Decreto Legge 26 Novembre 2021 n. 172
Informativa COVID-19 per le Aziende
IN ALLEGATO RIPORTIAMO UN’UTILE TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS BASE/ CON GREEN PASS RAFFORZATO PUBBLICATA DAL GOVERNO IL 05/12/2021
GREEN PASS nei luoghi di lavoro D.L. 26 novembre 2021 n. 172 IL SUPER GREEN PASS
* Scarica QUI l’informativa – LINK *
Gentili Clienti,
a parziale correzione ed integrazione dell’informativa trasmessa ieri, a seguito di una complessa opera di ricostruzione del testo completo del D.L. 52 del 24/04/2021 convertito in legge n.87 del 21 Giugno 2021 e s.m.i., siamo a trasmettere l’aggiornamento definitivo.
Il sistema a “doppio binario” ha reso infatti necessaria la pubblicazione, sul sito del Governo, di tabelle riepilogative delle attività consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato, nelle zone bianche, gialle e arancioni per le quali, si ricorda, sono tuttora vigenti le restrizioni di cui al D.P.C.M. 02/03/2021.
PER UNA RAPIDA CONSULTAZIONE L’INFORMATIVA AGGIORNATA RIPORTA IN ALLEGATO LE TABELLE RIEPILOGATIVE PUBBLICATE SUL SITO DEL GOVERNO IL 05/12/2021
Fonte: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
Rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
Dott. Claudio Rivelli
IL SUPER GREEN PASS
26 Novembre 2021 n. 172
A partire dal 06 Dicembre la certificazione verde seguirà un doppio binario: viene introdotto il green pass rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e il Green Pass “base”, rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore). I vaccinati e/o guariti non devono fare nulla: non c’è bisogno di scaricare un nuovo QrCode. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità
NOTA INTRODUTTIVA
Il preoccupante aumento dei contagi sul territorio nazionale di questa c.d. quarta ondata sta comunque avendo, rispetto alle precedenti, un impatto minore dell’epidemia sul tasso di ospedalizzazione. I dati evidenziano che i sintomi più rilevanti sono per le persone che ancora non si sono sottoposte a vaccino. Partendo da tale assunto, pur senza giungere all’obbligo vaccinale per tutta la popolazione, il D.L. 26 Novembre 2021 n. 172 ha ulteriormente modificato ed integrato il D.L. 52 del 24/04/2021 convertito in legge n.87 del 21 Giugno 2021 (ormai l’art. 9 ha ben 11 sotto articoli!), introducendo ulteriori restrizioni per le persone che non hanno aderito alla campagna vaccinale che, di fatto, potranno accedere con il normale green pass solamente ai luoghi di lavoro.
La nuova norma è tesa dunque a far rimanere aperte la maggior parte delle attività aperte al pubblico anche in zona gialla e arancione; transitoriamente (ovvero fino al 15 Gennaio 2021) anche nelle regioni che si collocano in zona bianca l’accesso a determinate attività sarà concesso ai soli soggetti vaccinati ovvero a coloro che sono guariti dal COVID 19.
Rilevante anche la previsione normativa che riduce il termine di validità del ciclo vaccinale (da 12 a 9 mesi) che è atta ad incentivare la somministrazione della c.d. dose booster.
L’obbligo vaccinale non riguarda i bambini al di sotto dei dodici anni (ed ovviamente i soggetti esentati per motivi di salute)
La presente informativa è stata aggiornata a seguito della pubblicazione di tabelle esplicative sul sito del governo (https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638).
Il nostro staff a disposizione per ogni chiarimento e/o approfondimento.
Dott. Claudio Rivelli
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE
INTRODOTTO DAL D.L. 26/11/2021 N. 172
A far data dal 15 Dicembre 2021 l’obbligo di vaccinazione, è esteso alle seguenti categorie di lavoratori:
• Personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale o che realizzano i percorsi di formazione tecnica superiore.
• Personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, del dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell’Agenzia delle informazioni e sicurezza esterna ed interna
• Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
• Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
• Strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
• Personale di istituti penitenziari per adulti o minori.
