Nota informativa per le Aziende
I PRIMI CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
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Decreto Legge 21 Ottobre 2021 n. 146 convertito in Legge 17 Dicembre 2021 n. 215
(G.U. n. 301 del 20/12/2021)
Modifiche rilevanti al D.Lgs.81/08
1. Anche i DATORI DI LAVORO devono essere formati!
2. Novità per i PREPOSTI:
✓ devono essere nominati in forma scritta;
✓ intervenire in PRIMA PERSONA in caso di rischio;
✓ aggiornamento formativo biennale in presenza (!);
3. SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE: in caso di mancanza di un sistema di vigilanza dei dispositivi di sicurezza- segnalazione e controllo
4. AZIENDE CON LAVORATORI AUTONOMI: obbligo di comunicazione all’ispettorato del lavoro della presenza di lavoratori autonomi occasionali (pena sospensione dell’attività imprenditoriale)
5. Obbligo dell’appaltatore e del subappaltatore di indicare il nominativo del preposto per lo specifico appalto
Sintesi degli Aggiornamenti al D.Lgs. 81/08 introdotti dalla Legge 17/12/2021 n. 201
(Versione integrale allegata)
NOTA DEL Dott.re Claudio Rivelli
Come ampiamente previsto, a seguito della conversione in Legge 17/12/2021 n. 201 del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, che ha introdotto modifiche sostanziali al D.Lgs. 81/08, ed in relazione alle quali è stata inviata l’informativa che alleghiamo integralmente alla presente, L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti interpretativi al fine di conferire uniformità alle attività di vigilanza sul territorio.
In particolare l’INL ha emesso le seguenti note e circolari di chiarimento:
• Nota n° 29 dell’11/01/2022
• Nota n° 109 del 27/01/2022
• Nota n° 151 del 02/02/2022 (Non trattata nell’informativa che segue in quanto
inerente lavoratori irregolari stagionali e/o sprovvisti con permesso di soggiorno )
• Circolare INL n°1 del 16/02/2022 (importante: i nuovi obblighi formativi – D.Lgs.
81/08)
Nell’informativa che segue si fornisce una sintesi dei richiamati chiarimenti e viene indicato il link WEB per la loro integrale consultazione.
Ancora molti aspetti sono da chiarire (come ad esempio l’obbligo di comunicazione del preposto nei contratti di appalto) e, pertanto, seguiranno ulteriori approfondimenti.
Il Nostro Staff è sempre a Vs. disposizione per ogni chiarimento.
Dott. Claudio Rivelli
Circolare n°1 del 02 Febbraio 2022 dell’INL
I NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI E LE MODIFICHE APPORTATE ALL’ART. 37 DEL D.LGS. 81/08
Il chiarimento è stato stimolato da tutti gli operatori del settore in quanto la L. 17/2021 ha modificato profondamente l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 introducendo nuovi obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro ma, non inserendo una clausola transitoria e rendendo cogenti tali obblighi a partire dal 18/12/2021. La L. 17/2021 avrebbe dovuto fornire ai Datori di Lavoro gli elementi per rendere tali obblighi operativi da subito o, in alternativa, inserire un’esplicita clausola transitoria. La norma ha invece laconicamente fatto rimando ad un Accordo della Conferenza Stato Regioni che sarà emanato entro il 30/06/2022 (!).
LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO
Potrà essere verificata (e quindi eventualmente sanzionata) la formazione dei Datori di Lavoro solo dopo l’emanazione dell’Accordo CSR che sarà emanato nei prossimi mesi: al momento attendiamo e non è necessario fare nulla.
LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
La nuova formulazione dell’ Art. 37 comma 7: «Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo (!)».
• IN ATTESA DEL NUOVO ACCORDO CSR I DIRIGENTI ED I PREPOSTI DEVONO ESSERE FORMATI SECONDO LE REGOLE GIA’ PRESENTI NELL’ACCORDO CSR DEL 21/12/2011.
