Informativa COVID-19 per le Aziende
Armonizzate le regole negli ambienti di lavoro con la normativa post emergenziale
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro
30 Giugno 2022
*NEW* Conversione del D.L. 24 Maggio 2022 n. 24
* Scarica QUI l’informativa – LINK *
Le nuove regole sono apparentemente meno rigide ma, di fatto, l’obbligo del datore di Lavoro di imporre la mascherina Ffp2 a particolare gruppi di lavoratori, oltre che ai fragili, sorge a seguito di «specifica indicazione del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi»
NOTA DEL Dott.re Claudio Rivelli
Il 30 Giugno 2022 dopo lungo dibattito è stato raggiungo un accordo tra governo e parti sociali per l’aggiornamento del Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Infatti il mese di giugno, che nell’immaginario collettivo doveva rappresentare un momento per dichiarare il «liberi tutti», è coinciso con un’apprezzabile impennata dei contagi cui è corrisposta anche un aumento dell’occupazione in area medica di malati COVID-19.
Il nuovo protocollo semplifica solo in apparenza quello del 06/04/2021 in quanto rende maggiormente responsabili il Datore di Lavoro, il Medico Competente ed il Responsabile del SPP che, dall’analisi del contesto lavorativo e dei gruppi omogenei di lavoratori presenti in azienda, dovranno definire le regole e responsabilizzare i lavoratori maggiormente esposti al rischio affinché le rispettino.
Nel protocollo le parti sociali hanno esplicitato la richiesta di prorogare ulteriormente lo smart working «emergenziale» e la disciplina che tutela i lavoratori fragili.
Le mascherine FFP2 devono essere rese disponibili a tutti i lavoratori e le procedure specifiche aziendali devono rendere obbligatori i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per specifici gruppi omogenei di lavoratori individuati a seguito della valutazione dei rischi.
Lasciandovi alla lettura delle principali novità introdotte dal nuovo protocollo COVID il nostro staff rimane a disposizione per procedere all’aggiornamento dei documenti resi ai sensi dei legge, delle procedure e delle informative per i lavoratori.
Dott. Claudio Rivelli
Dispositivi di Protezione Individuale – FFP2 e mascherine
La Legge 19/05/2022 (G.U. del 23/05/2022) atto di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 come modificato dal D.L. 16/06/2022
Prima di andare a declinare i punti salienti del nuovo protocollo di contenimento da adottare nei luoghi di lavoro, ricordiamo alla luce degli ultimi aggiornamenti dove è fatto obbligo di utilizzare la mascherina ed i facciali filtranti FFP2:
Obbligo di uso delle Mascherine fino al 30 Settembre2022:
- per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti
Obbligo di uso dei facciali filtranti FFP2 fino al 30 Settembre 2022:
- NEI MEZZI DI TRASPORTO ad eccezione di aerei adibiti al trasporto di merci e di persone (obbligo abrogato dal D.L. 16/06/2022).
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 30 Giugno 2022
Fermo restando che le Linee Guida di settore emanate per specifiche attività produttive ed aggiornate con ordinanza del Ministero della Salute il 01 Aprile 2022 continuano a trovare applicazione, nelle slides che seguono vengono commentate le principali differenze tra i dettami delle nuove linee guida nazionali ed il «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro» del 6 aprile 2021.
In allegato si riporta il nuovo protocollo di aggiornamento in versione integrale.
Si evidenzia che alla luce delle modifiche intervenute si impone l’aggiornamento della documentazione aziendale predisposta per la gestione del rischio COVID, ed in particolare:
- DVR Covid
- Protocollo aziendale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Sars-COV-2
- Informativa per i lavoratori contenente un estratto della valutazione dei rischi (mansioni o contesti a rischio di contagio)
1 – INFORMAZIONE
l’informazione ai lavoratori relativa alle misure adottate per il contenimento del contagio, dovrà essere adeguatamente documentata. Il nuovo protocollo infatti fa un chiaro richiamo alla «consapevolezza», alla «responsabilità» ed all’«impegno» dei lavoratori per il rispetto dei regolamenti aziendali ed in particolare:
- Di non poter entrare in azienda se sintomatici
- qualora i sintomi insorgano successivamente al loro ingresso, di impegnarsi a darne tempestiva comunicazione al Datore di Lavoro, tenendosi a distanza dalle altre persone presenti;
- Di rispettare tutte le disposizioni ed i regolamenti aziendali per la gestione del rischio.
Il Datore di Lavoro fornisce adeguata informazione sul complesso delle misure adottate per il contenimento del rischio sulla base delle mansioni svolte e dei contesti lavorativi, cui i lavoratori devono attenersi con particolare riferimento all’uso dei DPI
L’informazione dei lavoratori deve essere documentata e tracciata.
2 – MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
Vengono confermate le seguenti misure già previste dal precedente protocollo:
- È facoltà del Datore di Lavoro procedere alla rilevazione della temperatura nel rispetto della privacy del lavoratore.
