Informativa COVID-19 per le Aziende:
D.L. n. 52 del 22 Aprile 2021 coordinato con il D.P.C.M. 02/03/2021
Stato di emergenza e smart working semplificato
prorogati al 31/07/2021
*Scaricalo in PDF* Informativa per le aziende COVID-19 | D.L. n. 52 del 22 Aprile 2021 coordinato con il D.P.C.M. 02/03/2021 – LINK
Il ripristino con modifiche delle zone bianche e gialle e la graduale ripresa delle attività produttive, economiche e sociali
Introdotta certificazione verde
L’esigenza di avere norme più chiare per il contenimento
della diffusione dell’epidemia da Sars-COV-2
Il Governo Draghi cambia strategia e, per declinare le misure di contenimento del contagio, non emana più D.P.C.M. ma Decreti Legge. Nei Decreti Legge, per quanto non espressamente previsto, si rimanda ai provvedimenti emanati ai sensi del D.L. 25/03/2020 n°19 convertito in Legge n. 35 del 22/05/2020: ad oggi il testo che è stato modificato è quello del D.P.C.M. 02/03/2021.
Le linee guida della Conferenza permanente delle Regioni e delle Province Autonome per i comparti produttivi saranno modificate inserendo «maggiori aperture» per chi è in possesso della nuova «certificazione verde».
La normativa anti-contagio, che dovrebbe essere chiara e comprensibile per chiunque, pur giuridicamente più corretta in quanto coinvolge tutto il parlamento e non solo la maggioranza, sta divenendo uno strumento comprensibile ai pochi eletti che hanno elevate competenze giuridiche (e la pazienza di leggerla tutta).
Abbiamo svolto un duro lavoro di raccordo tra le diverse norme ad oggi vigenti per fornire indicazioni chiare, almeno ai Datori di Lavoro, senza avere la presunzione di scrivere un «testo unico delle regole anti contagio» valido a 360°
Lo scopo della presente informativa è quindi quello di fornire un supporto ai Datori di Lavoro che possa far comprendere quali norme, di interesse per le aziende, sono ad oggi vigenti.
Dott. Claudio Rivelli
Il D.L. 22 Aprile 2021 n°52
La proroga dello stato di emergenza al 31/07/2021
Con la proroga dello stato d’emergenza fino a fine luglio, si allunga anche il periodo in cui si applica il ricorso allo smart working con procedure semplificate.
Le aziende non dovranno ricorrere agli accordi individuali, ma potranno continuare a decidere unilateralmente di far lavorare il dipendente da remoto.
Il lavoro agile o da remoto è considerato dal Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro la principale misura da adottare per contenere la diffusione del contagio da coronavirus.
Il D.L. 22 Aprile 2021 n°52
integrato con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri
Ripristino delle zone bianche e gialle e regole per gli spostamenti tra regioni per contenere e contrastare l’emergenza COVID-19
Dal 26 Aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata ed in uscita dai territorio delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano che si collocano in zona Gialla o Bianca.
Dal 01 Maggio al 31 Luglio gli spostamenti in entrata o in uscita da territori in zone arancioni o rosse sono consentiti oltre che per comprovate esigenze lavorative, necessità e motivi di salute, anche per chiunque sia munito della «certificazione verde»1:
- Tampone negativo non antecedente le 48 ore;
- Certificazione di Comprovata vaccinazione contro il Sars-COV-2
- Certificazione con esito di guarigione dal SARS-COV-2
Le Regole sull’intero TERRITORIO NAZIONALE
Permane l’obbligo di attuazione di tutte le misure generali di contenimento del virus quali distanziamento, uso di mascherine (nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto) ed igiene delle mani;
I protocolli di contenimento del virus adottati ed aggiornati dalle Aziende, in aderenza al protocollo di aggiornamento del 06/04/2021, sono stringenti.
Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi, o nelle eccezioni indicate dalle normative di riferimento.
Le Regole nelle zone BIANCHE
Sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
Le Regole nelle zone GIALLE
- COPRIFUOCO: dalle 22:00 alle 05:00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Nei locali pubblici e aperti al pubblico nonché in tutti gli esercizi commerciali, obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.