• CON RIFERIMENTO ALL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PREPOSTO DA EFFETTUARE RIGOROSAMENTE IN PRESENZA (O FAD?) SI DOVRA’ ATTENDERE LA DECLINAZIONE DELL’ACCORDO CHE SARA’ EMANATO ENTRO IL 30/06/2022 CHE CONTERRA’ UNA CLAUSOLA TRANSITORIA.
Circolare n°1 del 02 Febbraio 2022 dell’INL
I NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI E LE MODIFICHE APPORTATE ALL’ART. 37 DEL D.LGS. 81/08
Dunque i nuovi obblighi formativi saranno declinati dal nuovo Accordo della Conferenza Stato Regioni che sarà emanato entro il 30/06/2022.
Ne consegue che i nuovi obblighi formativi per i preposti che prevedono la formazione in presenza con cadenza almeno biennale, non potranno essere sanzionati fino all’emanazione del nuovo Accordo.
L’OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO TROVA IMMEDIATA APPLICAZIONE
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 già prevedeva l’addestramento dei lavoratori effettuato «da persona esperta sul luogo di lavoro».
Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.
Circolare integralmente consultabile al link:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolare-1-16022022-obblighi-formativi.pdf
Nota n°29 dell’11 Gennaio 2022 dell’INL
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
«L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica nel rispetto dei contenuti dell’art. 15 del D.Lgs. 81/15.in caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione».
L’INL CON LA NOTA 29 HA DEFINITO:
1. AMBITO DI APPLICAZIONE: SOGGETTI INTERESSATI
L’obbligo di comunicazione all’INL riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori ed interessa i lavoratori occasionali inquadrabili nella disciplina dell’art. 2222 del C.C. riferito alla persona che «si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente»
2. L’obbligo di comunicazione all’INL non opera in caso di:
• Lavoro occasionale con la pubblica amministrazione (regolamentato dal D.L. 50/2017)
• Prestazioni di natura intellettuale (regolamentato dall’art. 2229 c.c.)
L’obbligo di comunicazione all’INL opera anche per rapporti lavorativi già in essere alla data di entrata in vigore della L. 215 (18/12/2021).
PER LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALL’INL E PER I CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE SI RIMANDA ALLA NOTA 29:
Nota n°109 del 27 Gennaio 2022 dell’INL
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
La nuova norma ha evidenziato moltissime difficoltà interpretative e per molti settori produttivi ed operatori economici sono stati necessari ulteriori chiarimenti (FAQ) forniti con la nota 109 del 27/01/22 che è integralmente riportata all’indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/MLPS-INL-Nota-109-del-27012022.pdf
Riportiamo di seguito le FAQ 5 e 10 che sono quelle di più largo interesse:
FAQ 5. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Come chiarito con la citata nota prot. n. 29 dell’11.01.2022, le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. In ragione della ratio della norma volta a “…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale” e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
FAQ 10. Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al citato art. 14, comma 1, in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5
Modifiche all’art. 26 del D.Lgs. 81/08:
La figura del preposto nei contratti di appalto ed il DUVRI
ANCORA MANCA UN CHIARIMENTO UFFICIALE MA….
La L. 17/12/2021 ha integrato l’art. 26 specificando l’obbligo dell’appaltatore o del subappaltatore di indicare il nominativo del Preposto per lo specifico appalto.
Ancora non sono presenti chiarimenti ufficiali ma i numerosi webinar e le discussioni sul tema fanno apparire evidente che tale obbligo si potrà concretizzare solo nei casi in cui l’organizzazione aziendale e la peculiarità dell’appalto consentiranno di individuare in una squadra di lavoro una figura che abbia la possibilità di esercitare le funzioni ed i poteri attribuiti al preposto dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08.
Tanto per fare un esempio l’addetto alle pulizie inviato da una ditta in altra azienda non potrà – per definizione – essere preposto di se stesso ma sarà chiamato ad operare secondo le procedure stabilite dal proprio Datore di Lavoro in relazione alle quali dovrà essere stato formato ed informato.
Art. 26 comma 8 bis: «Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»
L’ ALLEGATO:
Decreto Legge 21 Ottobre 2021 n. 146 convertito in Legge 17 Dicembre 2021 n. 215 (G.U. n. 301 del 20/12/2021)


