EU digital COVID certificate
Certificazione verde COVID-19
La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa.
#EUCOVIDCertificate
Ecco cosa puoi fare in autonomia per avere la tua Certificazione subito, se hai i requisiti e non hai ricevuto l’SMS o l’email:
- recupera il tuo codice AUTHCODE: apre una nuova finestra attraverso la nuova applicazione attiva dal 30 luglio e poi scarica la Certificazione.
Se sei un iscritto all’AIRE o un diplomatico o un dipendente dell’UE o lavori presso un ente o un’organizzazione internazionale o sei un familiare, ora puoi avere la tua Certificazione anche se non sei iscritto al Servizio sanitario nazionale ma sei stato vaccinato in Italia:
- ottieni la tua Certificazione su questo sito attraverso la nuova funzione Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia, attiva dal 30 luglio.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.
Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.
Informazioni per gli operatori – App VerificaC19
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.
Come avviene la verifica
- La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
- L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
- L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.
Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione
- I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
L’App VerificaC19 è gratuita.
Scarica
AppStore
iPhone con iOS versione 12.1 o superiore. Aggiorna iOS all’ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19. I modelli di iPhone che supportano iOS 12.1 o superiori sono i seguenti: 12, 12 Pro Max, 12 Pro, 12 Mini, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE (2nd generation), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1st generation), 6, 6 Plus, 5S.
PlayStore
Android versione 8 (Oreo, API 26) o superiore. Aggiorna Android all’ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19.
AppGallery
Android versione 8 (Oreo, API 26) o superiore. Aggiorna Android all’ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19.
La Certificazione è necessaria per:
- feste per cerimonie civili e religiose;
- residenze sanitarie assistenziali o altre strutture;
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Che cos’è la
Certificazione verde COVID-19
La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
Italia
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
Dal 6 agosto è necessaria per accedere ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Dal 1 settembre 2021, inoltre, il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19.Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.
Esenzioni
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:
- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Europa
Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.: apre una nuova finestra
Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati – come quarantena, autoisolamento o test – a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.
La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l’UE.
Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:
- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
- oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
- oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.
La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1 luglio.
Riferimenti normativi
- Regolamento (UE) 2021/953 – pdf: apre una nuova finestra
Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE) - Regolamento (UE) 2021/954 – pdf: apre una nuova finestra
Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE) - DECRETO-LEGGE n. 105: apre una nuova finestra
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche. - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021: apre una nuova finestra
Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19».
Vedi anche DPCM con allegati tecnici: apre una nuova finestra - Decreto legge 52/2021: apre una nuova finestra
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 - Decreto legge 65/2021: apre una nuova finestra
Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Decreto legge 77/2021: apre una nuova finestra
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure - Ordinanza ministeriale 8 maggio 2021: apre una nuova finestra
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Modalita’ di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale - Ordinanza 18 giugno 2021: apre una nuova finestra
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. - Ordinanza del 29 luglio 2021: apre una nuova finestra
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Circolari
Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form
Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall’ art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021
Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero
Circolare del Ministero della Salute del 04 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19
Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 nei soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR. (ReiThera)
Per saperne di più
Come funziona la
Certificazione verde COVID-19
In Italia è il Ministero della Salute a rilasciare la Certificazione verde COVID-19 attraverso la Piattaforma nazionale, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome.
Ecco le principali caratteristiche di funzionamento.
- Dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da COVID-19, la Certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile dalla piattaforma nazionale.
- Quando la Certificazione sarà disponibile, riceverai un messaggio via SMS o via email, ai contatti che hai comunicato quando hai fatto il vaccino o il test o ti è stato rilasciato il certificato di guarigione; il messaggio contiene un codice di autenticazione (AUTHCODE) da usare sui canali che lo richiedono e brevi istruzioni per recuperare la certificazione.
- Puoi acquisire la Certificazione da diversi canali in modo autonomo: su questo sito con accesso tramite identità digitale (Spid/Cie) oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non sei iscritto al SSN) in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o SMS; nel Fascicolo sanitario elettronico; tramite l’App “Immuni”e l’App IO.
Come ottenere la certificazione - La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al controllo devi mostrare soltanto il QR Code sia nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, sia nella versione cartacea.
- La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati, per esempio nei porti e negli aeroporti, in Italia tramite l’app VerificaC19, nel rispetto della privacy.
Informazioni per gli operatori – App VerificaC19 - Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i tuoi dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita.
- In caso non disponessi di strumenti digitali, puoi recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la Tessera Sanitaria e con l’aiuto di un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista.
- L’emissione della Certificazione è gratuita per tutti, disponibile in italiano e in inglese e, per i territori dove vige il bilinguismo, anche in francese o in tedesco.
- Fino al 12 agosto è possibile viaggiare in Europa anche senza Certificazione verde Covid-19 esibendo le certificazioni di completamento del ciclo vaccinale, di guarigione o di avvenuto test rilasciate dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie autorizzate. Per tali certificazioni valgono gli stessi criteri di validità e durata della Certificazione verde.
- La Certificazione non è un documento di viaggio. Le evidenze scientifiche sulla vaccinazione, sui test e sulla guarigione da COVID-19 continuano a evolversi, anche in considerazione delle nuove varianti del virus. Prima di mettersi in viaggio, controlla le misure di salute pubblica applicate nel luogo di destinazione e le relative restrizioni.
Il formato digitale
Ecco un esempio di versione digitale. Puoi mostrare all’operatore che deve verificare la validità del certificato il QR Code direttamente dal tuo smartphone.

Il formato cartaceo
Ecco un esempio di versione stampabile. Ricorda di mostrare all’operatore che deve verificare la validità del certificato il QR Code. Per la verifica non è necessario mostrare i dettagli.

Come piegare la versione cartacea
La versione cartacea si può piegare in quattro secondo le modalità indicate nello stesso certificato in modo da mostrare in “copertina” esclusivamente il QR Code e mantenere riservati gli altri dati.

Modalità di piegatura
Tutte le informazioni sono reperibili attraverso il sito ufficiale: https://www.dgc.gov.it/web/
Conoscere l’organizzazione aziendale, nondimeno la suddivisione dei suoi ruoli, è il primo passo per progettare un intervento formativo che tenga conto della Valutazione dei Rischi connessi al ciclo di lavoro.
I nostri programmi formativi sono progettati ed erogati in modalità E-learning.
Per maggiori informazioni visita la nostra offerta formativa:



