La santificazione dei luoghi di lavoro
INFORMATIVA PER LE AZIENDE
PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID 19) AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020 DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Aggiornata con il Rapporto ISS COVID n°19 del 15/05/2020: Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2
L’emergenza in atto, dovuta alla diffusione del virus Sars-Cov-2, ha avuto un impatto rilevante sulle attività produttive di ogni Azienda che, in conformità a quanto indicato al punto 4 del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione Virus SARS-CoV-2”, all’atto della ripresa delle attività dovranno istituire idonee procedure per la detersione almeno giornaliera ed alla sanificazione periodica dei luoghi di lavoro.
La presente nota è stata rielaborata alla luce del Rapporto ISS COVID n°19 aggiornato in terza revisione il 15/05/2020 che ha fornito ulteriori elementi per consentire una valutazione di efficacia di altri disinfettanti virucidi rispetto a quelli indicati nella Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
LA SANIFICAZIONE DEVE SEGUIRE PROCEDURE DEFINITE E NON PUO’ ESSERE FATTA CON QUALSIASI BATTERICIDA IN QUANTO I VIRUS NECESSITANO DI SPECIFICO TRATTAMENTO
Teniamo a sottolineare questo punto perché in questo periodo, in cui è prevista l’attuazione di protocolli di sicurezza anti contagio nei luoghi di lavoro, sono state proposte alle aziende offerte di sanificazione NON in linea con quanto disposto dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute come integrato dal Rapporto ISS COVID n°19.
Gli studi e gli approfondimenti che si stanno eseguendo in tutto il mondo (si veda il sito dell’Agenzia per la protezione Ambientale degli Stati Uniti : EPA GOV), stanno fornendo man mano approfondimenti su altri disinfettanti efficaci contro il nuovo coronavirus.
IL RAPPORTO ISS COVID N°19 DEL 25/04/2020 ed Aggiornamento del 15/05/2020
Il rapporto fornisce un approfondimento sull’efficacia dei disinfettanti sulla base delle evidenze assunte durante l’epidemia e riportate nella linea guida del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC). Tali linee guida confermano in prima battuta quanto riportato nella Circolare 5443/2020 del ministero della salute e raccomandano l’utilizzo di:
• ipoclorito di sodio all’0,1% per le superfici che non vengono danneggiate;
• soluzioni contenenti alcool etilico al 70% per le altre superfici.
Sebbene non siano disponibili dati specifici sull’efficacia contro il SARS-CoV-2, diversi agenti antimicrobici disinfettanti classificati come PMC (=Presidi Medico Chirurgici), sono stati testati su alcuni coronavirus. Dall’analisi dei circa centocinquanta PMC autorizzati negli ultimi due anni in Italia per la disinfezione della cute e delle superfici, risulta che circa la metà di essi contiene etanolo, propan-2-olo, ipoclorito di sodio, perossido di idrogeno, ammoni quaternari o loro combinazioni. I diversi PMC in commercio hanno tempi di azione dipendenti dal principio/i attivo/i e relativa concentrazione e dall’organismo bersaglio indicato in etichetta (Tabella 3). I tempi di contatto efficaci si ricavano dai test specifici che vengono presentati in fase di autorizzazione. L’organismo bersaglio e il tempo di contatto necessario per lo sviluppo dell’azione disinfettante sono dichiarati dalla ditta titolare del prodotto, che ne è pertanto responsabile. La presenza del numero di registrazione sulla confezione di un PMC conferma l’autorizzazione del Ministero della Salute, previa valutazione da parte dell’ISS dei dati presentati dalle imprese sulla composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo.
I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione tesa a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi tramite azione chimica, ricadono in due distinti processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi. Tali prodotti, prima della loro immissione in commercio, devono essere preventivamente valutati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) (o altro organo tecnico-scientifico in ambito Nazionale) e autorizzati dalle Autorità Competenti degli stati membri dell’UE – per l’Italia il Ministero della Salute – sotto l’egida dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European Chemicals Agency, ECHA). Punto chiave per entrambe le normative è quello relativo a una comprovata efficacia dei prodotti, valutata sulla base di specifiche norme tecniche europee di standardizzazione sull’attività virucida, quali la UNI EN 14476:2013 e la UNI EN 16777:2019.
ALLEGATO 1
TABELLA 3: esempi di principio attivo in prodotti autorizzati in Italia negli ultimi 2 anni1

1 Fonte: Rapporto ISS 19 del 25/04/2020
Non esitare a contattare i nostri tecnici esperti!
Riempi il modulo che trovi QUI o chiamaci al numero +39 06 886 439 98