Informativa per le aziende
Aggiornamento sulla diffusione delle VARIANTI SARS-CoV-2
Circolare del Ministero della Salute 3787 del 31/01/2021:
Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo
*Scaricalo in PDF* Informativa per le aziende COVID-19 | VARIANTI | Febbraio 2021 – LINK
Il D.L. n. 2 del 14/01/2021 ha prorogato lo stato di emergenza al 30/04/2021
Sono variate le modalità con cui vengono assegnati i “Colori” alle regioni: compare la “Zona Bianca”
*Scaricalo in PDF* Informativa per le aziende COVID-19 | D.P.C.M. 14 Gennaio 2021 – LINK
consulta costantemente il ns. sito: www.riaperturacovid.it
Aggiornamenti sulla diffusione
delle nuove varianti SARSCoV-2
Circolare del Ministero della Salute n°3787 del 31/01/2021
Sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle evidenze scientifiche ed indicazioni dell’Organizzaizone Mondiale della della Sanità (OMS) e del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulla diffusione delle nuovi varianti SARS-CoV-2 in relazione a:.
• Valutazione del rischio
• Misure di controllo raccomandate
Circolare del Ministero della Salute 3787 del 31/01/2021
VARIANTI SARS-CoV-2
VOC 202012/1 (REGNO UNITO): Variante dichiarata emergente a Dicembre 2020 ed attualmente variante predominante nel Regno Unito. Tale variante ha dimostrato di avere una maggiore trasmissibilità ed apparentemente una maggiore gravità della malattia.
501Y.V2 (SUDAFRICA): Variante identificata a Dicembre 2020 ed attualmente variante predominante in Sudafrica. Tale variante è caratterizzata da mutazioni multiple. Dati preliminari indicano una maggiore trasmissibilità ed è in fase di studio se tale variante possa indurre una maggiore gravità della malattia.
P.1 (BRASILE): Variante segnalata per la prima volta in Giappone a Gennaio 2021. La variante non ha correlazione con le varianti precedenti. Tale variante è caratterizzata da mutazioni multiple. Dati preliminari indicano una maggiore trasmissibilità ed è in fase di studio se tale variante possa indurre una maggiore gravità della malattia.
Sebbene tali VARIANTI siano state già identificate, sono in corso approfondimenti di dettaglio che possano definire la trasmissibilità, la gravità della malattia, la propensione alla reiezione e soprattutto il comportamento ai test diagnostici per il rilevamento del virus
Per aggiornamenti dall’ OMS consultate: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
NUOVE DEFINIZIONI DI CONTATTO STRETTO:
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO ALTO RISCHIO
➢ persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
➢ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
➢ persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
➢ persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia senza mascherina) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
➢ persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
➢ operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
➢ persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO BASSO RISCHIO (indicazioni ECDC):
➢ Persona che ha avuto contatto diretto (faccia a faccia) con caso positivo, a distanza < 2 mt e per meno di 15
minuti;
➢ Persona che si è trovata in ambiente chiuso (per es. sala riunioni) o che ha viaggiato con caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
➢ Personale di assistenza diretta a caso COVID-19, o di laboratorio COVID-19, anche se provvisto di DPI;
➢ Passeggeri ed equipaggio di volo con caso COVID-19.
PUR SE INDOSSANO MASCHERINA
VARIANTI SARS-CoV-2
VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
l’OMS sottolinea l’importanza per chiunque di rispettare le misure sanitarie e socio- comportamentali.
L’ECDC ritiene alta l’introduzione e la diffusione di tali varianti ed in particolare la variante del Regno Unito (VOC 202012/01).
L’IMPATTO DELL’INTRODUZIONE E DIFFUSIONI DI TALI VARIANTI NEI PAESI UE È RITENUTO ALTO
AZIONI DI RISPOSTA
Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, vengono fornite alle ASL/ATS indicazioni per la ricerca e gestione dei contatti stretti di casi COVID-19 sospetti o confermati di infezione da variante (ad integrazione di quelle già in vigore):
- Contact tracing, dare priorità a contatti di casi COVID 19 sospetti/confermati da variante, identificando i contatti ad alto rischio e quelli a basso rischio di esposizione.
- Effettuare la ricerca retrospettiva dei contatti, dalle oltre 48 ore ai 14 giorni precedenti all’insorgenza dei sintomi o tampone se trattasi di asintomatico;
- Eseguire Test molecolari ai contatti (sia alto che basso rischio), il prima possibile dopo l’identificazione ed al 14° giorno di quarantena;
- Non interrompere la quarantena al 10° giorno;
- Comunicare ai contatti, in particolare dopo la prima settimana dopo la quarantena, di osservare le misure di distanziamento fisico, utilizzo mascherina; in caso di comparsa di sintomi dovranno isolarsi ed avvisare il proprio Medico curante;
- Comunicare ai contatti di svolgere correttamente la quarantena (data la maggior trasmissibilità);
- Comunicare ai contatti in attesa di quarantena di informare i propri contatti stretti raccomandando il rigoroso rispetto delle misure precauzionali (distanziamento fisico / utilizzo mascherina).
Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020:
COVID 19- CLASSICO indicazioni per la durata ed il termine della quarantena
Definizioni:
L’ISOLAMENTO dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
LA QUARANTENA, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi
NUOVI TERMINI PER ISOLAMENTO E QUARANTENA:
CASI POSITIVI ASINTOMATICI: Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
CASI POSITIVI SINTOMATICI: Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). .
Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020 :
COVID 19 indicazioni per la durata ed il termine della quarantena
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: I contatti stretti di casi con infezione da SARS- CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
➢ un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
oppure
➢ un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno
RACCOMANDAZIONI
1. tutte le persone che convivono, o entrano in contatto regolarmente con persone fragili o a rischio di complicanze, a fine quarantena dovrebbero comunque eseguire il test molecolare.
2. Test differenziati per i bambini
3. Non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
4. Promuovere l’uso dell’app immuni.
Decreto Legge n°125 del 07 Ottobre 2020
Recepita la classificazione EU del Sars-COV-2 nel D.Lgs. 81/08:
la commissione europea con DIRETTIVA (UE) 2020/739 del 3 Giugno 2020 modifica all’ Allegato III della Direttiva 2020/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Direttiva Agenti biologici) ha inserito SARS-COV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possano causare malattie infettive nell’uomo.
L’art. 4 del D.L. n°125 del 07/10/2020 ha recepito tale direttiva ( modificazioni all’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08), ed il Sars COV 2 viene annoverato tra gli agenti biologici di Gruppo 3 in quanto, non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
NEI DVR-COVID-19 PRODOTTI DA STUDIO RIVELLI TALE VARIAZIONE DI CLASSIFICAZIONE DEL VIRUS E’ GIA STATA OPERATA NELLA FASE POST LOCK DOWN


