MODALITÀ DI ACCESSO IN SEDE DAL 15 FEBBRAIO 2022
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE ai lavoratori OVER 50
A far data dall’8 Gennaio 2022 e fino al 15 Giugno 2022 l’obbligo di vaccinazione, è esteso ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (compresi coloro che li compiono nel transiente).
A partire dal 15 FEBBRAIO 2022 i lavoratori OVER 50 dovranno essere in possesso della certificazione di cui all’art. 9 comma 2 lett. a), b) e c-bis) del D.L. 22/04/2021 n°52, per accedere ai luoghi di lavoro. Si ricorda che attualmente è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (Green Pass Base) per accedere all’interno degli ambienti di lavoro.
L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
ATTENZIONE: a far data dal 1° Febbraio, 2022 la validità temporale della certificazione verde diventa SEMESTRALE. Si dovrà quindi prestare attenzione alla nuova scadenza della propria certificazione.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass Base (e del Green Pass rafforzato a partire dal 15 Febbraio 2022) o che risultino sprovvisti della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, con sospensione della retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione
delrapportodilavoro,finoalla presentazione dellapredettacertificazione.
DIFFERENZA TRA GREEN PASS BASE E RINFORZATO
GREEN PASS BASE
• avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
• avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute
• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2
• avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del
ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
GREEN PASS RAFFORZATO
• avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
• avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute
• avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
N.B.: IL GREEN PASS RAFFORZATO NON COMPRENDE L’EFFETTUAZIONE DI TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE
MODALITÀ DI ACCESSO IN SEDE DAL 15 FEBBRAIO 2022
Casistiche per tutti i lavoratori
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DIPENDENTI |
Stato vaccinale |
Entro il 31 Gennaio |
Entro il 14 febbraio |
A partire del 15 Febbraio |
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OVER 50 |
Non vaccinati |
Si dovrà effettuare la prima dose del vaccino del ciclo primario (valida a partire dal 15° giorno) – oltre tale data infatti non sarà possibile ricevere il green pass rafforzato entro il 15 Febbraio. Per accedere in sede è richiesto comunque il Green Pass Base (ottenibile anche a seguito di tampone negativo) |
Per accedere in sede è richiesto comunque il Green Pass Base (ottenibile anche a seguito di tampone negativo) |
Per accedere in sede è richiesto il Green Pass Rafforzato |
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Green Pass Rafforzato NON in corso di validità |
Per accedere in sede è richiesto il Green Pass Base (ottenibile anche a seguito di tampone negativo) |
Si dovrà completare il ciclo primario di vaccinazione o effettuare la dose Booster. |
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Green Pass rafforzato in corso di validità |
Per accedere in sede è richiesto il Green Pass |
Per accedere in sede è richiesto il Green Pass |
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UNDER 50 |
• Non vaccinati pass NON valido |
Per accedere in sede è richiesto il Green Pass Base (ottenibile anche a seguito di tampone negativo) o Green Pass rafforzato |
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L’accesso è sempre consentito in caso di presentazione di idoneo certificato di esenzione (Circolare del Ministero della Salute n°35309 del 04/08/2021).
D.L.24/12/2021 n. 221: le regole che obbligano
all’uso dei facciali filtranti FFP2 fino alla fine dello stato di emergenza
Obbligo di uso dei facciali filtranti FFP2 fino al 31 Marzo 2022:
- NEI MEZZI DI TRASPORTO (!)
