Informativa per le aziende
COVID-19 D.P.C.M. 14 Gennaio 2021
in vigore dal 16 Gennaio 2021
Il D.L. n. 2 del 14/01/2021 ha prorogato lo stato di emergenza al 30/04/2021
Sono variate le modalità con cui vengono assegnati i “Colori” alle regioni: compare la “Zona Bianca”
*Scaricalo in PDF* Informativa per le aziende COVID-19 | D.P.C.M. 14 Gennaio 2021 – LINK
consulta costantemente il ns. sito: www.riaperturacovid.it
La suddivisione del territorio
in aree di rischio
Misure di contenimento del contagio correlate non solo agli scenari epidemici regionali ma anche all’incidenza dei contagi!
Il D.L. 02/2021, su indicazione del ministero della salute ha introdotto nuovi criteri per la definizione delle misure di contenimento delle Regioni. Agli scenari epidemici valutati nelle diverse Regioni o aree del paese secondo il Documento del Ministero della salute del 12/10/2020 (per approfondimento vedi: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5373_16_file.pdf), che presentava margini di incertezza, si è aggiunto un criterio di valutazione che prende in considerazione l’incidenza dei contagi, indicando come soglia che mette in crisi il sistema sanitario dei n°50 casi/settimana ogni 100.000 abitanti.
Gli scenari possibili:
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SCENARIO |
CARATTERISTICHE DELL’EPIDEMIA |
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SCENARIO 1: |
Situazione di trasmissione localizzata |
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SCENARIO 2: |
Situazione di trasmissione sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve medio periodo; |
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SCENARIO 3: |
Situazione di trasmissione sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo |
| SCENARIO 4: | Situazione di trasmissione non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo |
Il nuovo metodo di determinazione dei colori delle Regioni
L’algoritmo che definisce i LIVELLI DI RISCHIO è funzione di molte variabili riconducibili a PROBABILITÀ ed IMPATTO, ed il calcolo è molto complesso.
Di seguito viene riassunto lo schema per la definizione dei colori delle Regioni.

Le procedure di valutazione del Ministero della salute e la riclassificazione periodica delle aree a rischio
È istituita una cosiddetta Zona “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un’incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli.
Misure restrittive su tutto il territorio nazionale in vigore dal 06 Novembre
Misure restrittive valide su tutto il territorio nazionale
Dal 16 Gennaio 2021 al 15 Febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita tra i territori di diverse regioni o provincie autonome salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentito comunque il rientro alla propria abitazione/residenza/domicilio;
Dalle 22.00 alle 05.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
Il nuovo metodo di determinazione dei colori delle Regioni
Settimanalmente il Ministero della Salute emetterà ordinanze per indicare in funzione degli scenari, del livello di rischio e del numero di casi settimanali per ogni 100.000 abitanti, il «colore delle regioni» e le relative misure restrittive da rispettare. La situazione di seguito rappresentata è stata ratificata da n°4 ordinanze del 16 Gennaio 2021 che avranno efficacia fino al 31 Gennaio 2021:

Misure restrittive su tutto il territorio nazionale in vigore dal 06 Novembre
Misure restrittive su tutto il territorio nazionale in vigore dal 16 Gennaio
ATTIVITA’ SOSPESE:
- attività in sale da ballo e discoteche, le feste in luoghi chiusi o all’aperto;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte in locali adibiti ad attività differenti (es. Slot machine nei bar)
- Palestre, Piscine, Centri termali, centri natatori, centri benessere (ad eccezione di quelli con presidio sanitario obbligatorio e rientranti nei livelli essenziali di assistenza). Tutte le attività sportive svolte in luoghi chiusi (inclusi palloni tensostatici v. FAQ Dipartimento dello Sport)
- Centri culturali, sociali e ricreativi. Sospese attività di parchi tematici e di divertimento (salvo che non siano destinati a bambini e ragazzi – v. Allegato 8);
- spettacoli aperti al pubblico in Teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, anche all’aperto.
- Convegni, congressi ed altri eventi in presenza
- Sospesa ogni attività di formazione in presenza salvo quelle strumentali al conseguimento di specifiche abilitazioni (cfr. slides n.7)
- Sagre e fiere di qualunque genere
- Feste al chiuso ed all’aperto incluse quelle conseguenti a cerimonie religiose o civili;
- Viaggi di istruzione, visite guidate, ed uscite didattiche in genere;
- Impianti nei comprensori sciistici (limitazioni per la pratica dello sci amatoriale). A partire dal 15 Febbraio 2021 potranno riaprire gli impianti per gli sciatori amatoriali subordinatamente all’adozione di apposite linee guida validate dal CTS.
In rosso ulteriori restrizioni nazionali introdotte rispetto a quelle del DPCM del 03/11/2020
Limitazioni alle seguenti attività il cui esercizio è autorizzato:
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e grandi strutture in genere ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli, florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
- I Musei, Mostre e luoghi di cultura sono aperti dal Lunedì al Venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che siano garantite modalità di ingresso contingentate (adozione di specifici protocolli in relazione alle dimensioni, caratteristiche dei locali e flussi di visitatori).
