Obbligo GREEN PASS nei luoghi di lavoro
Decreto Legge 21 Settembre 2021 n. 127 (NUOVO)
Modifica delle misure di quarantena ed isolamento
Il green pass: obbligo per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati
L’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.
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Nota introduttiva del Dott. Claudio Rivelli
L’art. 9 del D.L. N.52 del 22/04/2021 convertito in legge 17 Giugno 2021 n.57, che ha introdotto la definizione di «Green Pass», appare come una matrioska che pian piano sta estendo l’obbligo od ogni attività. Dopo il D.L. 105 del 23/07/2021 che ha imposto l’obbligo per accedere ad alcune attività svolte in luoghi chiusi, si è passati dapprima (06/08/2021) all’obbligo di possesso del green pass per l’accesso alle mense aziendali, quindi (01/09/2021) per utilizzare i mezzi di trasporto a lunga percorrenza.
Il D.L. approvato il 16/09/2021 è stato disposto che dal 15 ottobre 2021dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, quando è prevista la scadenza dello stato d’emergenza, il green pass diventa necessario in tutti i luoghi di lavoro.
La presente informativa è stata predisposta per fornire spunti di riflessione circa le implicazione che tale provvedimento avrà nelle aziende.
L’obbligo di possesso del green pass non si applica a chi è in possesso della certificazione di esenzione dal vaccino redatta secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute 35309 del 04/08/2021.
Sarà infatti obbligo dei Datori di Lavoro implementare un sistema di verifica e controllo del possesso del green pass, il quale dovrà avvenire attraverso la formale nomina di un soggetto incaricato secondo le procedure di cui al D.P.C.M. 17/06/2021. Sono previste sanzioni amministrative da € 600,00 ad € 1.500,00 a carico dei lavoratori che si presenteranno al lavoro sprovvisti di green pass e sarà l’incaricato al controllo a dover trasmettere alla prefettura gli atti relativi alla violazione constatata. Il mancato possesso del green pass comporterà la sospensione dal lavoro, con conseguente sospensione della retribuzione, ma con il diritto alla conservazione del posto di lavoro; Il mancato possesso della certificazione non darà diritto in nessun caso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
AMBITO LAVORATIVO PRIVATO
la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso delle certificazioni verdi.
A partire dal 15 ottobre 2021 è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19:
a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato;
a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi, anche sulla base di contratti esterni.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021.
Il personale sprovvisto della Certificazione, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, non potrà accedere ai luoghi di lavoro e risulterà assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza non saranno dovuti la retribuzione né compensi comunque denominati.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (per carenza della predetta certificazione), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
MODALITA’ DI CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE
Il Datore di Lavoro effettua il Controllo della certificazione verde con le modalità previste dal D.P.C.M. 17/06/2021:
• Definisce le modalità di controllo del green pass che devono essere
eseguiti prioritariamente all’atto dell’ingresso in azienda (ma ovviamente ciò dipende dall’organizzazione aziendale) procedendo anche a campione;
• Individua ed incarica formalmente il personale addetto al controllo della certificazione verde che, a tale scopo, utilizzerà solo ed esclusivamente la app VerificaC19 secondo precise istruzioni che devono essere allegate alla nomina;
• Il controllo della certificazione deve essere effettuata a chiunque svolga la propria prestazione lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi ove la prestazione viene erogata anche sulla base di contratti esterni.
E’ necessario predisporre una procedura operativa aziendale per effettuare il controllo, aderente alle linee guida in corso di emanazione, che, in relazione ad ogni specifica realtà aziendale potrà essere differente ed articolata.
Durata delle certificazioni verdi COVID
la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021
La «certificazione verde» o «green pass» rimane definita dal D.L. 22/04/2021 n°52 come modificato dal D.L. del 16/09/2021:
• avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo previsto in funzione della tipologia di Vaccino effettuato (1 o 2 dosi) – VALIDITA’ 12 MESI
La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (quando previste più dosi);
• avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; – VALIDITA’ 6 MESI
• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 – VALIDITA’ 48 ORE
• avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.” – VALIDITA’ 12 MESI (a decorrere dall’avvenuta guarigione )
• A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2
oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di
vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo.
Le certificazioni cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, il soggetto sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
SANZIONI
Sono previste sanzioni amministrative da € 600,00 ad € 1.500,00 a carico dei lavoratori che si presenteranno al lavoro sprovvisti di green pass e sarà l’incaricato al controllo a dover trasmettere alla prefettura gli atti relativi alla violazione constatata (!)
Le sanzioni per i Datori di Lavoro che non implementeranno il sistema di controllo della certificazione andranno da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00.
ULTERIORI NOTE
La nuova norma prevede per chi effettua i tamponi nelle farmacie o nelle strutture sanitarie autorizzate o accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale che prevede:
Tampone gratuito per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021 (entro determinati limiti di spesa nazionale);
Tampone a prezzo calmierato e differenziato per minorenni e maggiorenni.


