G.U. DEL 24 MAGGIO 2025, PUBBLICATO L’ACCORDO CSR DEL 17/04/2025
LE NUOVE REGOLE PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Accordo rep. atti n. 59/CSR del 17/04/25 (pubblicato in G.U. 24/05/25).
INTRODUZIONE
La Legge 17/12/2021 n. 215 aveva modificato l’art. 37 c. 2 del D.Lgs. 81/08 annunciando l’accorpamento e la razionalizzazione dei seguenti Accordi emanati a partire dal 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
- A-CSR 21/12/2011 rep 221– La formazione di Lavoratori Dirigenti e Preposti
- A-CSR 21/12/2011 rep 222 – La formazione dei Datori di Lavoro – RSPP
- A-CSR 25/07/2012 rep 153 – Adeguamento e linee applicative Accordi CSR 2011
- A-CSR 22/02/2012 rep. 53 – L’addestramento dei Lavoratori per l’utilizzo di particolari attrezzature di Lavoro
- A-CSR 07/07/2016 – rep. 128 – la Formazione di Addetti e Responsabili del SPP
Tali Accordi hanno nel tempo regolamentato la formazione di tutti gli attori della sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08.
Con quasi 3 anni di ritardo è stato emanato in data 17/04/2025 l’Accordo annunciato dalla sopra richiamata Legge che è stato pubblicato in G.U. il 24/05/2025.
Il nostro Studio, pur avendo già annunciato l’approvazione dell’Accordo, ha atteso la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima di emettere la presente informativa in quanto, alcune rilevanti disposizioni transitorie, decorrono a partire dal 24/05/2025 ed è ora possibile indicare le scadenze di legge per adeguarsi alle nuove disposizioni normative.
Il nuovo Accordo consta di 140 pagine e, nel seguito, indicheremo solo ciò che è rilevante per le Aziende evitando di fornire i dettagli i cui destinatari sono gli addetti ai lavori.
VEDIAMO COSA CAMBIA: LE NOVITA’ E LE SCADENZE
La formazione dei Lavoratori in materia di salute e sicurezza
Le regole sono sostanzialmente invariate per quanto riguarda la formazione dei lavoratori che, in ingresso, devono seguire n. 4 ore di formazione Generale e 4-8-12 ore di formazione Specifica in relazione al rischio delineato in sede di valutazione dei rischi (Rischio Basso/Medio/Alto).
Vediamo per punti le modifiche apportate dal legislatore:
- L’Accordo ribadisce con forza che “i contenuti e la durata dei corsi sono subordinati alla valutazione dei rischi” e che le classi di partecipanti devono essere formate per Gruppi Omogenei di lavoratori (ad es. lavoratori con mansioni diverse possono seguire insieme la formazione generale ma non possono essere inseriti nelle stesse classi per la parte specifica!!).
- La formazione in ingresso deve essere preventiva (ovvero effettuata prima di adibire il lavoratore alla mansione).
- Sono consentiti massimo n. 30 discenti per classe e non più 35.
- Il Soggetto Organizzatore della Formazione deve prevedere per ogni corso diversi documenti, costituenti il fascicolo del corso, da conservare agli atti per 10 anni!
- L’aggiornamento della formazione è quinquennale ed ha sempre la durata di n. 6 ore e può essere svolto in e-learning.
La formazione dei Preposti alla sicurezza
Le regole per la formazione dei preposti sono cambiate sensibilmente:
- prima di accedere alla formazione specifica il Preposto deve aver svolto la formazione come “lavoratore”.
- Il corso preposti ha la durata di n.12 ore (e non più 8) di conseguenza anche i contenuti della formazione sono stati ampliati/modificati.
- La formazione preposto va integralmente svolta in presenza (o videoconferenza sincrona);
- L’aggiornamento della Formazione dei Preposti è Biennale ed ha la durata di n. 6 ore e non può essere svolto in e-learning; disposizione transitoria: un preposto già formato prima del 24/05/2023 deve seguire l’aggiornamento entro il 24/05/2026.
