L’OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
LE LAVORATRICI GESTANTI MADRI ED IL RISCHIO DI IMPRESA
Il D.Lgs. 81/08, nell’ambito del processo attivato dal Datore di Lavoro al fine di valutare tutti i rischi presenti in azienda, specifica che la valutazione va integrata secondo quanto disposto dal D.Lgs. 151 del 26/03/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. Tale decreto impone infatti la specifica valutazione dell’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nonché la valutazione dei processi lavorativi ritenuti pericolosi per le lavoratrici gestanti madri e per la salute del nascituro nonché l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare durante il periodo di gravidanza e fino al settimo mese di età del figlio.
Ci soffermiamo nuovamente su questa norma perché un aborto spontaneo è un evento abbastanza frequente (si stima tra il 15% ed il 20% delle gravidanze), e non è raro che una lavoratrice possa imputare tale evento alla propria attività lavorativa ed avviare una contestazione nei confronti dell’Azienda. Per questo, anche in realtà che oggettivamente non presentano rischi rilevanti per la salute e per la sicurezza, è fondamentale approcciare con la massima accuratezza a tale problematica predisponendo istruzioni precise e dettagliate per le lavoratrici in età fertile. Ovviamente ci si dovrà assicurare che ogni dipendente riceva e comprenda tali istruzioni, e venga informata circa le modifiche da apportare alla propria mansione sin dalla data del concepimento e fino al settimo mese di età del bambino.
E’ presidiato tale rischio nella Vostra azienda?…….


