NOTA INFORMATIVA
Normativa Omnibus
Gentili Clienti,
Dopo un articolato processo di approvazione che ha generato un ritardo di quasi 10 mesi rispetto al termine fissato dall’Unione Europea, è stato pubblicato il D.Lgs. 26/2023 attuativo della Direttiva Omnibus 2019/2161 volta alla regolamentazione prezzi, sconti e recensioni per gli e-commerce B2C con lo scopo di colmare deficit informativi che possano, in qualche modo, influenzare la capacità decisionale del consumatore e dunque evitare che vengano realizzate pratiche commerciali scorrette.
Si impone, dunque, ai fornitori di negozi online l’adempimento di specifici obblighi di informazione al fine di evitare condotte sleali ed a prevenire annunci di scontistiche false o gonfiate.
Il recepimento della Direttiva Omnibus ha determinato rilevanti modifiche ed integrazioni al Codice del Consumo soprattutto in riferimento al vasto mondo dei negozi online, c.d. e-commerce, per i quali il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato una disciplina piuttosto rigida incentrata sul principio della trasparenza.
Tra le novità introdotte si annovera la questione relativa le modalità di comunicazione delle riduzioni di prezzo (Art. 17-bis) che si pone come obiettivo evitare pratiche ingannevoli nelle modalità di prospettazione degli sconti:
“1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal “professionista” per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.
2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal “professionista” alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo.”
Vale a dire che bisogna:
Obbligatoriamente indicare il prezzo di vendita più basso praticato nei 30 giorni precedenti ad un prodotto nell’ipotesi di annuncio di sconto o di riduzione del prezzo.
Sono esclusi dall’obbligo di indicare il prezzo precedente, le attività con riduzione di prezzo con oggetto indeterminato, i buoni sconti, i voucher condizionati o destinati a certe tipologie di clienti.
La norma, però, sembrerebbe lasciare scoperto il caso in cui nei 30 giorni antecedenti sia stato applicato uno sconto senza continuità con le successive riduzioni di prezzo.
In quest’ultimo caso, stando alla lettera della norma, l’assenza di continuità impedirebbe di applicare il citato comma quinto. La disposizione prevede, infatti, che gli sconti debbano essere aumentati progressivamente e senza interruzioni. In via interpretativa, parrebbe potersi desumere che qualora un esercente dovesse applicare nei 30 giorni precedenti uno sconto di prezzo, anche solo per un giorno, il prezzo precedente che deve essere indicato non sarà quello normalmente applicato (privo di sconto), ma quello già scontato.
A tal proposito, l’art. 17 bis, introdotto all’interno del Codice del Consumo, al comma 3, 4 e 5, recita e quindi esclude da tale obbligo la vendita:
“3…prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), e all’articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.”
“4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo. ”
“5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.”
Allo stesso modo l’art. 17 bis esclude l’applicazione di tale obbligo in determinate occasioni di vendita, esplicitate dal comma 6:
“6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell’individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*
*(“Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.”).
Il presente articolo non si applica alle vendite sottocosto di cui all’articolo 15, comma 7, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 e il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del prezzo precedente di cui al comma 2.” **
** (“Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.”)
Il mancato rispetto delle regole suddette costituisce una “pratica commerciale scorretta”, di conseguenza, il fornitore del negozio online potrà esser sanzionato, sulla base di alcuni fattori dettati dalla legge (gravità del comportamento, eventuali precedenti violazioni, comportamento riparatore della azienda), con una multa fino a 10 milioni di euro.
Le nuove norme troveranno applicazione a far data dal 01 luglio 2023.
Il nostro staff rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito,
Cordiali saluti
Ermanno D’Orsi