Aumento dei controlli e delle sanzioni per violazioni
delle norme preventive di cui al D.Lgs. 81/08
Informativa per le Aziende: Decreto Legge 21 Ottobre 2021 n. 146 Modifiche Rilevanti al D.Lgs. 81/08
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Di particolare rilevanza la previsione dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, senza «recidiva», in caso venga riscontrata grave violazione di norme prevenzionistiche di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08.
LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ PUÒ ESSERE REVOCATA MEDIANTE IL PAGAMENTO IMMEDIATO DI UNA «SOMMA AGGIUNTIVA»
Nota introduttiva del Dott. Claudio Rivelli
Il Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2021, ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il provvedimento è stato pubblicato il Gazzetta Ufficiale (Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021).
Tra le misure adottate, quelle per la sicurezza sul lavoro, riguardano le imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
E’ stato inoltre modificato profondamente l’impianto del sistema di vigilanza previsto dal Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
La provvedimenti, ritenuti «urgenti», sono stati emanati a causa della recrudescenza del fenomeno infortunistico al quale i media stanno dando ampia diffusione da alcuni mesi.
Tuttavia – dati INAIL alla mano – non si può non tener conto del rallentamento delle attività produttive – causa pandemia – nel 2020 che rende difficoltoso un confronto con i dati del 2021.
In ogni caso i dati dicono che annualmente si verificano sempre circa 1.000 morti sul lavoro e che, all’aumento delle sanzioni e dell’attività ispettiva, non ha mai corrisposto una diminuzione di questo drammatico numero (…).
Le misure per mitigare il fenomeno infortunistico sono state pianificate da anni dal T.U. ma non hanno ancora trovato applicazione e, le novità ora introdotte, appaiono a noi operatori del settore un «rimedio» non ponderato e di scarsa efficacia se non seguirà alcuno sviluppo pratico.
Il nostro staff è sempre a disposizione per ogni eventuale approfondimento.
Dott. Claudio Rivelli
LA MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI
SOSPENSIONE DELL’ ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Il D.L. 21 Ottobre 2021 n. 146 ha ristretto il campo di applicazione del già previsto provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale: Il provvedimento della sospensione potrà essere adottato se si riscontra il 10% (prima era il 20%) del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro o la grave violazione di norme di prevenzione di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08.
La modifica più rilevante della norma riguarda il fatto che, per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, non è più necessario che la violazione sia «reiterata»: è sufficiente l’accertamento di una delle violazioni di cui all’allegato I per adottare il provvedimento (ha chiarito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Per tutto il periodo di sospensione, l’impresa destinataria del provvedimento non potrà contrattare con la pubblica amministrazione.
Per poter riprendere l’attività produttiva sarà necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento della somma aggiuntiva a seconda delle fattispecie di violazione (vedi pag. 4). L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
LE SANZIONI AGGIUNTIVE PER LE VIOLAZIONI DI CUI
ALL’ALLEGATO I DEL D.LGS. 81/08
Il Datore di Lavoro può ottenere la revoca della sospensione mediante il pagamento immediato del 20% della «somma aggiuntiva» associata a ciascuna violazione contestata

I PROVVEDIMENTI PREVISTI IN CASO DI MANCATO
RISPETTO DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
L’art. 14 Comma 15 del D.Lgs. 81/08 prevede i seguenti provvedimenti per il Datore di Lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione:
- Arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 ad € 6.400,00 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare
COORDINAMENTO E POTENZIALMENTO DEI CONTROLLI
Le competenze di coordinamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) sono estese negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro. L’organico INL aumenterà di 1.024 unità e saranno stanziati oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.
Il personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022