- SPETTACOLI: a decorrere dal 26 Aprile sono consenti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali (con esclusione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò) anche all’aperto, solo se svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e secondo una capienza definita, garantendo, ad eccezione degli spettatori conviventi, la distanza di almeno un metro. La capienza non può comunque superare il 50% della massima autorizzata per il locale (max 1000 spettatori all’aperto e max 500 spettatori al chiuso). Vincolante l’applicazione del protocollo specifico per i locali aperti al pubblico emanato dalla Conferenza permanente di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che potranno essere modificate inserendo i riferimenti delle certificazioni verdi anti covid.
- I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, i corsi abilitanti. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, quelli relativi alla salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.
- Le attività commerciali al dettaglio sono consentite nel rispetto dei protocolli adottati. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
- FIERE: a decorrere dal 15 Giugno 2021, fermo restando che l’attività preparatoria potrà essere avviata anche in data antecedente, è consentito lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto dei protocolli specifici per i locali aperti al pubblico emanati dalla Conferenza permanente di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che potranno essere modificate inserendo i riferimenti delle certificazioni verdi anti covid.
- CONVEGNI E CONGRESSI: a decorrere dal 1 Luglio 2021 è consentito lo svolgimento di convegni e congressi, nel rispetto dei protocolli specifici per i locali aperti al pubblico emanati dalla Conferenza permanente di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che potranno essere modificate inserendo i riferimenti delle certificazioni verdi anti covid.
- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- PISCINE ALL’APERTO: a decorrere dal 15/05/2021 le attività di piscine all’aperto sono consentite, nel rispetto del protocollo specifico per i locali aperti al pubblico emanato dalla Conferenza permanente di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che potranno essere modificate inserendo i riferimenti delle certificazioni verdi anti covid.
- ATTIVITA’ SPORTIVE ALL’APERTO ANCHE DI CONTATTO: a decorrere dal 26 Aprile sono consentite tutte le attività sportive all’aperto, anche di contatto, nel rispetto di protocolli specifici e linee guida che saranno adottati dalla Presidenza del CdM sentito il CTS.
- PALESTRE: a decorrere dal 01/06/2021 sono consentite le attività delle palestre in conformità ai protocolli emanato dalla Conferenza permanente di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano o linee guida adottate dalla presidenza del CdM sentito il CTS.
- CENTRI TERMALI, PARCHI TEMATICI DI DIVERITMENTO: A decorrere dal 01/07/2021 sono consentite le attività dei centri termali, dei parchi tematici e di divertimento in conformità ai protocolli emanato dalla Conferenza permanente di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano o linee guida adottate dalla presidenza del CdM sentito il CTS.
- Dal 26 aprile al 31 Maggio le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 22:00. Il consumo al tavolo è consentito solo all’aperto per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
- Dal 01 Giugno le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite al chiuso dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è consentito all’aperto dalle 18.00 alle 22.00.
- Quanto sopra è vincolato all’applicazione del protocollo specifico per la ristorazione emanato dalla Conferenza permanente di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
- Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade.
Le Regole nelle zone ARANCIONI
Fatto salvo quanto diversamente specificato per gli spostamenti tra Regioni e Provincie autonome, si applicano le seguenti misure (più rigorose):
- Sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche. Sono altresì sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto fino al 06/04/2021.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (per alcune attività asporto fino alle ore 18:00) nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade.
Le Regole nelle zone ROSSE
Fatto salvo quanto diversamente specificato per gli spostamenti tra Regioni e Provincie autonome, oltre alle indicazioni fornite per le zone arancioni, si applicano le seguenti misure (più rigorose):
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del D.P.C.M. 02/03/2021
Il D.L. 22 Aprile 2021 n°52:
La certificazione verde COVID -19
Il D.L. 52/2021 introduce la «certificazione verde» COVID 19 che saranno registrate sulla Piattaforma Nazionale- Digital Green Certificate (DGC) che dovrà garantire l’interoperabilità delle certificazioni tra gli stati membri, ove analoghe certificazioni saranno rilasciate secondo il Diritto ivi vigente, ed avranno valore equivalente.