- Attività inerenti ai servizi alla persona (attenzione a restrizioni Regionali o locali).
- Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato l’ingresso dilazionato e la permanenza nell’esercizio per il tempo strettamente necessario agli acquisti (in coerenza con requisiti di cui all’allegato 10).
- Le attività delle strutture ricettive sono esercitate previa adozione dei protocolli anticontagio nazionali così come rimodulati dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
Limitazioni alle attività di FORMAZIONE non sospese
- Le attività di formazione pubbliche e private possono svolgersi solo con modalità a distanza. Consentiti in presenza solamente i corsi didattico formativi strumentali al conseguimento di specifiche abilitazioni (corsi di medicina generale, istituti di formazione promossi dai Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia, delle finanze, dei trasporti e dell’economia)
- Sono consentiti anche a distanza, secondo modalità stabilite dalle istituzioni, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche. Gli esami di abilitazione vengono effettuati previa prenotazione sulla base di specifiche disposizioni regionali.
- Sono consentiti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza (in presenza obbligatoriamente corsi antincendio e primo soccorso), le attività formative nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, previa adozione dei protocolli specifici (cfr. pubblicazione INAIL).
Limitazioni alle attività di RISTORAZIONE
- Dalle 22.00 alle 05.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- Le attività di ristorazione anche all’aperto sono consentite dalle 5.00 fino alle ore 18. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi aperti al pubblico. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di n°4 persone per tavolo (salvo persone conviventi). ATTENZIONE ALLE ORDINANZE REGIONALI
- E’ consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi esclusivamente per i clienti che ivi usufruiscono dell’alloggio (importante, per la logistica delle trasferte di lavoro, verificare che l’albergo eroghi il servizio di ristorazione serale).
- Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione con consegna a domicilio.
- La ristorazione da asporto è consentita fino alle ore 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- Per i bar e esercizi assimilabili SENZA cucina (ATECO 56.3) e per chi fa COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE (ATECO 47.25), L’asporto è consentito fino alle ore 18.00
- Attività di mense e catering continuativo su base contrattuale con un massimo di n°4 persone per tavolo, in aggiunta ai già noti protocolli atti a garantire il distanziamento interpersonale.
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto
MISURE DISPOSTE DAL MINISTERO DELLA SALUTE DI INTESA CON I PRESIDENTI DELLE REGIONI
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- E’ vietato lo spostamento al di fuori dei territori salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (motivi di salute). Sono sempre consentiti gli spostamenti per la fruizione dell’attività didattica in presenza (ove consentita). E’ consentito il rientro alla propria abitazione/domicilio/ residenza.
- E’ consentito il transito sui territori regionali se la destinazione da raggiungere rientra in territori non soggetti a restrizioni di spostamento (ovvero: se mi trovo in zona gialla posso raggiungere un’altra zona gialla anche passando per una Arancione)
- E’ vietato lo spostamento in un comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione, salvo il caso in cui non si debba usufruire di servizi non sospesi, e non disponibili nel comune di appartenenza (es. se una farmacia notturna è assente in un comune posso andare in un altro comune). Tali spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.
- Per i comuni fino a 5000 abitanti è possibile spostarsi in comuni limitrofi, nel raggio di 30 km dai confini, con esclusione del capoluogo di provincia
- Sono sospese le attività di ristorazione (di ogni tipo anche pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Consentita ristorazione a domicilio e ristorazione da asporto fino alle 22.00 (bar senza cucina e bevande fino alle 18 – settori ATECO 56.3 e 47.25). MUSEI E LUOGHI DI CULTURA CHIUSI
- Sempre consentita la ristorazione nelle aree di servizio autostradali, negli ospedali, negli aeroporti con ovvia applicazione dei protocolli anticontagio.
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto
- E’ vietato lo spostamento al di fuori della Regione, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (motivi di salute). Sono sempre consentiti gli spostamenti per la fruizione dell’attività didattica in presenza (ove consentita). E’ consentito il rientro alla propria abitazione/domicilio/ residenza.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici e di prima necessità di cui all’allegato 23 al DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi centri commerciali che rimangono però chiusi in giorni festivi e prefestivi eccezion fatta per Farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai, punti vendita di generi alimentari).
- Per i servizi di ristorazione sono attivate le medesime restrizioni attive nelle regioni con scenari di elevata gravità (cfr. slides precedente). MUSEI E LUOGHI DI CULTURA CHIUSI
- E’ sospesa ogni attività sportiva di base svolta e l’attività motoria in genere anche all’aperto e/o in circoli sportivi pubblici o privati. E’ sospesa l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione o terapeutica nei centri termali. E’ consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione, all’aperto ed in forma individuale. Sospeso ogni evento e competizione organizzata da Enti di promozione sportiva.
- Le attività dei servizi alla persona sono sospese con eccezione di lavanderie/tintorie, pompe funebri, barbieri e parrucchieri.
- Sono temporaneamente sospese le prove per il conseguimento delle patenti B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti.
