Informativa per le aziende
COVID-19 D.P.C.M. 24 Ottobre 2020
*Scaricalo in PDF* Informativa per le aziende Decreto Legge n°125 del 07 Ottobre 2020 | D.P.C.M. 24 Ottobre2020 – LINK
consulta costantemente il ns. sito: www.riaperturacovid.it
D.P.C.M. 24 Ottobre 2020
Misure restrittive in vigore dal 26 Ottobre al 24 Novembre 2020
ATTIVITA’ SOSPESE:
- ➢ attività in sale da ballo e discoteche, le feste in luoghi chiusi oall’aperto;
- ➢ sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- ➢ Palestre, Piscine, Centri termali, centri natatori, centri benessere (adeccezione di quelli con presidio sanitario obbligatorio e rientranti nei livelli essenziali di assistenza). Tutte le attività sportive svolte in luoghi chiusi (inclusi palloni tensostatici v. FAQ Dipartimento dello Sport)
- ➢ Centri culturali, sociali e ricreativi;
- ➢Spettacoli aperti al pubblico in Teatri, sale da concerto, salecinematografiche, anche all’aperto.
- ➢ Convegni, congressi ed altri eventi in presenza
- ➢ Sagre e fiere di qualunque genere
- ➢ Feste al chiuso ed all’aperto incluse quelle conseguenti a cerimoniereligiose o civili;
- ➢ Viaggi di istruzione, visite guidate, ed uscite didattiche in genere;
- ➢ Impianti nei comprensori sciistici (limitazioni per la pratica dello sci amatoriale).
Misure restrittive in vigore dal 26 Ottobre al 24 Novembre 2020
Dato il clima di disaccordo tra Governo e Regioni nel quale è stato emanato il nuovo D.P.C.M., ed alla alla definizione delle misure introdotte, va rivolta particolare attenzione alle Ordinanze Regionali (per le quali si invita a consultare costantemente il ns. sito: www.riaperturacovid.it) per verificare eventuali ed ulteriori restrizioni.
Limitazioni alle seguenti attività il cui esercizio è autorizzato:
➢ Le attività di ristorazione anche all’aperto sono consentite dalle 5.00 fino alle ore 18. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi aperti al pubblico. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di n°4 persone per
tavolo (salvo persone conviventi).
➢ E’ consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi esclusivamente per i clienti che ivi usufruiscono dell’alloggio (importante, per la logistica delle trasferte di lavoro, verificare che l’albergo eroghi il servizio di ristorazione serale);
➢ La ristorazione a domicilio è sempre consentita. La ristorazione da asporto è consentita fino alle ore 24
➢ Attività inerenti ai servizi alla persona (attenzione a specifiche ordinanze regionali e/o locali)
➢ Attività di mense e catering continuativo su base contrattuale con un massimo di n°4 persone per tavolo, in aggiunta ai già noti protocolli atti a garantire il distanziamento interpersonale.
➢ Attività sportive di base e attività motorie in genere svolte all’aperto in conformità alle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport (attenzione ad
eventuali ordinanze regionali)
➢ A parte l’attività scolastica oggetto di regolamentazione specifica, è consentita
la formazione in presenza in medicina generale,, le attività di formazione indette dai Ministeri (esami di guida, corsi abilitanti, etc.), esami IeFP, corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in presenza sono consentite nel rispetto delle linee guida INAIL e sono da escludere tutte le forme di aggregazione alternative.
➢ Luoghi di culto, musei.
➢ Le attività commerciali al dettaglio ingresso contingentato e per il tempo
strettamente necessario agli acquisti;
D.P.C.M. 24 Ottobre 2020
Misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale
Una chiara regolamentazione dell’obbligo di utilizzo di sistemi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro
➢ È obbligatorio avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
➢ È obbligatorio indossare la suddetta protezione in tutti i luoghi di lavoro al chiuso
➢ È obbligatorio indossare la suddetta protezione in tutti i luoghi di lavoro all’aperto ove non è garantito il distanziamento interpersonale
Solo in n°2 casi è possibile non indossare la protezione delle vie respiratorie in ambienti di lavoro chiusi :
➢ Condizione di totale isolamento rispetto ai colleghi (es. ufficio con singolo
occupante e con accesso inibito ad altre persone se non con adeguate procedure
anticontagio: es. aerazione preventiva, accesso previo appuntamento, etc.)