- Spettacoli aperti al pubblico che si svolgano al chiuso o all’aperto
- Sale teatrali
- Sale da concerto
- Cinema
- Locali di intrattenimento, musica dal vivo e assimilabili;
- Eventi o competizioni sportive al chiuse o all’aperto;
NEI SUDDETTI LUOGHI, SALVO IL CASO IN CUI LA RISTORAZIONE NON SIA UN SERVIZIO ACCESSORIO, E’ VIETATO IL CONSUMO DI CIBI O BEVANDE
Obbligo di uso dei facciali filtranti FFP2 fino alla cessazione dello stato di emergenza sui MEZZI DI TRASPORTO
validità temporale dei green pass rilasciati a seguito di
vaccino o guarigione da COVID-19 ai sensi del D.L.24/12/2021 n. 221
Le condizioni che attestano il possesso del «SUPER GREEN PASS», a partire dal 1° Febbraio, 2022, ed i termini di validità della certificazione verde di cui all’art. 9 comma 2 del D.L. 22/04/2021 n°52 :
- Lett. a): avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario – VALIDITA’ 6 MESI– o della somministrazione della relativa dose di richiamo – VALIDITA’ 6 MESI
- Lett. b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; – VALIDITA’ 6 MESI
- Lett. c bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario e della relativa dose di richiamo. – VALIDITA’ 6 MESI (a decorrere dalla somministrazione)
CERTIFICAZIONI VERDI TEMPORANEE
- La certificazione verde è rilasciata a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quindicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo di vaccinazione primario e della relativa dose di richiamo
- La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (quando previste più dosi) fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE INTRODOTTO DAL D.L. 07/01/2022 N. 1
A far data dall’8 Gennaio 2022 e fino al 15 Giugno 2022 l’obbligo di vaccinazione, è esteso ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (compresi coloro che li compiono nel transiente).
A partire dal 15 FEBBRAIO 2022 i lavoratori OVER 50 dovranno essere in possesso della certificazione di cui all’art. 9 comma 2 lett. a), b) e c-bis) del D.L. 22/04/2021 n°52, per accedere ai luoghi di lavoro.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino sprovvisti della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, con sospensione della retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica, la vaccinazione può essere omessa o differita.
Per tali soggetti il Datore di Lavoro è tenuto a modificare la mansione al fine di evitare la diffusione del contagio (es. Smart Working)
Dove sarà indispensabile il Green pass rafforzato
fino al 31 Marzo 2022 alla luce del D.L.24/12/2021 n. 221
La «certificazione verde rafforzata» di cui all’art. 9 comma 2 lett. a), b) e c-bis) del D.L. 22/04/2021 n°52 dal 25 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022, sarà necessaria per accedere ai seguenti servizi o attività :
- Ristoranti al chiuso;
- Bar con consumazione al tavolo o al banco al chiuso
- Stadi ed eventi sportivi in genere;
- Cinema, teatri, sale da concerto, spettacoli
- Cerimonie pubbliche
Fino al 31 Gennaio 2022 sono vietate/sospese:
- Le feste di ogni tipo;
- Gli eventi assimilabili a feste
- I concerti in spazi aperti (assembramenti);
- Attività di sale da ballo, discoteche e assimilabili
Nuove attività ove è necessario il Green pass rafforzato
dal 10 Gennaio alla luce del D.L.24/12/2021 n. 221
La «certificazione verde rafforzata» di cui all’art. 9 comma 2 lett. a), b) e c-bis) del D.L. 22/04/2021 n°52 dal 10 Gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza, sarà necessaria per accedere ai seguenti servizi o attività :
- Alberghi
- Ristoranti degli alberghi anche per chi vi alloggia
- Musei e luoghi della cultura;
- Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (comunque vietate fino al 31/01/22)
- Attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, spogliatoi, docce; dal 10 Gennaio ANCHE ALL’APERTO
- Sagre, fiere, eventi e congressi;
- Centri termali, con esclusione di quelli destinati ad attività terapeutiche;
Nuove attività ove è necessario il Green pass rafforzato
dal 10 Gennaio alla luce del D.L.24/12/2021 n. 221
La «certificazione verde rafforzata» di cui all’art. 9 comma 2 lett. a), b) e c-bis) del D.L. 22/04/2021 n°52 dal 10 Gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza, sarà necessaria per accedere ai seguenti servizi o attività :
- Mezzi di trasporto anche locali (quindi Super Green pass e FFP2)
- Centri culturali, centri sociali, ricreativi
- Sale giochi, sale scommesse e sale Bingo
- Impianti di risalita anche in comprensori sciistici
- Ristoranti all’aperto
- Centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto
Dove si potrà accedere con il green pass «normale» e dove non ci sarà alcun controllo?