Validità temporale dei green pass rilasciati a seguito di vaccino
o guarigione da COVID-19 ai sensi del D.L.26/11/2021 n. 172
Le condizioni che attestano il possesso del «SUPER GREEN PASS», ed i termini di validità della certificazione verde di cui all’art. 9 comma 2 del D.L. 22/04/2021 n°52 :
- Lett. a): avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario – VALIDITA’ 9 MESI- o della somministrazione della relativa dose di richiamo – VALIDITA’ 9 MESI
- Lett. b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; – VALIDITA’ 6 MESI
- Lett. c bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario e della relativa dose di richiamo. – VALIDITA’ 9 MESI (a decorrere dalla somministrazione)
CERTIFICAZIONI VERDI TEMPORANEE
- La certificazione verde è rilasciata a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quindicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo di vaccinazione primario e della relativa dose di richiamo
- La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (quando previste più dosi) fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
Dove sarà indispensabile il Green pass rafforzato dal 06 Dicembre 2021
al 15 Gennaio 2022 alla luce del D.L.26/11/2021 n. 127
La «certificazione verde rafforzata» di cui all’art. 9 comma 2 lett. a), b) e c-bis) del D.L. 22/04/2021 n°52 a partire dal 6 Dicembre e fino al 15 Gennaio, sarà necessaria per accedere ai seguenti servizi o attività :
- Ristoranti al chiuso;
- Bar con consumazione al tavolo
- Stadi ed eventi sportivi in genere (capienza al 60% al chiuso e 75% all’aperto);
- Cinema, teatri, sale da concerto, spettacoli (Con capienza al 100%)
- Sale da ballo e discoteche
- Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose
- Cerimonie pubbliche
PER I DETTAGLI VEDI ALLEGATO
Fonte: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
Dove potrà accedere chi è in possesso del green pass
ottenuto con il tampone alla luce del D.L.26/11/2021 n. 127
La «certificazione verde» di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.L. 22/04/2021 n°52 è rilasciata a seguito di TEST ANTIGENICO rapido VALIDITA’ 48 ORE o molecolare VALIDITA’ 72 ORE MOLECOLARE con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
La «certificazione verde normale» a partire dal 6 Dicembre e fino al 15 Gennaio, sarà valida nei seguenti casi:
- Accesso ai luoghi di lavoro e relative mense;
- Mezzi di trasporto pubblici (come avverrà il controllo?)
- Treni, aerei e traghetti
- Alberghi
- Ristoranti degli alberghi per chi vi alloggia
- SPA, centri benessere, piscine, palestre, spogliatoi e docce circoli al chiuso ed impianti sciistici
- Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso
- Parchi tematici di divertimento
- Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose
- Mostre, Musei e altri luoghi della cultura
- Sale giochi, sale scommesse e sale bingoIN ZONA BIANCA O GIALLA: PER DETTAGLI VEDI ALLEGATO Fonte: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
A seguito dei chiarimenti del Governo del 5/12
Di seguito le principali attività per le quali non vi sarà nessun controllo del Green pass
- Bar (con consumazione al banco)
- Ristoranti all’aperto
- Centri commerciali
- Centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto
- Supermercati e alimentari
- Farmacie
IN ZONA BIANCA O GIALLA: PER DETTAGLI VEDI ALLEGATO
Fonte: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
SANZIONI PREVISTE
Sono previste sanzioni amministrative da € 400,00 ad € 1.000,00 a chi accede ad attività senza il green pass «corretto»;
Per gli esercenti la medesima sanzione amministrativa è accessoria a quella, ben più rilevante, della chiusura dell’attività per 10 giorni (dopo la recidiva di n.3 multe)
Non cambia il sistema sanzionatorio nei luoghi di lavoro.
La Circolare n. 36254 dell’11 Agosto 2021
Un remind alle misure di QUARANTENA ad oggi in vigore

LA COMPLESSITA’ DEL SISTEMA A DOPPIO BINARIO
E LE FAQ PUBBLICATE DAL GOVERNO IL 05 DICEMBRE 2021
La complessa opera di ricostruzione del testo completo del D.L. 52 del 24/04/2021 convertito in legge n.87 del 21 Giugno 2021, come integrato con le disposizioni progressivamente inserite dai decreti successivi, ha reso necessaria la pubblicazione sul sito del Governo di tabelle riepilogative delle attività consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato, nelle zone bianche, gialle e arancioni per le quali, si ricorda, sono tuttora vigenti le restrizioni di cui al D.P.C.M. 02/03/2021.
PER UNA RAPIDA CONSULTAZIONE RIPORTIAMO IN ALLEGATO INTEGRALMENTE LE TABELLE RIEPILOGATIVE
PUBBLICATE SUL SITO DEL GOVERNO IL 05/12/2021
Fonte: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638








