Informativa COVID-19 per le Aziende
Accordo tra le parti sociali con i ministeri del lavoro, della salute e INAIL
Diverse novità nell’atto di conversione in legge del D.L. “Riaperture”
*NEW* Conversione del D.L. 24 Maggio 2022 n. 24
* Scarica QUI l’informativa – LINK *
Continua il processo di allentamento delle misure anticontagio
Equiparata la formazione sulla sicurezza in presenza alla formazione in videoconferenza (salvo non sia previsto addestramento pratico)
• Proroga al 30/06/2022 Smart working a tutela dei lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati
• Proroga al 31/08/2022 della possibilità di ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali
NOTA DEL Dott.re Claudio Rivelli
Come spesso avviene con le leggi di conversione dei decreti-legge le modifiche operate ai testi normativi originali non sono irrilevanti o solo formali. La Legge 19/05/2022 (G.U. del 23/05/2022) atto di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (Cosiddetto decreto riaperture), ha apportato modifiche al testo originario che brevemente commentiamo nella nota che segue.
Rilevante, per il nostro settore di competenza, è l’ufficialità dell’equiparazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro svolta in presenza a quella svolta in modalità a distanza sincrona (videoconferenza).
Infatti, nelle more della definizione del nuovo Accordo della Conferenza Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza (cfr. ns. nota del 25/02/2022) che dovrebbe essere emanato entro il 30 Giugno p.v., per chiarire e rendere efficaci le modifiche apportate all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 dalla L.215/21, l’intento del legislatore è permette agli operatori finalmente di fare riferimento non più a particolari interpretazioni, ma ad una norma di legge precisa.
è rilevante sapere che ci si potrà organizzare per effettuare corsi di formazione «on line» anche ordinariamente e non solo per motivi legati all’emergenza sanitaria!
Il nostro staff a disposizione per ogni chiarimento e/o approfondimento.
La Legge 19/05/2022 (G.U. del 23/05/2022) atto di conversione con modificazioni,
del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 : Dispositivi di Protezione Individuale - FFP2 e mascherine
Obbligo di uso delle Mascherine fino al 15 Giugno 2022:
• per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio- sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti
Obbligo di uso dei facciali filtranti FFP2 fino al 15 Giugno 2022:
• NEI MEZZI DI TRASPORTO (!)
• Spettacoli aperti al pubblico che si svolgano al chiuso o all’aperto
• Sale teatrali
• Sale da concerto
• Cinema
• Locali di intrattenimento, musica dal vivo e assimilabili;
• Eventi o competizioni sportive al chiuso;
Nelle discoteche è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche ad eccezione del momento del ballo.
Era previsto fino al 31/12/22
La Legge 19/05/2022 (G.U. del 23/05/2022) atto di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 :
Equiparata la formazione in materia di sicurezza in presenza a quella in videoconferenza
Come anticipato in premessa, nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
I protocolli aziendali per il contrasto e la diffusione del COVID-19 ed i Comitati COVID aziendali operativi fino al 30/06/2022
Le parti sociali con i Ministeri del Lavoro, della salute e INAIL hanno raggiunto un Accordo il 04/05/22 secondo il quale il «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro» del 6 aprile 2021 troverà applicazione fino al 30/06/2022. I Protocolli aziendali delle aziende private, e l’operatività dei comitati aziendali COVID, rimarranno invariati ed operativi fino al 30/06/2022:
I Lavoratori che nello svolgimento delle proprie mansioni, al chiuso o all’aperto, condividono gli ambienti di lavoro dovranno continuare ad utilizzare le mascherine (chirurgiche o FFP2)
L’art. 10 Ter D.L. 52/21: Dal 01/04/2022 al 31/12/2022 Il Ministero della salute, d’intesa con i Ministeri competenti e con la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, possono adottare ed aggiornare le linee guida ed i protocolli di sicurezza COVID per le specifiche attività
La Legge 19/05/2022 (G.U. del 23/05/2022) atto di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 :
Lavoratori Fragili e smart working
proroga al 31 agosto 2022 la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel settore privato anche in assenza dell’accordo individuale previsto dalla legge 81/2017.
proroga al 30 giugno 2022 il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali (BES).
Tale diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore (art. 5 ter comma 1 del decreto legge 1/2022).
MEMO: le misure di ISOLAMENTO (POSITIVI al COVID)
Circolare 19680 del 30/03/2022
A decorrere dal 01 Aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora delle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto positive al sars-Cov-2 fino all’accertamento della guarigione.
La circolare 19680 del 30/03/2022 ha specificato che per i soggetti positivi continuano a valere i termini di isolamento definiti con Circolare 60136 del 30/12/2021:
| TIPOLOGIA SOGGETTO | ISOLAMENTO | RIENTRO A LAVORO |
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• Positivi con ciclo vaccinale completo da meno di 120gg • Con dose Booster fatta • Guariti dal COVID-19 nei 120gg precedenti |
Isolamento ridotto a 7 giorni se asintomatici da almeno 3 giorni + Test Molecolare o antigenic Negativo |
Per il rientro a lavoro rimangono in vigore le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute 15127 del 12/04/2021:
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• Non vaccinati • Che non hanno completato il ciclo vaccinale primario • Che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni • Asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario da oltre 120 giorni (non ancora fatta dose booster ma in possesso di green pass ancora valido) |
10 giorni di isolamento e se asintomatici da almeno 3 giorni + test Molecolare o antigenico negativo |
Per il rientro a lavoro rimangono in vigore le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute 15127 del 12/04/2021:
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Eliminata la misura della QUARANTENA per i contatti stretti:
Solo AUTOSORVEGLIANZA E FFP2 D.L. 24/03/2022 n. 24
A decorrere dal 01 Aprile 2022 chi ha avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° Giorno dall’ultima esposizione.
Tali soggetti dovranno effettuare test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati abilitati, solo alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo.
Misure unificate per tutta la popolazione: vaccinati e non vaccinati.