- Qualora insorgano sintomi (o sia rilevata una temperatura > 37,5° all’ingresso dei luoghi di lavoro) viene mantenuta la procedura per l’isolamento delle persone sintomatiche.
- La riammissione al lavoro continua ad essere regolamentata dal D:L. 24/03/22 ovvero dalla circolare 19680 del 30/03/2022 (v. slide n.17).
Non trovano più attuazione le seguenti prescrizioni:
- Vigendo il regime dell’autosorveglianza, in caso di contatto con soggetti positivi, non è vietato in azienda l’ingresso di lavoratori che hanno avuto contatti stretti con soggetti sintomatici o che provengono da paesi a rischio (salvo diverse indicazioni del DdL!)
- Eventuali misure specifiche aggiuntive dell’Autorità Sanitaria Competente rappresentano un’azione stimolata da queste ultime non si ravvede l’obbligo di segnalare isolati casi di positività in azienda (per eventuali focolai v. anche punto 6).
3 – GESTIONE DEGLI APPALTI
Vengono confermate le seguenti misure già previste dal precedente protocollo:
- Nel caso in cui lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (manutentori, ditte di pulizia, fornitori etc.) risultassero positivi, è fatto obbligo del Datore di Lavoro appaltatore informare tempestivamente il committente anche per il tramite del Medico Competente (ove presente).
- Confermato l’obbligo del Datore di Lavoro committente di trasmettere un estratto del protocollo aziendale agli appaltatori e vigilare affinché il personale ne rispetti i contenuti.
Non trovano più attuazione le seguenti prescrizioni:
- Non più previste rigide regole per l’accesso ai luoghi di lavoro di fornitori esterni (percorsi di ingresso-transito-uscita)
- Non più prescritto l’obbligo di individuare servizi igienici dedicati a personale esterno
- In sostanza il personale esterno all’azienda deve seguire le stesse regole del personale aziendale (ogni previsione aggiuntiva del DdL può essere chiaramente attuata).
4 – PULIZIA E SANFICAZIONE IN AZIENDA E RICAMBIO DELL’ARIA
Vengono confermate le seguenti misure già previste dal precedente protocollo:
- Le procedure di pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei luoghi di lavoro devono essere conformi alla circolare 17644 del 22/05/2020 ed aderenti al rapporto ISS COVID n.12 2021 emanato in aggiornamento del protocollo ISS COVID 25/2020.
- Confermato l’obbligo del Datore di Lavoro di procedere alla sanificazione dei locali aziendali in caso di presenza di soggetto COVID nei luoghi di lavoro secondo le prescrizioni della Circolare 5443 del 22/02/2020.
- Confermata l’importanza del ricambio dell’aria dei luoghi di lavoro, in modo naturale o meccanico, e della sanificazione di tastiere, schermi touch, interruttori e simili soprattutto ad uso collettivo.
Non trovano più attuazione le seguenti prescrizioni:
- In caso di chiusura prolungata degli ambienti di lavoro non è più prescritta la sanificazione straordinaria secondo la Circolare 5443 del 22/02/2020.
5 – PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Vengono confermate le seguenti misure già previste dal precedente protocollo:
- I luoghi di lavoro devono essere dotati di tutti i presidi igienici (soluzioni igienizzanti per le mani in più punti adeguatamente segnalati e facilmente accessibili).
- E’ fatto obbligo ai lavoratori ed alle persone presenti sul luogo di lavoro di lavarsi frequentemente le mani.
6 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Nuova Regolamentazione dell’uso dei facciali filtranti FFP2:
- Il Datore di Lavoro assicura a tutti i lavoratori la disponibilità delle mascherine FFP2.
- Il Datore di Lavoro, di concerto con il Medico Competente e l’RSPP –con i quali avrà effettuato durante l’emergenza sanitaria la valutazione del rischio di esposizione al virus Sars-COV-2 – individua i gruppi omogeni di lavoratori ed i contesti lavorativi ove verrà fatto obbligo di utilizzare la mascherina FFP2. Ogni azienda ha un ciclo produttivo differente dall’altro e pertanto, in prima battuta, è fatto obbligo di utilizzare la FFP2:
- Negli ambienti chiusi condivisi da più lavoratori
- In tutte le mansioni o i contesti in cui non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale di mt. 1.
- Ai soggetti fragili individuati dal Medico Competente.
- IN TUTTI I CASI IN CUI SI REGISTRANO FOCOLAI COVID -19 IN AZIENDA
Dalla valutazione dei rischi, elaborata da MC e RSPP, deve discendere un regolamento aziendale indicante TUTTE le situazioni in cui l’utilizzo della FFP2 è obbligatoria
7 – GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSE, SPOGLIATOI AREE BREAK)
Vengono confermate le seguenti misure già previste dal precedente protocollo:
- L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense, aree break-fumatori e spogliatoi, è CONTINGENTATO con la previsione di una ventilazione continua e di invito alla permanenza ridotta in tali spazi.
- Sanificazione degli spogliatoi a fine turno per consentire l’utilizzo in sicurezza dei luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire idonee condizioni igienico sanitarie.
