Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro
Gent.li Clienti,
In data 15 Giugno si è riunito il Consiglio dei Ministri per verificare l’opportunità di prorogare l’obbligo almeno sui mezzi pubblici o parte di essi e ve ne daremo notizia non appena ci sarà l’ufficialità.
NULLA CAMBIA PER I LUOGHI DI LAVORO OVE PERMANE L’OBBLIGO DI USO DELLE MASCHERINE PREVISTO IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO AZIENDALE, ELABORATO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI DEL 06/04/2021 E DELLE LINEE GUIDA DI SETTORE DEL 01/04/2022, CHE DOVREBBERO ESSERE (IL CONDIZIONALE E’ D’OBBLIGO) RIVISITATE DALLE PARTI SOCIALI ENTRO IL 30 GIUGNO P.V.
ESTRATTO CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE DEL 28/04/2022
È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
- a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022
Il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato tra Governo e Parti Sociali, con i relativi obblighi e le relative misure di sicurezza, tra le quali l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie DPI (mascherina chirurgica o FFP2) nei luoghi di lavoro, in tutti i casi di condivisione degli ambienti, al chiuso o all’aperto, è valido sino al prossimo 30 giugno.
Pertanto l’obbligo di utilizzo di mascherina, anche solo chirurgiche, per dipendenti, titolari e collaboratori, è ancora valido sino a nuove disposizioni.
Ciò che è venuto meno, da oggi 15 giugno, è l’utilizzo delle mascherine in quegli ambiti in cui era stato previsto dall’ordinanza del Min. Salute dello scorso 28 aprile: pertanto, da oggi, non sarà più obbligatorio l’utilizzo di mascherine nei seguenti luoghi:
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso (Cinema, teatri, locali con musica dal vivo);
- Stadi;
- Eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso
Da fonti di stampa il Governo sta valutando di mantenere l’utilizzo di mascherine a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale e lunga percorrenza (treni, aerei, metropolitane, tram, bus).
Attendiamo eventuali nuovi sviluppi normativi per fornirvi aggiornamenti in merito