La formazione dei Dirigenti per la Sicurezza
Le regole per la formazione dei Dirigenti sono cambiate sensibilmente:
- La durata del corso per Dirigenti è di n.12 ore (e non più 16) di conseguenza anche i contenuti della formazione sono stati modificati;
- Per i Dirigenti di imprese che operano in cantieri sono previste n. 6 ore di formazione aggiuntiva.
- Le formazione e l’aggiornamento dei Dirigenti è erogabile integralmente in e-learning
- L’aggiornamento della formazione dei Dirigenti è quinquennale ed ha la durata di n. 6 ore e può essere svolto in e-learning.
La formazione dei Preposti e dei Dirigenti deve essere somministrata anche alle figure che svolgono tale ruolo in imprese affidatarie di lavori rientranti in Titolo IV (Cantieri).
La formazione dei Datori di Lavoro (Novità assoluta)
Già da 3 anni il D.Lgs. 81/08 prevede la formazione dei Datori di Lavoro ma, con la pubblicazione in G.U. dell’Accordo 17/04/2025 scatta l’obbligo formativo che deve essere assolto e concluso entro il 24/05/2027.
- La durata del Corso per Datori di Lavoro è fissata in n. 16 ore e può essere svolta in e-learning.
- Sono previste n.6 ore aggiuntive per Datori di Lavoro di imprese che operano in cantieri
- L’aggiornamento della formazione dei Datori di Lavoro è quinquennale ed ha la durata di n. 6 ore e può essere svolto in e-learning.
E La formazione degli RLS?
La formazione degli RLS non è più regolamentata dall’Accordo 07/07/2016 che è stato abrogato ma solamente dall’art. 11 del D.Lgs. 81/08. Per l’effetto di tali previsioni in nessun caso, a partire dal 24/05/2026, il corso RLS di 32 ore ed i suoi aggiornamenti di n. 4 o n.8 ore potranno essere svolti in e-learning pur se tale previsione è riportata nel CCNL applicato in azienda.
LE REGOLE PER L’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA
Benchè già largamente adottata, specie negli ultimi anni del post-COVID, non era ancora stata regolamentata la formazione in live streaming o videoconferenza sincrona (VCS). Il Nuovo Accordo regolamenta tale modalità di erogazione della formazione. Senza entrare nel dettaglio in questa sede, si sottolineano i punti maggiormente rilevanti ed impattanti sulle aziende:
- il dispositivo elettronico mediante il quale il discente segue il corso deve essere a suo uso esclusivo (solo PC o TABLET – no telefonini);
- la formazione in modalità VCS non può essere utilizzata per i corsi che prevedono un addestramento o prove pratiche;
- la formazione in modalità VCS deve essere effettuata prevedendo un tutor d’aula con specifiche competenze dell’ambiente WEB utilizzato fondamentale per favorire l’interazione tra docente e discenti, oltre che per tutte le attività di registrazione e controllo dei partecipanti;
- in fase di iscrizione al corso il soggetto formatore può acquisire copia del documento di identità con fotografia del discente a patto che non effettui alcun trattamento digitale di tipo biometrico (impatto sul sistema privacy);
- dovendo essere rispettata la frequenza al 90% della durata del corso, il tutor d’aula o il docente dovranno verificare costantemente la presenza dei discenti mediante: visualizzazione delle finestre, chiamate o richieste via chat
La formazione dei Datori di Lavoro che svolgono il suolo di RSPP
Le regole per la formazione dei Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP sono cambiate sensibilmente e, in questo contesto, non entriamo nel merito delle modifiche intervenute. Evidenziamo solo che:
- il corso per Datori di Lavoro di cui al punto precedente è aggiuntivo e dovrà essere frequentato (tale corso è propedeutico alla formazione dei DDL che svolgono il ruolo di RSPP).