Le Certificazioni verdi sono rilasciate conformemente ai modelli riportati nell’allegato 1 al D.L. 22/04/2021 e, suddivise in n°3 tipologie, attesteranno:
- l’effettuazione di tampone molecolare o antigenico negativo: validità 48 ore;
- L’avvenuta vaccinazione contro il Sars-COV-2, al termine del ciclo prescritto: validità 6 mesi;
- L’avvenuta guarigione dal COVID-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto con i criteri del Ministero della Salute (rif. Circolare 32850 del 12/10/2021): validità 6 mesi (salvo nuova positività al Sars-COV-2)
- Chi ha già completato il ciclo vaccinale può richiedere la certificazione verde alla struttura che ha effettuato il vaccino ovvero alla Regione.
- Il certificato di guarigione di chi ha contratto il COVID-19 prima dell’emanazione del D.L. avrà valore equivalente per 6 mesi dalla data di avvenuta guarigione.
Spostamenti da e per l’estero
- Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del D.P.C.M. 02/03/2021, nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti (previste eccezioni);
- Chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell’allegato 20 del D.P.C.M., è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una autodichiarazione, ovvero un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
- Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20 del D.P.C.M. 02/03/2021, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
- Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.
I provvedimenti di cui sopra sono derogati per chi è in possesso di «certificazione verde» o equivalente documento rilasciato negli stati membri.
Circolare del Ministero della Salute 3787 del 31/01/2021
NUOVE DEFINIZIONI DI CONTATTO STRETTO:
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO ALTO RISCHIO
-
- persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia senza mascherina) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO BASSO RISCHIO (indicazioni ECDC):
- Persona che ha avuto contatto diretto (faccia a faccia) con caso positivo, a distanza < 2 mt e per meno di 15 minuti;
- Persona che si è trovata in ambiente chiuso (per es. sala riunioni) o che ha viaggiato con caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- Personale di assistenza diretta a caso COVID-19, o di laboratorio COVID-19, anche se provvisto di DPI;
- Passeggeri ed equipaggio di volo con caso COVID-19.
PUR SE INDOSSANO MASCHERINA
Circolare del Ministero della Salute 3787 del 31/01/2021
VARIANTI SARS-CoV-2
VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
l’OMS sottolinea l’importanza per chiunque di rispettare le misure sanitarie e socio-comportamentali.
L’ECDC ritiene alta l’introduzione e la diffusione di tali varianti ed in particolare la variante del Regno Unito (VOC 202012/01).
L’IMPATTO DELL’INTRODUZIONE E DIFFUSIONI DI TALI VARIANTI NEI PAESI UE
È RITENUTO ALTO
AZIONI DI RISPOSTA
Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, vengono fornite alle ASL/ATS indicazioni per la ricerca e gestione dei contatti stretti di casi COVID-19 sospetti o confermati di infezione da variante (ad integrazione di quelle già in vigore):
- Contact tracing, dare priorità a contatti di casi COVID 19 sospetti/confermati da variante, identificando i contatti ad alto rischio e quelli a basso rischio di esposizione.
- Effettuare la ricerca retrospettiva dei contatti, dalle oltre 48 ore ai 14 giorni precedenti all’insorgenza dei sintomi o tampone se trattasi di asintomatico;
- Eseguire Test molecolari ai contatti (sia alto che basso rischio), il prima possibile dopo l’identificazione ed al 14° giorno di quarantena;
- Non interrompere la quarantena al 10° giorno;
- Comunicare ai contatti, in particolare dopo la prima settimana dopo la quarantena, di osservare le misure di distanziamento fisico, utilizzo mascherina; in caso di comparsa di sintomi dovranno isolarsi ed avvisare il proprio Medico curante;
- Comunicare ai contatti di svolgere correttamente la quarantena (data la maggior trasmissibilità);
- Comunicare ai contatti in attesa di quarantena di informare i propri contatti stretti raccomandando il rigoroso rispetto delle misure precauzionali (distanziamento fisico / utilizzo mascherina).


