Sorveglianza Sanitaria:
in vigore rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/08
I casi in cui il Medico Competente può emettere il giudizio di idoneità senza visitare il lavoratore
A partire dal 13 Gennaio 2025 sono operative le modifiche all’art. 41 del D.Lgs. 81/08 introdotte dalla L.13/12/2024 n°203.
VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE
A seguito dell’introduzione dell’obbligo a carico del Medico Competente di chiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, il legislatore ha modificato ulteriormente le procedure di sorveglianza sanitaria abrogando l’art. 41 comma 2 lett. e-bis modificando le procedure previgenti inerenti le modalità di svolgimento della visita medica preassuntiva. Di seguito sono riassunte le modifiche apportate al Testo unico SSL:
- l’ipotesi di visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
- La visita preassuntiva non può più essere svolta dai dipartimenti di prevenzione della ASL;
- Il Medico Competente, qualora lo ritenga compatibile, può tener conto dei risultati degli esami diagnostici già effettuati dal lavoratore (alle dipendenze del precedente datore di lavoro) al fine di evitarne la ripetizione.
Quanto sopra indicato rappresenta una potenziale semplificazione ma per essere attuabili è fondamentale mettere il medico competente nelle condizioni di analizzare eventuali variazioni della nuova mansione svolta dal lavoratore rispetto a quella assegnatagli dal precedente Datore di Lavoro.
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VISITA MEDICA DI IDONEITA’ DOPO ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE AI 60 GIORNI
L’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni ora sussiste solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica.
Pertanto il Medico Competente dovrà comunque emettere il proprio giudizio di idoneità al rientro del lavoratore dopo lunga malattia ma potrebbe farlo anche senza visitare il dipendente valutando, in considerazione dei postumi della patologia occorsa al lavoratore, l’assenza di controindicazioni alla regolare ripresa della mansione, ovvero ritenendo con non ci sia nessuna prescrizione o limitazione del lavoratore per lo svolgimento della propria mansione.
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