con adeguate procedure anticontagio: es. aerazione preventiva, accesso previo appuntamento, etc.)
➢ Nelle situazioni previste dai protocolli anti-contagio emanati per specifiche attività produttive (attività di formazione, consumo di cibi e bevande, etc.).
N.B. restando esclusi da detti obblighi i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che li assistono se versano nella stessa incompatibilità.
Decreto Legge n°125 del 07 Ottobre 2020
PROROGA SMART WORKING
Vengono prorogate al 31 dicembre 2020 le seguenti prestazioni in materia di smart working:
• i datori di lavoro che vogliono attivare lo smart working non sono tenuti a stipulare alcun accordo scritto con il lavoratore, con relativa comunicazione semplificata del lavoro agile
• viene esteso il termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart working per i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ex articolo 3, comma 3, Legge n.104/1992, e per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse e per il riconoscimento della priorità allo svolgimento di smart working per i lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa;
• viene esteso il termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2.
Forte raccomandazione nel privato a tornare alle modalità di Smart Working definite ad inizio fase 2 (D.L. 34 del 19/05/2020)
Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020 :
COVID 19 indicazioni per la durata ed il termine della quarantena
Definizioni:
L’ ISOLAMENTO dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
La QUARANTENA, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi
NUOVI TERMINI PER ISOLAMENTO E QUARANTENA:
CASI POSITIVI ASINTOMATICI: Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
CASI POSITIVI SINTOMATICI: Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). .
Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020 :
COVID 19 indicazioni per la durata ed il termine della quarantena
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: I contatti stretti di casi con infezione da SARS- CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
➢ un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
oppure
➢ un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno
RACCOMANDAZIONI
1. tutte le persone che convivono, o entrano in contatto regolarmente con persone fragili o a rischio di complicanze, a fine quarantena dovrebbero comunque eseguire il test molecolare.
2. Test differenziati per i bambini
3. Non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
4. Promuovere l’uso dell’app immuni.
D.P.C.M. 13 Ottobre 2020
Le Regioni e le Provincie Autonome possono emettere ordinanze maggiormente restrittive anche in relazione all’andamento epidemiologico in specifici territori
Va rivolta particolare attenzione alle Ordinanze Regionali (per le quali si invita a consultare costantemente il ns. sito: www.riaperturacovid.it) che in attuazione delle nuove disposizioni possono applicare misure maggiormente restrittive (e non ampliative), in particolare le seguenti attività il cui esercizio è autorizzato:
➢ Le attività di ristorazione sono consentite fino alle ore 24, con consumo al tavolo, e fino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo.
➢ Sale giochi, sale scommesse e sale bingo dalle ore 8.00 alle 21.00 (*)
➢ Spettacoli aperti al pubblico (Teatri, sale da concerto, sale cinematografiche,
etc.) per i quali è stata stabilita una capienza massima di n. 1000 persone
all’aperto e di n. 200 persone al chiuso
➢ Centri termali, centri benessere.
➢ Attività inerenti ai servizi alla persona
➢ Attività di mense e catering continuativo su base contrattuale
(*): in Lombardia è stata disposta la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo
Attività che rimangono sospese:
Attività in sale da ballo e discoteche, le feste in luoghi chiusi o all’aperto.
Sagre e fiere di Comunità
Sono sospese tutte le attività convegnistiche e congressuali in presenza
Attività oggetto di autorizzazione:
Le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale ed internazionale possono svolgersi previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico Scientifico – Ordinanza n. 630 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt.
Attività oggetto di restrizioni e/o limitazioni:
Luoghi di culto, musei.
Nelle pubbliche amministrazioni sono vietate le riunioni in presenza Anche in aziende private è fortemente raccomandato lo svolgimento delle riunioni con modalità a distanza.
Imperativo il pieno rispetto dei protocolli COVID aziendali adottati in aderenza al Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del Virus Sars-COV-2 del 24/04/2020
Per quanto riguarda le attività didattiche di ogni ordine e grado sono applicate le seguenti restrizioni:
• Sospesi i viaggi di istruzione, visite guidate, iniziative di scambio o gemellaggio (fatte salve le attività inerenti i percorsi formativi per orientamento e competenze trasversali)
• Le istituzioni scolastiche di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività di dattica (turni pomeridiani, ingresso a partire dale ore 9.00), anche al fine di garantire la fruizione scaglionata dei mezzi di trasporto.
• Sono consentiti I corsi di Formazione ed addestramento in materia di salute e Sicurezza (D.Lgs. 81/08).
Per quanto riguarda le attività professionali si raccomanda il massimo ricorso al lavoro agile.
Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi stato estero (uniche eccezioni San marino e Città del Vaticano)
Ferme restando le specifiche limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero (per i quali si rimanda all’art. 4 del DPCM ed agli elenchi di cui all’allegato 20 aggiornati tempo per tempo dalle Autorità Sanitarie in relazione all’andamento epidemiologico), chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale, da ogni paese estero, è tenuto a consegnare a chiunque sia deputato al controllo apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 recante le indicazioni atte a consentire in modo chiaro la verifica:
➢ Dei paesi e territori esteri in cui si è soggiornati negli ultimi 14 giorni;
➢ Motivi dello spostamento in caso i paesi rientrino negli elenchi E ed F di cui all’allegato 20 al DPCM;
➢ In caso di soggiorno o transito nei paesi di cui agli elenchi D, E ed F l’autocertificazione deve anche indicare: la sede ove avverrà la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo utilizzato per raggiungere detta sede, il recapito telefonico presso cui essere contattati durante il periodo di sorveglianza,
Le persone che raggiungono comunque il territorio nazionale provenienti dai paesi di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’Allegato 20 anche se asintomatiche devono farne comunicazione immediata all’ASL/ATS competente per territorio.
Decreto Legge n°125 del 07 Ottobre 2020
Recepita la classificazione EU del Sars-COV-2 nel D.Lgs. 81/08:
la commissione europea con DIRETTIVA (UE) 2020/739 del 3 Giugno 2020 modifica all’ Allegato III della Direttiva 2020/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Direttiva Agenti biologici) ha inserito SARS-COV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possano causare malattie infettive nell’uomo.
L’art. 4 del D.L. n°125 del 07/10/2020 ha recepito tale direttiva ( modificazioni all’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08), ed il Sars COV 2 viene annoverato tra gli agenti biologici di Gruppo 3 in quanto, non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
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