Tecnici manutentori antincendio: dal 26 settembre 2026 serve la qualifica
Termina il regime transitorio previsto dal D.M. 1° settembre 2021. Dal 26 settembre 2026 le aziende devono verificare il possesso dell’attestato di qualifica del tecnico incaricato della manutenzione per lo specifico presidio antincendio sul quale interviene.
Il 25 settembre 2026 si chiude il periodo transitorio sulla qualificazione dei tecnici manutentori antincendio. Dal giorno successivo, per gli interventi soggetti alla disciplina del Decreto Controlli, non sarà più sufficiente affidarsi genericamente a un’impresa specializzata: occorrerà verificare la qualificazione del tecnico che esegue materialmente l’attività.
opera solo il tecnico in possesso dell’attestato di qualifica.
La scadenza del 25 settembre 2026
Il D.M. 15 luglio 2025 ha differito al 25 settembre 2026 l’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025.
Durante il periodo transitorio il Nulla Osta Transitorio (NOT), specifico per il singolo presidio, ha consentito al tecnico di operare in attesa dell’esame e del rilascio dell’attestato. La Circolare DCPREV prot. n. 14644 del 10 settembre 2025 stabilisce però che i NOT già rilasciati valgono per un anno e, in ogni caso, non oltre il 25 settembre 2026.
Dal 26 settembre il NOT non è più sufficiente: per proseguire l’attività di manutenzione occorre l’attestato di qualificazione. In caso di appalto, la verifica si inserisce anche nel controllo dell’idoneità tecnico-professionale previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Cosa cambia dal 26 settembre
Dal 26 settembre 2026 gli interventi di controllo e manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici in possesso della specifica qualificazione prevista dal D.M. 1° settembre 2021, conseguita secondo il percorso e la valutazione previsti con il coinvolgimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La qualificazione riguarda il singolo tecnico e non viene attribuita indistintamente all’impresa di manutenzione. È inoltre riferita allo specifico presidio per il quale il tecnico ha superato la valutazione: chi opera su più tipologie di impianti o sistemi deve possedere le qualificazioni corrispondenti.
La qualifica è legata allo specifico presidio
Il sistema individua diverse tipologie di presidi antincendio, classificate da P.1 a P.14, con ulteriori distinzioni per alcuni sistemi. Tra i casi più comuni rientrano estintori, reti idranti, porte resistenti al fuoco, sprinkler e impianti di rivelazione e allarme incendio.
Per l’azienda, quindi, non basta chiedere se la società di manutenzione sia «qualificata». Occorre sapere quale tecnico eseguirà concretamente l’intervento e verificare che il relativo attestato copra il presidio presente nella sede.
Cosa devono verificare le aziende
Prima dei prossimi interventi è opportuno effettuare una verifica semplice e documentata. In particolare:
- individuare l’impresa incaricata e il tecnico che eseguirà la manutenzione;
- acquisire evidenza dell’attestato di qualificazione del tecnico;
- verificare la corrispondenza tra la qualifica posseduta e il presidio interessato;
- conservare la documentazione relativa ai controlli e alle manutenzioni effettuate.
Per le manutenzioni programmate dal 26 settembre in poi, la verifica può essere svolta prima dell’arrivo del tecnico: è sufficiente chiedere al fornitore il nominativo dell’incaricato e l’evidenza della qualificazione relativa al presidio interessato. In questo modo si evita che un contratto regolarmente in essere venga eseguito da personale privo del requisito richiesto per quella specifica attività.
Vi invitiamo a contattare il vostro fornitore di manutenzione antincendio prima del prossimo intervento programmato, richiedendo il nominativo del tecnico incaricato e copia dell’attestato di qualificazione relativo ai presidi presenti nella vostra sede.
Fonti: D.M. 1° settembre 2021 — D.M. 15 luglio 2025 (G.U. n. 190/2025) — Circolare DCPREV prot. n. 14644 del 10 settembre 2025 | Studio Rivelli Consulting S.r.l. — Settembre 2026