➢ Nelle situazioni previste dai protocolli anti-contagio emanati per specifiche attività
produttive (attività di formazione, consumo di cibi e bevande, etc.).
➢ N.B. restando esclusi da detti obblighi i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che li assistono se versano nella stessa incompatibilità.
Raccomandazione del Responsabile del SPP: in relazione all’andamento epidemiologico si raccomanda l’uso di mascherine FFP2 sui mezzi pubblici, ed in tutte le situazioni in cui il rischio di esposizione non è sotto il controllo dell’Azienda
Imperativo il pieno rispetto dei protocolli COVID aziendali adottati in aderenza al Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del Virus Sars-COV-2 del 24/04/2020
Raccomandazione del Responsabile del SPP: si fa forte raccomandazione a tutte le Aziende di rimettere in esercizio i Protocolli e le procedure adottate nella fase di riapertura post lockdown ed in particolare:
➢ massimo ricorso allo Smart working;
➢ limitazione per quanto possibile delle riunioni in presenza
➢ limitazione delle trasferte allo stretto indispensabile
➢ Limitazione e/o rinvio di attività di Formazione non indispensabili e/o abilitanti
L’attuale situazione epidemiologica espone ad un rischio elevato. Si evidenzia che il D.P.C.M. 24/10/2020 nulla ha imposto in relazione alle attività consentite e che è lasciata al Datore di Lavoro la discrezionalità di adottare adeguate misure di tutela della salute e della Sicurezza dei lavoratori.
Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi stato estero (uniche eccezioni San marino e Città del Vaticano)
Ferme restando le specifiche limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero (per i quali si rimanda all’art. 4 del DPCM ed agli elenchi di cui all’allegato 20 aggiornati tempo per tempo dalle Autorità Sanitarie in relazione all’andamento epidemiologico), chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale, da ogni paese estero, è tenuto a consegnare a chiunque sia deputato al controllo apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 recante le indicazioni atte a consentire in modo chiaro la verifica:
➢ Dei paesi e territori esteri in cui si è soggiornati negli ultimi 14 giorni;
➢ Motivi dello spostamento in caso i paesi rientrino negli elenchi E ed F di cui all’allegato 20 al DPCM;
➢ In caso di soggiorno o transito nei paesi di cui agli elenchi D, E ed F l’autocertificazione deve anche indicare: la sede ove avverrà la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo utilizzato per raggiungere detta sede, il recapito telefonico presso cui essere contattati durante il periodo di sorveglianza,
Le persone che raggiungono comunque il territorio nazionale provenienti dai paesi di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’Allegato 20 anche se asintomatiche devono farne comunicazione immediata all’ASL/ATS competente per territorio.
Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020 :
COVID 19 indicazioni per la durata ed il termine della quarantena
Definizioni:
L’ISOLAMENTO dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
LA QUARANTENA, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi
NUOVI TERMINI PER ISOLAMENTO E QUARANTENA:
CASI POSITIVI ASINTOMATICI: Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
CASI POSITIVI SINTOMATICI: Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). .
Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020 :
COVID 19 indicazioni per la durata ed il termine della quarantena
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: I contatti stretti di casi con infezione da SARS- CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
➢ un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
oppure
➢ un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno
RACCOMANDAZIONI
1. tutte le persone che convivono, o entrano in contatto regolarmente con persone fragili o a rischio di complicanze, a fine quarantena dovrebbero comunque eseguire il test molecolare.
2. Test differenziati per i bambini
3. Non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
4. Promuovere l’uso dell’app immuni.
Decreto Legge n°125 del 07 Ottobre 2020
Recepita la classificazione EU del Sars-COV-2 nel D.Lgs. 81/08:
la commissione europea con DIRETTIVA (UE) 2020/739 del 3 Giugno 2020 modifica all’ Allegato III della Direttiva 2020/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Direttiva Agenti biologici) ha inserito SARS-COV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possano causare malattie infettive nell’uomo.
L’art. 4 del D.L. n°125 del 07/10/2020 ha recepito tale direttiva ( modificazioni all’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08), ed il Sars COV 2 viene annoverato tra gli agenti biologici di Gruppo 3 in quanto, non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
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