- L’aggiornamento del Datore di Lavoro -RSPP è quinquennale ed ha la durata di n. 6 ore e può essere svolto in e-learning.
Regolamentata ex novo la formazione dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori Autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (come definiti dal DPR 177/2011)
L’art. 2 lett. d) del D.P.R. 177 del 2011 ha imposto l’obbligo di formazione ed addestramento specifico per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, senza fornire però regole precise che il nuovo Accordo 17/04/2025 ha invece ratificato:
- Il corso per tali figure ha la durata minima di n. 12 ore di cui n.4 ore di natura tecnico giuridica e n.8 ore di esercitazioni pratiche.
- I Docenti, oltre ad essere qualificati come formatori ai sensi del D.M. 06/03/2013, devono avere esperienza documentata almeno triennale nel settore degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
L’addestramento dei Lavoratori per l’utilizzo di particolari attrezzature di Lavoro
Il nuovo Accordo 17/04/2025 ha apportato modifiche alle previgenti disposizioni in materia (A-CSR 22/02/2012 rep. 53 ora abrogato), introducendo corsi per nuove attrezzature precedentemente non regolamentati:
- Corso Macchine Agricole raccoglifrutta – 8 ore;
- Corso Caricatori per la movimentazione dei Materiali – 8 ore
- Corso Carriponte CP – 10 o 11 ore in funzione della tipologia
LE REGOLE PER L’AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA VALIDITA’ DEL TITOLO CONSEGUITO
Con l’emanazione dell’Accordo 17/04/2025 sono state fissate anche le regole per mantenere attivo il titolo conseguito. Si evidenzia in particolare:
- L’aggiornamento può essere ottemperato anche tramite convegni o seminari (occorre però oltre all’attestato di frequenza anche copia del registro di presenza!).
- Scaduto il termine fissato per l’aggiornamento (es. aggiornamento quinquennale) la qualifica originariamente conseguita si può riattivare se l’aggiornamento, pur in ritardo, è effettuato entro 10 anni.
- Trascorsi 10 anni dal conseguimento del titolo formativo, in assenza di aggiornamenti, il titolo stesso decade definitivamente.
- L’aggiornamento non deve essere una mera ripetizione degli argomenti trattati nel corso “in ingresso” ma deve tenere conto della rilevazione di nuovi bisogni formativi anche in relazione all’evoluzione delle tecnologie o modifiche del ciclo di lavoro.
NOVITA’: OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL CORSO
Anche se le procedure di qualità da sempre suggeriscono di effettuare un check sul gradimento del corso, con l’emanazione dell’Accordo 17/04/2025 è stato ratificato l’obbligo di predisposizione di questionari di gradimento del corso per monitorare:
- qualità didattica;
- qualità organizzativa;
- utilità percepita dal discente.
I questionari devono essere anonimi e, i dati raccolti devono essere analizzati per darne opportuna evidenza.
REGOLAMENTATE LE MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Anche se le procedure di qualità da sempre suggeriscono di effettuare la verifica dell’apprendimento a fine corso, con l’emanazione dell’Accordo 17/04/2025 è stato ratificato l’obbligo di verificare l’apprendimento generalmente con test (minimo 30 domande e superamento con almeno il 70% delle risposte corrette) o colloqui individuali. Per i corsi che prevedono prove pratiche le verifiche dell’apprendimento sono anche diverse da quelle citate.
VERIFICA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL’EFFICACIA DEL CORSO
Una novità assoluta prevista dall’Accordo 17/04/2025 è quella relativa alla verifica da parte del Datore di Lavoro di verificare l’efficacia della formazione durante l’erogazione della prestazione lavorativa. Si evidenzia che tale “obbligo” non è previsto dal D.Lgs. 81/08 e pertanto non è sanzionabile.
IL TERMINE PER ADEGUARE I PROCESSI FORMATIVI SCADE IL 24/05/2026 CONTATTACI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI:


