Legge 19 Novembre 2021
Conversione del Decreto Legge 21 Settembre 2021 n. 127
Gentili Clienti,
come di consueto siamo a trasmetterVi un’informativa sulle rilevanti modifiche apportate dal Legislatore in sede di conversone in legge del D.L. 21/09/221 n.127 che aveva introdotto l’obbligo di possedere il green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
La Legge 19/11/2021 ha recepito l’emendamento secondo il quale “al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche quotidiane delle certificazioni verdi sui luoghi di lavoro, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi Datori di Lavoro”.
Tale previsione normativa ha sollevato molte perplessità ed implica l’adozione di sistemi idonei per la gestione delle informazioni e dei controlli da parte del Datore di Lavoro.
Nell’informativa si è colta l’occasione, anche sulla base di numerose comunicazioni ricevute, per ribadire e ricordare i termini di quarantena stabiliti dal Ministero della Salute con la Circolare 11/08/2021 n. 36524, tuttora in vigore, in caso di contatto stretto ad alto o basso rischio con soggetti positivi al COVID 19.
La nota allegata NON è riferita al DL approvato ieri nel Consiglio dei Ministri e relativo all’introduzione del c.d. “Super Green Pass”, che comunque impatta marginalmente sulle Aziende e sulla gestione dei Green pass nei luoghi di lavoro (seguirà comunque un’informativa dedicata non appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale).
Come al solito il ns. staff è a completa disposizione per ogni approfondimento in merito.
Nota introduttiva del Dott. Claudio Rivelli
Nell’atto di conversione in Legge del D.L. 21/09/2021 n° 127 (Legge 19 Novembre 2021 n° 165) il Legislatore ha specificato che, «al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche quotidiane delle certificazioni verdi sui luoghi di lavoro, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro».
La consegna del green pass, pur volontaria, da parte del lavoratore non sembra esonerare il Datore di Lavoro dall’implementazione di procedure, se vogliamo ancora più complesse, di quelle derivanti dalla precedente previsione normativa.
Infatti l’acquisizione della Certificazione Verde non consente di accertarne la relativa scadenza e, di fatto, in attesa di chiarimenti da parte del legislatore, impone una verifica quotidiana del supporto informatico consegnato dal dipendente!
In aggiunta a quanto sopra, come noto, il Garante della Privacy si è espresso in modo forte su tale previsione normativa e, di fatto, andrà coinvolto il Responsabile Privacy
• redazione di idonea informativa
• effettuazione di valutazione dei rischi, se non anche di impatto
• predisposizione di un registro ad hoc
• aggiornamento dei registri delle attività di trattamento, oltre a tutto l’apparato documentale pedissequo e pertinente.
Il nostro Settore Privacy sta predisponendo e valutando l’impatto ed i vantaggi di uno strumento che consenta alle Aziende di ricevere in automatico i green pass dei dipendenti, gestendo anche tutti gli obblighi di informazione e tracciamento auspicati dalla norma per la tutela dei diritti di riservatezza del lavoratore.
Dott. Claudio Rivelli
LE PRINCIPALI NOVITA’
INTRODOTTE DALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 2021 N. 165
La Legge di conversione del D.L. 127/21 ha introdotto le seguenti specifiche:
«Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni».
«Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro»
Rimane salva la previsione per cui l’obbligo di possesso del green pass non si applica a chi è in possesso della certificazione di esenzione dal vaccino.
Durata delle certificazioni verdi COVID
La «certificazione verde» o «green pass» rimane definita dal D.L. 22/04/2021 n°52 come modificato dal D.L. del 16/09/2021:
avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo previsto in funzione della tipologia di Vaccino effettuato (1 o 2 dosi) – VALIDITA’ 12 MESI
La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (quando previste più dosi);
avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; – VALIDITA’ 6 MESI
effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 – VALIDITA’ 48 ORE ANTIGENICO – 72 ORE MOLECOLARE
avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.” – VALIDITA’ 12 MESI (a decorrere dall’avvenuta guarigione)
A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo la certificazione cessa di avere validità
SANZIONI PREVISTE
Sono previste sanzioni amministrative da € 600,00 ad € 1.500,00 a carico dei lavoratori che, anche eludendo i controlli, saranno sorpresi a lavorare sprovvisti di green pass e sarà l’incaricato al controllo a dover trasmettere alla prefettura gli atti relativi alla violazione constatata (!)
Le sanzioni per i Datori di Lavoro che non implementeranno il sistema di controllo della certificazione andranno da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00.
L’ATTIVITA’ DI STUDIO RIVELLI CONSULTING S.R.L.
Alla luce della nuova previsione normativa, che pone non pochi problemi sia di natura organizzativa che legati alla tutela della privacy del lavoratore, stiamo lavorando per implementare un servizio informatizzato mediante il quale è possibile:
• acquisire i green pass dei lavoratori
• Verificarne quotidianamente la validità
• Fare dei report «automatici» che attestino l’avvenuto controllo.
• Il tutto nel rispetto della privacy
La norma ha specificato che il lavoratore può consegnare al Datore di Lavoro copia del green pass ma da questo non si evincere la data di scadenza quindi, di fatto, non è stato risolto il vincolo del controllo quotidiano da parte del soggetto incaricato dall’Azienda (il cui incarico andrà modificato per evidenziare quanto previsto dal GDPR)
La Circolare n. 36254 dell’11 Agosto 2021
Un remind alle misure di QUARANTENA ad oggi in vigore

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