La «certificazione verde» di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.L. 22/04/2021 n°52 è rilasciata a seguito di TEST ANTIGENICO rapido VALIDITA’ 48 ORE o molecolare VALIDITA’ 72 ORE MOLECOLARE con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
La «certificazione verde normale» e fino al 31 Marzo 2022, sarà valida nei seguenti casi:
- Accesso ai luoghi di lavoro e relative mense;
- Corsi di formazione privati svolti in presenza;
- Servizi alla persona come parrucchieri e centri estetici (a partire dal 20 GENNAIO e fino al 31 Marzo 2022);
- Pubblici uffici (banche, poste e simili) e Attività commerciali (a partire dal 1 FEBBRAIO e fino al 31 Marzo 2022);
Di seguito le principali attività per le quali non vi sarà nessun controllo del Green pass
- Supermercati e alimentari
- Farmacie
Nasce il «Mega Green pass»
L’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice è consentito unicamente ai soggetti muniti di certificazione verde ottenuta a seguito di inoculazione della dose booster
E’ consentito l’accesso a dette strutture con il super Green pass solo se si effettua tampone antigenico rapido o molecolare.
CAPIENZA IMPIANTI PER EVENTI
l’accesso agli eventi e alle competizioni e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti Green pass rafforzato (o esenti o minori di 12 anni)
la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.
LE DEFINIZIONI DI CONTATTO STRETTO AD ALTO O BASSO RISCHIO
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO ALTO RISCHIO
• persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
• persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia senza mascherina) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
• operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
• persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO BASSO RISCHIO (indicazioni ECDC):
• Persona che ha avuto contatto diretto (faccia a faccia) con caso positivo, a distanza < 2 mt e per meno di 15 minuti;
• Persona che si è trovata in ambiente chiuso (per es. sala riunioni) o che ha viaggiato con caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
• Personale di assistenza diretta a caso COVID-19, o di laboratorio COVID-19, anche se provvisto di DPI;
• Passeggeri ed equipaggio di volo con caso COVID-19 ad eccezione del personale in servizio nella sezione del treno o aereo ove si trovava seduto il soggetto poi risultato positivo, o di coloro che erano seduti entro 2 posti in ogni direzione dal posto ove seduto il soggetto poi risultato positivo.
Le nuove misure di QUARANTENA
La circolare Ministero della Salute n. n. 60136 del 30 Dicembre 2021 modifica della Circolare 36254 dell’11 Agosto 2021
| Tipologia Soggetto | CONTATTI AD ALTO RISCHIO | CONTATTI A BASSO RISCHIO |
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•Non vaccinati •Che non hanno completato il ciclo vaccinale primario •Che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni |
10 giorni di quarantena dall’ultima esposizione + Test Molecolare o antigenico Negativo |
Non necessaria quarantena se hanno sempre indossato mascherine chirurgiche o FFP2.
Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie.
Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva |
| •Asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario da oltre 120 giorni (non ancora fatta dose booster ma che hanno green pass ancora valido) |
5 giorni di quarantena dall’ultima esposizione + Test Molecolare o antigenico Negativo |
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•Asintomatici con ciclo vaccinale completato da meno di 120 gg. •Con dose booster fatta •Guariti dal COVID-19 nei 120 precedenti |
NO quarantena Uso FFP2 per 10 gg dall’ultima esposizione + Test Molecolare o antigenico alla comparsa di sintomi (negativo) Se persistono i sintomi ripetizione test al 5° giorno |
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| •Operatori sanitari | Test Molecolare o antigenico quotidiano per n°5 giorni dall’ultima esposizione |
Le nuove misure di ISOLAMENTO (POSITIVI al COVID)
La circolare Ministero della Salute n. n. 60136 del 30 Dicembre 2021 modifica della Circolare 36254 dell’11 Agosto 2021
| Tipologia Soggetto | ISOLAMENTO | RIENTRO AL LAVORO |
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•Positivi con ciclo vaccinale completato da meno di 120 gg. •Con dose booster fatta •Guariti dal COVID-19 nei 120 precedenti |
Isolamento ridotto a 7 giorni se asintomatici da almeno 3 giorni + Test Molecolare o antigenico Negativo |
Per il rientro al lavoro rimangono in vigore le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della salute 15127 del 12/04/2021: 1.Lavoratori positivi ospedalizzati (sintomi Gravi): certificato di avvenuta negativizzazione + visita medico competente 2.Lavoratori positivi pauca-sintomatici o asintomatici: Test Molecolare negativo (non sufficiente antigenico) N.B. le misure per il rientro al lavoro non sono state cambiate dalle nuove disposizioni di dicembre |
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•Non vaccinati •Che non hanno completato il ciclo vaccinale primario •Che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni •Asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario da oltre 120 giorni (non ancora fatta dose booster ma che hanno green pass ancora valido) |
10 giorni di Isolamento e se asintomatici da almeno 3 giorni + Test Molecolare o antigenico Negativo |
| Tipologia scuola |
Positività |
Misura attuata |
| Infanzia |
n. 1 alunno |
Sospensione di 10 giorni dalle attività |
| Scuola primaria |
n. 1 alunno |
Test Molecolare o antigenico a T0 ed al 5 giorno (T5) |
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n. 2 alunni |
Didattica a distanza di 10 giorni |
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| Scuola secondaria |
n. 1 alunno |
Autosorveglianza, didattica in presenza ed utilizzo FFP2 |
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n. 2 alunni |
Autosorveglianza, didattica in presenza ed utilizzo FFP2 se ciclo vaccinale primario o guariti da Covid da meno di 120 gg. Per gli altri soggetti didattica digitale integrata di 10 giorni |
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n. 3 alunni |
Didattica a distanza di 10 giorni |
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE INTRODOTTO DAL D.L. 26/11/2021 N. 172
A far data dal 15 Dicembre 2021 l’obbligo di vaccinazione, è esteso alle seguenti categorie di lavoratori:
• Personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale o che realizzano i percorsi di formazione tecnica superiore.
• personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, del dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell’Agenzia delle informazioni e sicurezza esterna ed interna
• strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
• strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
• strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
• Personale di istituti penitenziari per adulti o minori
A partire dal 1 febbraio 2022:
- personale universitario, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed istituti tecnici superiori;
Modificato dal D.L. 1 del 07/01/2022
SANZIONI PREVISTE PER UTENTI E TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI
Sono previste sanzioni amministrative da € 400,00 ad € 1.000,00 a chi accede ad attività senza il green pass «corretto»;
Per gli esercenti la medesima sanzione amministrativa è accessoria a quella, ben più rilevante, della chiusura dell’attività per 10 giorni (dopo la recidiva di n.2 multe in giornate diverse)
Non cambia il sistema sanzionatorio nei luoghi di lavoro
SANZIONI PREVISTE DATORI DI LAVORO E LAVORATORI
Sono previste sanzioni amministrative da € 600,00 ad € 1.500,00 a carico dei lavoratori che, anche eludendo i controlli, saranno sorpresi a lavorare sprovvisti di green pass o super green pass (se over 50) e sarà l’incaricato al controllo a dover trasmettere alla prefettura gli atti relativi alla violazione constatata (!)
Le sanzioni per i Datori di Lavoro che non implementeranno il sistema di controllo della certificazione andranno da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00.
SANZIONI PER I CITTADINI SOGGETTI AD OBBLIGO VACCINALE
Previste ulteriori sanzioni di euro 100,00 (effettuata dal Ministero della Salute per tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione) nei seguenti casi:
- soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.


