Informativa per le aziende COVID-19
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L’identificazione dei Contatti stretti
«Per contact tracing (tracciamento dei contatti) si intende l’attività di ricerca e gestione dei contatti di un caso confermato COVID-19. Si tratta di un’azione di sanità pubblica essenziale per combattere l’epidemia in corso.
Identificare e gestire i contatti dei casi confermati di COVID-19 permette di individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari e interrompere così la catena di trasmissione»
Fonte: Ministero della salute
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO
➢ persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
➢ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
➢ persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
➢ persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia senza mascherina) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
➢ persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
➢ operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
➢ persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Come si è espresso il Garante della Privacy
Può essere resa nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?
No. In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, in base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.
Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale
FONTE: https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro
Nota di Studio Rivelli: in una situazione come quella attuale, in cui le autorità sanitarie competenti non riescono ad assolvere alle loro funzioni, «chiunque» si trovi nella posizione di poter ridurre la probabilità di diffusione del contagio dovrebbe essere libero di farlo: in primis il Datore di Lavoro
PER QUANTO ESPOSTO IL TRACCIAMENTO LO DOVREBBE FARE L’AUTORITA’ SANITARIA
MA QUAL’E’ LA SITUAZIONE ?
➢ Le ASL/ATS in questa fase dell’emergenza sta al collasso e, spesso, non riescono a gestire nemmeno i casi positivi;
➢ Per effettuare un tampone «riconosciuto», ovvero un tampone al DRIVE IN o un tampone antigenico presso struttura autorizzata dalla Regione passano diversi giorni (Vedi elenco strutture autorizzare Regione Lazio: https://www.salutelazio.it/strutture-private- autorizzate-test-antigenici-rapidi);
➢ le norme non garantiscono il coordinamento tra ASL e Medici del Lavoro
➢ Il tampone rapido (antigenico) presso le ASL deve essere prescritto dal MMG e si riesce a
fare entro le 72 ore (compreso il tempo necessario per avere il risultato)
➢ Il tampone rapido (antigenico) presso le strutture private autorizzate prevede tempi di attesa più lunghi e spesso supera i nuovi termini della quarantena definiti dal ministero della salute (v. slide 8)
➢ Una volta che il tampone rapido risulta positivo il MMG prescriverà il tampone molecolare ma a questo punto il lavoratore è già in quarantena.
Le AZIENDE per non chiudere i siti produttivi o i reparti in cui si verifica un caso di positività come possono fare?
FONDAMENTALE DIVIDERE I LAVORATORI IN GRUPPI CHE LAVORANO A GIORNI ALTERNI
UNA STRATEGIA OPERATIVA PER IL DATORE DI LAVORO
1. Una volta nota la positività di un lavoratore disporre la chiusura del sito o reparto per il tempo strettamente necessario a fare la sanificazione secondo le indicazioni della circolare 5443 del 20/02/2020 del Ministero della Salute (certificata da ditta autorizzata);
2. Contattare la ASL per chiedere indicazioni su come procedere
(….l’azienda collabora con l’autorità sanitaria per l’identificazione dei contatti stretti….): di norma viene fornita una procedura che prevede l’invio di un file excel a mezzo mail ove sono riportatii contati stretti.
3. Quando il sisitema sanitario è sovraccarico la ASL non risponde: mettere il lavoratore positivo in contatto con il Medico Competente cui è primariamente affidata l’identificazione dei contatti stretti;
4. In assenza di collaborazione da parte del Medico Competente (ad esempio se il Medico Competente non è stato nominato in azienda) invitare il lavoratore risultato positivo a condividere per iscritto (mail) l’informazione con l’azienda e con i dipendenti con cui ha avuto contatti stretti (non protetti da mascherina);
5. Non far rientrare in azienda i lavoratori identificati come contatti stretti dopo la sanificazione di cui al punto 1 fino al termine della quarantena (v. slide 8).
6. Offrire ai dipendenti identificati come contatti stretti l’esecuzione di un tampone rapido, su base volontaria, presso le strutture autorizzate.
7. Riorganizzare i gruppi di lavoro facendo venire a lavorare in azienda solo i dipendenti che comunque non sono stati individuati come contatti stretti di un soggetto positivo.
FONDAMENTALE DOCUMENTARE L’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’AZIENDA
Tutte le attività svolte dall’azienda per gestire i casi di positività devono essere tracciati in un registro con:
➢ Cronologia degli eventi (data accertamento positività del lavoratore X del reparto Y, ultimo giorno di presenza del lavoratore in azienda, data sanificazione locali e certificazione rilasciata da ditta autorizzata)
➢ contatti stretti identificati e misure adottate (incluso il calcolo dei periodi di astensione dal lavoro imposti ai lavoratori)
➢ Esiti anonimi di eventuali tamponi eseguiti
➢ Attività di riorganizzazione dei turni di lavoro a seguito di positività in azienda
➢ Ogni informazione utile fino al rientro in azienda del lavoratore positivo (ad avvenuta negativizzazione)
Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020 :
COVID 19 indicazioni per la durata ed il termine della quarantena
Definizioni:
L’ISOLAMENTO dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
LA QUARANTENA, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi
NUOVI TERMINI PER ISOLAMENTO E QUARANTENA:
CASI POSITIVI ASINTOMATICI: Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
CASI POSITIVI SINTOMATICI: Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). .
Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020 :
COVID 19 indicazioni per la durata ed il termine della quarantena
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: I contatti stretti di casi con infezione da SARS- CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
➢ un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
oppure
➢ un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno
RACCOMANDAZIONI
1. tutte le persone che convivono, o entrano in contatto regolarmente con persone fragili o a rischio di complicanze, a fine quarantena dovrebbero comunque eseguire il test molecolare.
2. Test differenziati per i bambini
3. Non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
4. Promuovere l’uso dell’app immuni.
D.P.C.M. 24 Ottobre 2020
Misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale
Una chiara regolamentazione dell’obbligo di utilizzo di sistemi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro
➢ È obbligatorio avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
➢ È obbligatorio indossare la suddetta protezione in tutti i luoghi di lavoro al chiuso
➢ È obbligatorio indossare la suddetta protezione in tutti i luoghi di lavoro all’aperto ove non è garantito il distanziamento interpersonale.
Solo in n°2 casi è possibile non indossare la protezione delle vie respiratorie in ambienti di lavoro chiusi :
➢ condizione di totale isolamento rispetto ai colleghi (es. ufficio con singolo
occupante e con accesso inibito ad altre persone se non con adeguate procedure
anticontagio: es. aerazione preventiva, accesso previo appuntamento, etc.)
➢ Nelle situazioni previste dai protocolli anti-contagio emanati per specifiche attività
produttive (attività di formazione, consumo di cibi e bevande, etc.).
➢ N.B. restando esclusi da detti obblighi i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che li assistono se versano nella stessa incompatibilità.
Raccomandazione del Responsabile del SPP: in relazione all’andamento epidemiologico si raccomanda l’uso di mascherine FFP2 sui mezzi pubblici, ed in tutte le situazioni in cui il rischio di esposizione non è sotto il controllo dell’Azienda