D.P.C.M. 14 Gennaio 2021
Confermate le Indicazioni del DPCM del 03/12/2020
Una chiara regolamentazione dell’obbligo di utilizzo di sistemi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro
➢ È obbligatorio avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
➢ È obbligatorio indossare la suddetta protezione in tutti i luoghi di lavoro al chiuso
➢ È obbligatorio indossare la suddetta protezione in tutti i luoghi di lavoro all’aperto ove non è garantito il distanziamento interpersonale
Solo in n°2 casi è possibile non indossare la protezione delle vie respiratorie in ambienti di lavoro chiusi :
➢ Condizione di totale isolamento rispetto ai colleghi (es. ufficio con singolo occupante e con accesso inibito ad altre persone se non con adeguate procedure
anticontagio: es. aerazione preventiva, accesso previo appuntamento, etc.)
➢ Nelle situazioni previste dai protocolli anti-contagio emanati per specifiche attività produttive (attività di formazione, consumo di cibi e bevande, etc.).
➢ N.B. restando esclusi da detti obblighi i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che li assistono se versano nella stessa incompatibilità.
Raccomandazione del Responsabile del SPP: in relazione all’andamento epidemiologico si raccomanda l’uso di mascherine FFP2 sui mezzi pubblici, ed in tutte le situazioni in cui il rischio di esposizione non è sotto il controllo dell’Azienda
Imperativo il pieno rispetto dei protocolli COVID aziendali adottati in aderenza al Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del Virus Sars-COV-2 del 24/04/2020
Raccomandazione del Responsabile del SPP: si fa forte raccomandazione a tutte le Aziende di seguire in modo stringente i Protocolli anti-COVID e le procedure adottate nella fase di lockdown o di riapertura post lockdown ed in particolare:
- massimo ricorso allo Smart working;
- limitazione per quanto possibile delle riunioni in presenza
- limitazione delle trasferte per motivi indifferibili
- Limitazione e/o rinvio di attività di Formazione non indispensabili e/o abilitanti
- Occupazione di massimo n°1 persona per locale (ove possibile)
L’attuale situazione epidemiologica espone ad un rischio elevato. Si evidenzia che, per le attività consentite, è lasciata al Datore di Lavoro la discrezionalità di adottare adeguate misure di tutela della salute e della Sicurezza dei lavoratori.
Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi stato estero (uniche eccezioni San marino e Città del Vaticano)
Ferme restando le specifiche limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero (per i quali si rimanda all’art. 6 del DPCM ed agli elenchi di cui all’allegato 20 aggiornati tempo per tempo dalle Autorità Sanitarie in relazione all’andamento epidemiologico), chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale, da ogni paese estero di cui all’elenco B, C, D ed E, è tenuto a consegnare a chiunque sia deputato al controllo apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 recante le indicazioni atte a consentire in modo chiaro la verifica:
➢ Dei paesi e territori esteri in cui si è soggiornati negli ultimi 14 giorni;
➢ Motivi dello spostamento in caso i paesi rientrino negli elenchi E ed F di cui all’allegato 20 al DPCM;
➢ In caso di soggiorno o transito nei paesi di cui agli elenchi D, E ed F l’autocertificazione deve anche indicare: la sede ove avverrà la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo utilizzato per raggiungere detta sede, il recapito telefonico presso cui essere contattati durante il periodo di sorveglianza,
Le persone che raggiungono comunque il territorio nazionale provenienti dai paesi di cui agli elenchi C, D, ed E dell’Allegato 20 anche se asintomatiche devono farne comunicazione immediata all’ASL/ATS competente per territorio.
Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020 :
COVID 19 indicazioni per la durata ed il termine della quarantena
Definizioni:
L’ISOLAMENTO dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
LA QUARANTENA, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi
NUOVI TERMINI PER ISOLAMENTO E QUARANTENA:
CASI POSITIVI ASINTOMATICI: Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
CASI POSITIVI SINTOMATICI: Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). .
Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020 :
COVID 19 indicazioni per la durata ed il termine della quarantena
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: I contatti stretti di casi con infezione da SARS- CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
➢ un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
oppure
➢ un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno
RACCOMANDAZIONI
1. tutte le persone che convivono, o entrano in contatto regolarmente con persone fragili o a rischio di complicanze, a fine quarantena dovrebbero comunque eseguire il test molecolare.
2. Test differenziati per i bambini
3. Non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
4. Promuovere l’uso dell’app immuni.
Decreto Legge n°125 del 07 Ottobre 2020
Recepita la classificazione EU del Sars-COV-2 nel D.Lgs. 81/08:
la commissione europea con DIRETTIVA (UE) 2020/739 del 3 Giugno 2020 modifica all’ Allegato III della Direttiva 2020/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Direttiva Agenti biologici) ha inserito SARS-COV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possano causare malattie infettive nell’uomo.
L’art. 4 del D.L. n°125 del 07/10/2020 ha recepito tale direttiva ( modificazioni all’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08), ed il Sars COV 2 viene annoverato tra gli agenti biologici di Gruppo 3 in quanto, non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
NEI DVR-COVID-19 PRODOTTI DA STUDIO RIVELLI TALE VARIAZIONE DI CLASSIFICAZIONE DEL VIRUS E’ GIA STATA OPERATA NELLA FASE POST LOCK DOWN


