MANUTENZIONE CONTROLLO E SOVEGLIANZA
SISTEMI ANTINCENDIO
Informativa per le Aziende:
D.M. 01 Settembre 2021
Modifiche all’art. 46 del D.lgs. 81/08 e al D.M. 10/03/1998
Nota introduttiva del Dott. Claudio Rivelli
L’art. 46 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 81/08 rimanda ad uno o più decreti per definire i criteri atti ad individuare :
- Le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- Le misure precauzionali di esercizio;
- Metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- Criteri per la gestione delle emergenze
Fino ad oggi per i criteri di cui sopra si faceva riferimento all’allegato VI del D.M. 10/03/1998 ed al D.lgs. 139/06.
Il D.M. 01/09/2021 pubblicato in G.U. il 25/09/2021 stabilisce i nuovi criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio che il Datore di Lavoro deve adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore, ovvero entro il 25/09/2022.
Il Decreto ha abrogato l’art. 3 c. 1 lett. e), l’art. 4 e l’Allegato VI del D.M. 10/03/1998.
La nota che segue evidenzia le principali indicazioni operative previste dal nuovo decreto che evidenzia anche come, gli interventi di manutenzione e controllo, possano essere gestiti e registrati nell’ambito dei sistemi di controllo e gestione previsti dal D.Lgs. 231/01 (es. Sistema di Gestione ISO 45001:2018).
I nostri tecnici sono a disposizione per ogni supporto in materia.
Dott. Claudio Rivelli
CONTROLLI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
L’art. 3 del D.M. 01/09/2021 definisce rimandando all’allegato I del decreto, i criteri per eseguire e registrare gli interventi di manutenzione e controllo degli impianti antincendio, che devono essere eseguiti secondo la regola dell’arte in accordo con le norme nazionali ed internazionali di riferimento e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore.
ALLEGATO I – punti cardine
- Manutenzione e controllo: il Datore di Lavoro deve predisporre un registro dei controlli e degli interventi di manutenzione su impianti ed attrezzature antincendio, ove vengono indicate le cadenze termporali. Il Registro costantemente aggiornato deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo;
- La manutenzione ed il controllo degli impianti ed attrezzature antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati in accordo a norme tecniche di riferimento (es. UNI 9994-1 per gli estintori, UNI 10779 per la rete di idranti, etc.);
- OBBLIGO DI SORVEGLIANZA: Oltre alle manutenzioni periodiche gli impianti devono essere sorvegliati dai lavoratori normalmente presenti con regolarità (!). I lavoratori devono essere adeguatamente istruiti mediante la predisposizione, illustrazione e spiegazione di apposite check list di controllo adeguate alla tipologia di impianti presenti.
QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI,
ATTREZZATURE ED ALTRI SISITEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
L’ Allegato II al D.M. 01/09/2021 definisce i criteri di qualificazione dei tecnici manutentori evidenziando che il tecnico ha la responsabilità delle attività di manutenzione e controllo degli impianti e, per questo motivo, all’atto dell’affidamento dell’incarico, il Datore di Lavoro deve vigilare sul possesso dei sui requisiti che possono essere così riassunti:
- I tecnici manutentori dovranno seguire un percorso di formazione erogato da soggetti formatori con docenti in possesso di determinati requisiti;
- Al termine del percorso di formazione i manutentori dovranno essere sottoposti a valutazione specifica che attesti il possesso dei requisiti che si consegue presso il Corpo Nazionale dei VV.F.
- i manutentori in possesso di esperienza documentata almeno triennale in materia possono evitare di sottoporsi al percorso formativo ma NON alla valutazione del possesso dei requisiti;
L’ Allegato II definisce sia i requisiti dei docenti che i programmi del percorso formativo cui deve sottoporsi un tecnico manutentore (ovvero i temi e le competenze di cui deve esser in possesso per potersi sottoporre alla valutazione presso il Corpo dei VV.F.)
L’ Allegato II al prospetto 3.1 evidenzia i contenuti e la durata del percorso formativo cui deve essere sottoposto un tecnico manutentore in funzione della tipologia di impianti. Il percorso formativo può durare da un minimo di 8 ore teoriche e 4 pratiche per la sola manutenzione degli estintori e può arrivare a n°192 ore di teoria e n°108 ore di pratica per essere abilitati alla manutenzione e controllo di ogni tipo di impianto.
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