Sicurezza sul lavoro: il D.L. 146/2021
inasprisce le sanzioni per le inadempienze e rafforza il ruolo dell’Ispettorato Nazionale
Il recente D.L. 146/2021, emanato lo scorso 21/10/2021 contiene, tra le altre, una serie di disposizioni assai rilevanti con le quali si intende porre un argine alla catena ininterrotta di morti sul lavoro che ha caratterizzato, ancor più che nel recente passato, questo 2021.
Si tratta di un provvedimento assai importante che richiama l’esigenza, che sottolineiamo all’attenzione di tutte le imprese associate, a considerare la questione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e la messa in opera di ogni necessaria misura di sicurezza, come questione fondamentale e un impegno prioritario, non soltanto per il rischio che da una inadempienza possano scaturire conseguenze assai pesanti sul piano sanzionatorio, sino alla sospensione dell’attività dell’impresa, ma per consentire che, prima di tutto per le giovani generazioni, il lavoro, soprattutto quello manuale, torni ad apparire un’esperienza da vivere con interesse ed una strada alla propria realizzazione come cittadino e non, come troppo spesso rischia di apparire, una sorta di “dannazione” da cui cercare di defilarsi, magari rifugiandosi nella schiera degli inattivi, cioè di quei cittadini che il lavoro neppure lo cercano più.
In particolare, l’art 13 del D.L. 146 – che alleghiamo – sostituisce interamente l’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro)
Il Governo ha scelto sostanzialmente due strade per combattere l’insicurezza che ancora appare troppo diffusa:
da un lato il rafforzamento dell’attività di coordinamento ed ispettiva, tesa a prevenire le situazioni di illegalità e di pericolo;
dall’altro l’inasprimento delle sanzioni nei confronti delle imprese inadempienti, sia di quelle che non abbiano posto in essere le misure previste dal D.lgs. 81/2008, sia di quelle presso le quali siano individuati lavoratori irregolarmente assunti o addirittura “al nero”
Per la prevenzione, l’art. 13 del D.L. 146/2021 prevede un rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Tra le misure, il coordinamento di INL e Asl dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale, apportando conseguenti modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007.
Particolarmente importante è la decisione che gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia prevenzionistica – analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl – vadano a integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, finalizzato a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
In tale ottica, le modifiche del Decreto legislativo 81/2008 includono anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.
All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un rilevante aumento dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.
Previsto anche l’aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.
Per il capitolo Sanzioni degli inadempimenti, le misure sono particolarmente pesanti:
Cambiano, in particolare, le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: basterà che venga riscontrata la presenza del 10% (e non più 20%) del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro.
Non solo, il D.L. precisa che gli Ispettori, constatato l’illecito “adottano” – senza nessuna discrezionalità, come invece recitava il precedente testo: “possono adottare” – le misure di sospensione dell’attività
Vengono anche meglio definiti gli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi e per i quali non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al D.L. che modifica la corrispondente tabella allegata al D.lgs. n. 81/2008.
Così, ad esempio, la norma prevede che la sospensione per ragioni di sicurezza è adottata in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o alle attività svolte dai lavoratori privi di formazione ed addestramento o del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, cosa che, per il settore dell’autotrasporto ha una particolare ed oggettiva rilevanza.
Inoltre, insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale l’INL “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”
Beninteso, su istanza dell’impresa interessata, l’Ispettorato può decidere la revoca della sospensione. Ma anche in ciò, il D.L. 146/2021 introduce novità: infatti l’Ispettorato potrà revocare la sospensione, solo se sussistano le seguenti condizioni:
– regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione);
– accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
– rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.
Per la parte pecuniaria delle sanzioni il D.L. introduce la previsione dell’obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese:
– nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari. Ricordiamo come, finora, la sanzione era pari a euro 2.000, a prescindere dal numero dei lavoratori;
– nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva da pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell’adottando decreto ministeriale e, nelle more, nell’Allegato I al D.lgs. n. 81/2008 con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito.
A tal fine sono individuate tre soglie: euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 per ciascun lavoratore interessato, anche qui con un notevole aggravio rispetto alla situazione precedente, quando la sanzione era pari a euro 3.200 a prescindere dal tipo di violazione accertata.
Non solo: le somme aggiuntive così determinate sono raddoppiate se, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione (art. 14, comma 9, D.lgs. n. 81/2008).
Continua ad esserci la possibilità di ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma prevista, se su istanza di parte e fermo restando il rispetto delle altre condizioni richiamate, l’imprenditore sospeso paga immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta (era il 25% nel testo precedente), mentre l’importo residuo, con una maggiorazione del 5%, va versato entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca: in caso di omesso o di parziale versamento dell’importo residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell’importo non versato (art. 14, comma 10, D.lgs. n. 81/2008).
L’imprenditore sospeso che non chieda la revoca e non rispetti la sospensione è punito:
– con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
– con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede infine ì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Il Ministero del Lavoro ha, proprio allo scopo di illustrare le misure contenute nel D.L. 146/2021, realizzato una serie di slides