Le nuove regole di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
Il D.M. 10 Marzo 1998 che fino ad oggi ha regolamentato la gestione degli adempimenti antincendio nei luoghi di lavoro è stato abrogato
I Decreti Ministeriali 01/09/2021, 02/09/2021 e 03/09/2021 emanati in attuazione dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08 sono entrati in vigore:
Le nuove regole per la Gestione della Sicurezza Antincendio nei luoghi di lavoro
La nota informativa che segue non vuole essere esaustiva in relazione alle nuove disposizioni in quanto va valutata l’attività svolta in ciascun luogo di lavoro ma, come al solito, vi guideremo nell’aggiornamento delle procedure e degli adempimenti previsti
Le nuove regole per la
Gestione della Sicurezza Antincendio nei luoghi di lavoro
D.M. 01/09/2021
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(Decreto in vigore dal 25/09/2022 e, solo con riferimento alla qualifica dei tecnici manutentori, prorogato al 25/09/2023)
D.M. 02/09/2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(Decreto in vigore dal 04/10/2022)
DM 03/09/2021
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(Decreto dal 29/10/2022)
Il D.M. 02 Settembre 2021
La gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (GSA)
Il D.M. 2 Settembre 2021 ha apportato modifiche, sia formali che sostanziali, alle misure gestionali della sicurezza antincendio, in esercizio ed in emergenza, che il Datore di Lavoro deve adottare:
• Sono cambiate le regole per la formazione degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro
• Obbligo di informazione documentata di tutti lavoratori sulle procedure da attuare in caso di emergenza (consegna delle procedure di emergenza, dei nominativi degli addetti al Servizio Antincendio e del Responsabile del SPP).
• Oltre ai controlli dei mezzi antincendio affidati ad imprese esterne si deve individuare in azienda anche uno (o più) addetti alla «sorveglianza dei sistemi antincendio»
• Esteso l’obbligo di predisporre il piano di emergenza anche per i luoghi di lavoro con meno di 10 dipendenti ma aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di n°50 persone.
La novità più rilevante ai fini della gestione delle emergenza riguarda il fatto che non si fa più riferimento al numero di lavoratori ma a tutte le persone presenti sul luogo di lavoro
La formazione degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro
Il D.M. 2/9/21 ha modificato le regole riguardanti la formazione del personale aziendale addetto al servizio antincendio
Le principali novità riguardano:
- l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale
- L’obbligo di svolgimento della prova pratica di spegnimento incendi anche nei corsi di formazione di livello 1 (cioè, quelli erano denominati corsi di formazione antincendio rischio basso)
- L’obbligo di svolgimento della prova pratica di spegnimento incendi in tutti i corsi di aggiornamento.
In tutti i corsi antincendio, limitatamente alla parte teorica, è consentita la formazione a distanza di tipo sincrono
La formazione degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro

LA CORRISPONDENZA TRA I VECCHI CORSI ANTINCENDIO ED I NUOVI, NON E’ SEMPRE DIRETTA COME INDICATO IN TABELLA, MA VA CONTESTUALIZZATA
IMPORTANTE NORMA TRANSITORIA – ART. 7 D.M. 02/09/2021 IL DECRETO E’ ENTRATO IN VIGORE IL 04 OTTOBRE 2022 :
• La formazione degli addetti antincendio già pianificata alla data del 04/10/2022 con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10/03/1998 è valida se effettuata entro il 04/04/2023 (sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto).
• Per gli addetti antincendio formati oltre 5 anni prima dell’entrata in vigore del decreto scatta l’obbligo di aggiornamento entro il 04/10/2023
La formazione degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro
| D.M. 02/09/2021 | Attività svolta |
| Corso di TIPO 3 – 16 ORE | Attività di livello 3 esempi: uffici con oltre 1000 persone presenti, alberghi con oltre 200 posti letto, centri commerciali > 10.000 mq. |
| Corso di TIPO 2 –8 ORE | Attività di livello 2: • Luoghi di lavoro soggetti al controllo dei VV.F. (attività di cui al D.P.R.151/11) • Cantieri al chiuso ove si impiegano fiamme libere e/o si detengono sostanze infiammabili |
| Corso di TIPO 1 – 4 ORE | Attività di livello 1: Attività a basso rischio non comprese nelle precedenti |
Obbligo di conseguire l’idoneità tecnica presso il comando dei VV.F.
Poco o nulla cambia rispetto alle precedenti previsioni in relazione all’obbligo di effettuare l’esame di idoneità tecnica dei VV.F.
Entrata in Vigore del D.M. 02 Settembre 2021
Il Piano di gestione delle emergenze
Il nuovo D.M. ha rimodulato gli obblighi di predisposizione del piano di emergenza.
Il piano di emergenza è obbligatorio per:
1. luoghi di lavoro con almeno 10 dipendenti
2. luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di n°50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori;
3. Luoghi di lavoro soggetti al controllo dei VV.F. (attività di cui all’allegato I del D.P.R.151/11)
CASI PARTICOLARI
• Per i luoghi di lavoro che non rientrano nei 3 punti indicati permane l’obbligo di informazione dei lavoratori sulle misure minime di sicurezza antincendio adottate.
• Per i luoghi di lavoro con meno di dieci dipendenti, ma caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (es. bar, ristoranti, negozi, di dimensioni medie etc.), il Datore di Lavoro deve predisporre misure semplificate ed affiggere le planimetrie di esodo conformi al nuovo D.M..
• Per i luoghi di lavoro anche con meno di dieci dipendenti ma che rientrano in edifici complessi e/o soggetti ai controlli di prevenzione incendi il Datore di Lavoro deve acquisire il piano di emergenza coordinato dell’edificio ed informare i lavoratori del suo contenuto
Entrata in Vigore del D.M. 03 Settembre 2021
La nuova valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro
Il D.M. 03/09/2021 (C.D. Mini Codice di Prevenzione Incendi), entrato in vigore il 29/10/2022 abrogando il D.M. 10/03/1998, detta nuove regole su come effettuare la valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D.Lgs. 81/08 e, di conseguenza, sulle misure di prevenzione e protezione antincendio attive e passive da adottare.
Nella norma transitoria (art.4) è indicato che, per i luoghi di lavoro esistenti alla data del 29/10/2022 l’adeguamento al nuovo decreto viene attuato in caso di «modifiche al processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione” secondo quanto indicato all’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Strategie operative di Studio Rivelli per aggiornare la valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro
Il D.M. 03/09/2021 (Mini Codice di Prevenzione Incendi) ridefinisce la classificazione dei luoghi di lavoro che dunque saranno:
• A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
• A RISCHIO DI INCENDIO NON BASSO
Il Mini Codice di Prevenzione Incendi definisce quali sono i luoghi di lavoro da considerare a rischio di incendio BASSO, e le modalità di progettazione delle misure di difesa antincendio attive e passive applicabili in tali luoghi.
Nella presente nota informativa non è opportuno entrare nel dettaglio delle modalità applicative della nuova norma ma, viene intanto stabilito il seguente punto cardine:
In caso di cambio di sede, profonda ristrutturazione aziendale o cambiamenti rilevanti del ciclo produttivo Il Datore di Lavoro dovrà tempestivamente informare l’RSPP in quanto si dovrà procedere con un’attività di progettazione antincendio anche in attività non soggette al controllo dei VV.F.


