MODIFICA DELLA PROCEDURA DA METTERE IN ATTO PER POTER USUFRUIRE DELLA FLESSIBILITÀ DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001 e circolare INPS n. 106 del 29/09/2022
Gentili Clienti,
la presente per trasmetterVi un’informativa inerente la modifica delle procedure di richiesta di flessibilità dell’astensione al lavoro per maternità.
Ricordiamo a coloro che usufruiscono del ns. servizio di medicina del lavoro che la richiesta, come di consueto, dovrà essere inviata all’indirizzo per gli adempimenti del Medico Competente.
La lavoratrice che intende avvalersi della flessibilità deve essere in possesso della certificazione sanitaria dello specialista ginecologo del S.S.N., attestante che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tale certificazione deve essere rilasciata nel corso del settimo mese di gravidanza.
La certificazione deve essere quindi trasmessa al Medico Competente, il quale predispone il certificato per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo mese (ed eventualmente del nono) di gravidanza. L’acquisizione del certificato del Medico Competente è indispensabile per la tutela dell’Azienda e del Datore di Lavoro ma non è necessario all’Istituto di Previdenza.
Pertanto, per gli effetti della circolare n. 106 del 29/09/2022, le menzionate certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all’INPS, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni di flessibilità.
Si rammenta che è fatto obbligo al Ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato di trasmettere telematicamente all’INPS il certificato di gravidanza, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 151/2001, attraverso lo specifico canale predisposto dall’ENTE.


