Informativa COVID-19 per le aziende:
D.L. n°105 del 23 Luglio 2021
Stato di Emergenza prorogato al 31/12/2021
Obbligo di certificazione verde per accedere a determinate attività
La modifica dei criteri per la classificazione delle zone bianche, gialle, arancioni e rosse: diventa rilevante il tasso di occupazione dei posti letto in area medica COVID
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Nota introduttiva del Dott. Claudio Rivelli
In considerazione dell’andamento della campagna vaccinale, e del concomitante diffondersi della c.d. variante Delta, il Governo dopo attento confronto con le Regioni e con la cabina di regia, ha sostanzialmente valutato che ad un aumento dei contagi da SARS-COV-2 non sta (fortunatamente) corrispondendo un aumento dei livelli di ospedalizzazione e, men che meno, un aumento del numero di pazienti in terapia intensiva.
Pertanto, di concerto con la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, soprattutto al fine di evitare un nuovo blocco delle attività produttive ove è maggiore il rischio di assembramento, il C.d.M. ha ridefinito le modalità secondo le quali una regione entra in zona gialla, arancione o rossa (v. pag. 3). Tuttavia, confidando che la riduzione del tasso di ospedalizzazione sia da attribuire alla presenza di un elevato numero di persone vaccinate, ha introdotto come condizione essenziale per accedere a determinate attività al chiuso (v. pag. 5), l’obbligo di essere munito del green pass a partire dal 06/08/2021.
In considerazione di ciò l’impianto normativo, che prevede tra le altre cose l’adozione di protocolli anti contagio in ogni realtà produttiva, secondo i dettami del protocollo di aggiornamento del 06/04/2021 e delle linee guida emanate della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, è stato aggiornato e lo stato di emergenza è stato prorogato al 31/12/2021.
Il D.L. 23 Luglio 2021 n°105:
la ridefinizione delle modalità di ingresso in zone gialle, arancioni e rosse
Non sarà più (solo) l’incidenza settimanale dei contagi a definire l’ingresso di una Regione in zona gialla, Arancione o Rossa (numero di casi ogni 100.000 abitanti), ma essenzialmente sarà decisivo il tasso di ospedalizzazione e di occupazione delle terapie intensive:
Pertanto una regione si posizionerà in:
• ZONA BIANCA se si registrerà un’occupazione dei posti letto in area COVID < del 15% ed un’occupazione dei posti in terapia intensiva < del 10%
• ZONA GIALLA se si registrerà: 10%< occupazione dei posti letto in area COVID <30% e 10%< occupazione dei posti in terapia intensiva < del 20%
• ZONA ARANCIONE se l’incidenza dei contagi sarà superiore a n°150 casi ogni 100.000 abitanti (salvo che il tasso di ospedalizzazione non
rientri nei limiti di zona bianca, Gialla o Rossa)
• ZONA ROSSA se l’incidenza dei contagi sarà superiore a n°150 casi
ogni 100.000 abitanti e l’occupazione dei posti letto in area COVID sa > 40% o se il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva è > 30%
Il D.L. 23 Luglio 2021 n°105
La proroga dello stato di emergenza al 31/12/2021
Lo stato d’emergenza è stato prorogato dal 31/07/2021 al 31/12/2021.
Già in sede di conversione del D.L. 22 Aprile 2021 n°52in Legge n. 87 del 17/06/2021 era stato prorogato il termine per l’adozione dello smart working con procedure semplificate.
Il lavoro agile o da remoto è considerato dal Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro la principale misura da adottare per contenere la diffusione del contagio da coronavirus.
Il D.L. 23 Luglio 2021 n°105: accesso con Green Pass alle attività ed obbligo dei gestori di controllarne il possesso!!!
A far data dal 06 Agosto 2021 è consentito in zona bianca (o gialla se l’attività è comunque consentita) esclusivamente a chi ha il green pass di accedere a:
1. Ristoranti con consumo al tavolo al chiuso;
2. Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive di cui all’art. 5 del D.L. 52 del 22/04/2021 -L. 17/06/2021 n. 87
3. Piscine centri natatori, palestre, centri benessere e sport di squadra che si svolgono al chiuso;
4. Sagre fiere e congressi di cui all’art. 7 del D.L. 52 del 22/04/2021 – L. 17/06/2021 n. 87
5. Centri termali, parchi tematici e di divertimento
6. Centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso di cui all’art. 8-bis del D.L. 52 del 22/04/2021 -L. 17/06/2021 n. 87
7. Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’art. 8-ter del D.L. 52 del 22/04/2021 -L. 17/06/2021 n. 87
Il Gestore ha l’obbligo di verificare il possesso del green pass dell’Avventore: l’accertamento della violazione (mancato controllo) è sanzionato, e dopo la terza sanzione scatta la chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni.
Il D.L. 23 Luglio 2021 n°105: accesso con Green Pass. Molti punti oscuri circa le modalità di controllo!!!
Non hanno l’obbligo di avere il green pass:
• I soggetti esclusi per eta’ dalla campagna vaccinale
• i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Rimangono molti punti oscuri circa le modalità mediante le quali i gestori o titolari delle attività dovranno controllare il possesso del green pass.
Il D.L. rimanda ad un D.P.C.M., che dovrà essere adottato (entro il 5 Agosto?) di concerto con numerosi Ministeri e sentito il parere del Garante per la Protezione dei dati personali:
Come farà il gestore ad accertare la titolarità del Green Pass, anche in formato cartaceo, esibito dall’avventore?
Le soluzioni sono 2:
• Richiedere un’autocertificazione all’avventore
• Controllare il documento di identità per verificare la titolarità del green pass
Si attendono indicazioni in merito
Il D.L. 23 Luglio 2021 n°105:
chi ottiene il Green Pass
La «certificazione verde» o «green pass» rimane definita dal D.L. 22/04/2021 n°52 come convertito in legge (n.87 del 21/06/2021):
• avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo previsto in funzione della tipologia di Vaccino effettuato (1 o 2 dosi)
• la certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (quando previste più dosi) – validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
• avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 – VALIDITA’ 48 ORE
Le certificazioni cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.