Non trovano più attuazione le seguenti prescrizioni:
- Non è più previsto un piano di turnazione per avere gruppi di lavoratori identificabili e separati (misura adottata per ridurre il rischio di diffusione del contagio).
- Non compare più l’obbligo di valutare il rischio (COVID-19) in caso di trasferte internazionali.
8 – GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Vengono confermate le seguenti misure già previste dal precedente protocollo:
- Si favoriscono orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliati e mense ovvero in funzione della valutazione dei rischi).
- Nei luoghi di transito e passaggio a rischio di assembramento, ove possibile prevedere porte di ingresso e di uscita; in tali situazioni i detergenti devono essere sempre presenti e disponibili.
Non trovano più attuazione le seguenti prescrizioni:
- Non compare più l’indicazione di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei luoghi di lavoro
- Non compare più l’indicazione di limitare al massimo i corsi di formazione interna e gli eventi interni (anche se gli stessi vanno organizzati nel rispetto dei protocolli specifici).
9 – GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Confermata la procedura di trattamento di una persona sintomatica in azienda:
- E’ fatto obbligo al dipendente di dichiarare l’insorgenza di sintomi simil influenzali;
- La persona andrà isolata e dotata di mascherina FFP2 (da parte degli addetti al primo soccorso).
10 – SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
Confermata la rilevanza della sorveglianza sanitaria anche per l’identificazione di possibili casi di contagio e la collaborazione del Medico Competente con il Datore di Lavoro nelle attività di valutazione dei rischi e nel trattamento/assistenza dei soggetti positivi nel rispetto della privacy degli stessi.
Confermato il ruolo centrale del Medico Competente per il reintegro progressivo di lavoratori già risultati positivi al COVID con ricovero ospedaliero e la relativa visita medica di idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata della malattia.
Confermata la rilevanza della sorveglianza sanitaria eccezionale anche per le aziende/mansioni per le quali non è ordinariamente prevista ai fini della tutela dei lavoratori fragili (attualmente prorogata al 31 Luglio 2022(si rimanda alla Circolare del 04/09/2020 per le procedure attuative).
11 – LAVORO AGILE
Confermata la rilevanza della massima attivazione, ove possibile, del lavoro agile come uno dei principali strumenti di prevenzione del rischio di diffusione del contagio, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili.
Nel protocollo le parti sociali auspicano (e quindi fanno prevedere) un ulteriore proroga del lavoro agile c.d. «emergenziale».
12 – LAVORATORI FRAGILI
Confermato l’obbligo del Datore di Lavoro di porre particolare attenzione alle misure di prevenzione del rischio per i lavoratori fragili. Le misure organizzative destinate a tali categorie devono essere sempre trattate e gestite con il supporto del Medico Competente.
Anche in questo casao le parti sociali auspicano una (a questo punto molto probabile) proroga delle misure di tutela dei fragili al 31/12/2022.
13 – AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
Continuano ad essere operativi i comitati COVID aziendali con la partecipazione di RLS/RSU e RLST.
Ai Comitati COVID aziendali è fatto obbligo di aggiornare i protocolli aziendali secondo le nuove linee guida che saranno rivalutate e, se del caso, agfgiornate, entro il 31 Ottobre 2022.
Le misure di ISOLAMENTO (POSITIVI al COVID)
Circolare 19680 del 30/03/2022
A decorrere dal 01 Aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora delle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto positive al sars-Cov-2 fino all’accertamento della guarigione.
La circolare 19680 del 30/03/2022 ha specificato che per i soggetti positivi continuano a valere i termini di isolamento definiti con Circolare 60136 del 30/12/2021:
| TIPOLOGIA SOGGETTO | ISOLAMENTO | RIENTRO A LAVORO |
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• Positivi con ciclo vaccinale completo da meno di 120gg • Con dose Booster fatta • Guariti dal COVID-19 nei 120gg precedenti |
Isolamento ridotto a 7 giorni se asintomatici da almeno 3 giorni + Test Molecolare o antigenic Negativo |
Per il rientro a lavoro rimangono in vigore le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute 15127 del 12/04/2021:
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• Non vaccinati • Che non hanno completato il ciclo vaccinale primario • Che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni • Asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario da oltre 120 giorni (non ancora fatta dose booster ma in possesso di green pass ancora valido) |
10 giorni di isolamento e se asintomatici da almeno 3 giorni + test Molecolare o antigenico negativo |
Per il rientro a lavoro rimangono in vigore le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute 15127 del 12/04/2021:
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Eliminata la misura della QUARANTENA per i contatti stretti:
Solo AUTOSORVEGLIANZA E FFP2 | D.L. 24/03/2022 n. 24
A decorrere dal 01 Aprile 2022 chi ha avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° Giorno dall’ultima esposizione.
Tali soggetti dovranno effettuare test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati abilitati, solo alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo.
Misure unificate per tutta la popolazione: vaccinati e non vaccinati.


