Il 31 Marzo Termina lo stato di emergenza: IMPERATIVO CAUTELA
Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 24
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Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 24 - c.d. DECRETO RIAPERTURE
Stabilite le tappe per un graduale ritorno alla normalità anche se i dati epidemiologici non sono del tutto confortanti.
Con riferimento ai «luoghi di lavoro» continuiamo ad applicare i protocolli!
ELIMINATO IL SISTEMA DEI COLORI PER LE REGIONI
NOTA DEL Dott.re Claudio Rivelli
Il 17 Marzo si è riunito il Consiglio dei Ministri per approvare il Decreto Legge che ufficializza la cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Sars-Cov-2, ma non è irrilevante osservare che la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sia avvenuta con una settimana di ritardo.
Il momento è assai delicato in quanto l’epidemia è tutt’altro che terminata e si dovrà continuare a mantenere alta la guardia per contrastare la diffusione del COVID 19.
L’obbligo di possedere il Green Pass (base o rafforzato) cesserà gradualmente in relazione ai settori ed alle attività con il temine ultimo fissato al 31 Dicembre 2022.
Nella nota che segue si fornisce un riepilogo delle «tappe» che porteranno (si spera: la cautela è d’obbligo!!!) ad un graduale ritorno alla normalità.
Per quanto riguarda l’adozione dei protocolli di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro, in attesa del possibile aggiornamento dei protocolli e delle linee guida vigenti, una nota di Confindustria del 18/03/2022 conferma che, anche in questa fase, «i protocolli condivisi di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”, continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive, e ciò anche in forza dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 che prevede la «presunzione» di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. per il Datore di Lavoro che applica tali protocolli.
Nel nuovo impianto normativo sono prorogate al 30/06/2022 le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (art. 90, co. 3 e 4 del D.L. n. 34/2020).
Il nostro staff a disposizione per ogni chiarimento e/o approfondimento.
Dott. Claudio Rivelli
D.L.24/03/2022 n. 24: dove FFP2 e dove mascherine di protezione
FINO AL 30 APRILE 2022
Obbligo di uso dei facciali filtranti FFP2 fino al 30 Aprile 2022:
- NEI MEZZI DI TRASPORTO (!)
- Spettacoli aperti al pubblico che si svolgano al chiuso o all’aperto
- Sale teatrali
- Sale da concerto
- Cinema
- Locali di intrattenimento, musica dal vivo e assimilabili;
- Eventi o competizioni sportive al chiuso o all’aperto;
Dal 25 Marzo al 30 Aprile 2022 sarà obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche in tutti luoghi al chiuso ove non è prescritta la mascherina FFP2!
Nelle discoteche è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche ad eccezione del momento del ballo.
Non hanno l’obbligo di indossare i DPI per le vie respiratorie:
- I bambini al di sotto del 6 anni
- Le persone con disabilità o patologie incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso delle protezioni
- I soggetti che svolgono attività sportiva
I protocolli aziendali per il contrasto e la diffusione del COVID-19
Introdotto l’art. 10-ter del D.L. 22/04/2021 n. 52
Per ora tutto invariato: Attendiamo una nuova Ordinanza del Ministero della Salute!!!
Per quanto riguarda l’adozione dei protocolli di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro, la nota di Confindustria del 18/03/2022 citata in premessa suggerisce che, in assenza di specifiche disposizioni, è opportuno continuare a rispettare «i protocolli condivisi di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”, anche in forza dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 che prevede la “presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. per il Datore di Lavoro che applica tali protocolli.
Per i Lavoratori che nello svolgimento delle proprie mansioni «sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 mt» le mascherine sono considerate D.P.I..
Introdotto l’art. 10 Ter D.L. 52/21: Dal 01/04/2022 al 31/12/2022 Il Ministero della salute, d’intesa con i Ministeri competenti e con la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, possono adottare ed aggiornare le linee guida ed i protocolli di sicurezza COVID per le specifiche attività
D.L. 24/03/2022: la tabella di Marcia per l’eliminazione del Green Pass
| PERIODO | GREEN PASS BASE O RAFFORZATO |
| Dal 25/03/22 |
SOLO Green Pass base: Accesso ai luoghi di lavoro degli OVER 50 |
| Dal 01/04/22 | NO Green Pass base né rafforzato per:
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| Dal 01/04/22 al 30/04/2022 |
SI Green Pass base: Mezzi di trasporto lunga percorrenza Mense e catering Ristoranti al chiuso (ad eccezione degli alberghi per il personale ivi alloggiato) Concorsi pubblici Corsi di formazione pubblici e privati |
| Fino al 31/12/2022 |
SI SUPER Green Pass Personale e visitatori RSA e Ospedali |
| PERIODO | GREEN PASS |
| Fino al 30/04/2022 | SI SUPER Green Pass :
SI Green Pass Base
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Dal 1° Maggio 2022 non dovrà più essere esibito il green pass per accedere al lavoro!
D.L. 24/03/2022: la tabella di marcia dell’obbligo vaccinale
| PERIODO | OBBLIGO VACCINALE |
| Fino al 15/06/2022 |
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| Fino al 31/12/2022 |
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Benché a partire dal 01/04/2022 gli OVER 50 potranno accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (tampone) l’obbligo vaccinale per tale categoria di cittadini permane fino al 15/06/2022 con il solo rischio di sanzione «una tantum» di € 100 da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le misure di ISOLAMENTO (POSITIVI al COVID)
D.L. 24/03/2022 n. 24
Misure unificate per tuttala popolazione: vaccinati e non vaccinati.
A decorrere dal 01 Aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora delle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto positive al sars-Cov-2 fino all’accertamento della guarigione
(Test Molecolare o antigenico Negativo)
Eliminata la misura della QUARANTENA per i contatti stretti: Solo AUTOSORVEGLIANZA E FFP2
D.L. 24/03/2022 n. 24
Misure unificate per tutta la popolazione: vaccinati e non vaccinati.
A decorrere dal 01 Aprile 2022 chi ha avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° Giorno dall’ultima esposizione.
Tali soggetti dovranno effettuare test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati abilitati, solo alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo.
(Test Molecolare o antigenico Negativo)
LE DEFINIZIONI DI CONTATTO STRETTO AD ALTO O BASSO RISCHIO
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO ALTO RISCHIO
- persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia senza mascherina) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri, in assenza di DPI idonei;
- operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO BASSO RISCHIO (indicazioni ECDC):
- Persona che ha avuto contatto diretto (faccia a faccia) con caso positivo, a distanza < 2 mt e per meno di 15 minuti;
- Persona che si è trovata in ambiente chiuso (per es. sala riunioni) o che ha viaggiato con caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- Personale di assistenza diretta a caso COVID-19, o di laboratorio COVID-19, anche se provvisto di DPI;
- Passeggeri ed equipaggio di volo con caso COVID-19 ad eccezione del personale in servizio nella sezione del treno o aereo ove si trovava seduto il soggetto poi risultato positivo, o di coloro che erano seduti entro 2 posti in ogni direzione dal posto ove seduto il soggetto poi risultato positivo.
PUR SE INDOSSANO MASCHERINA
Le misure di gestione dei casi POSITIVI al COVID-19 nel sistema educativo,
scolastico e formativo dal 01/04/2022 alla fine dell’anno scolastico
| Tipologia scuola |
Positività |
Misura attuata |
| Infanzia |
Almeno 4 alunni positivi |
Didattica in presenza con obbligo di mascherina FFP2 per educatori ed alunni > 6 anni per 10 gg. Tampone1 all’insorgenza dei sintomi e, se ancora sintomatici, da ripetere dopo 5 gg. |
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Scuola Primaria o secondaria |
Almeno 4 alunni positivi |
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| Alunni positivi al COVID-19 |
Su richiesta della famiglia i positivi al Sars-COV-2 possono proseguire la didattica in DID (Didattica digitale integrata a Distanza). La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito NEGATIVO anche in centri privati a ciò abilitati |
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- Il tampone può essere fatto anche in autosomministrazione ed autocertificato dai genitori.
D.L. 24/03/2022 n. 24: QUALI MISURE PER I VIAGGI DA E PER L’ESTERO?
Secondo l’Art. 10 Ter D.L. 52/21 introdotto dal D.L. 24/22: Dal 01/04/2022 al 31/12/2022 Art. 10 Ter D.L. 52/21: Dal 01/04/2022 al 31/12/2022 il Ministero della Salute, d’intesa con i ministeri competenti può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti


