Obbligo GREEN PASS nei luoghi di lavoro
Guida per il Datore di Lavoro e FAQ emanate dal Governo
Decreto Legge 21 Settembre 2021 n. 127
Integrato con le FAQ emanate dal Governo
SCADENZA 15-10-2021: Elaborazione procedura aziendale per verifica green pass e adempimenti previsti dal D.L. 127 del 21/09/2021 e s.m.i.
*ULTIMO AGGIORNAMENTO* Informativa generica e preliminare inoltrabile ai lavoratori ** Scarica QUI l’informativa aggiornata – LINK *
*ULTIMO AGGIORNAMENTO* GUIDA per il datore di lavoro ** Scarica QUI l’informativa aggiornata – LINK *
Facendo seguito al Decreto Legge 127/2021, che impone il possesso della certificazione verde all’interno dei luoghi di lavoro pubblici e privati (vedi informativa aggiornata in allegato), Studio Rivelli ha predisposto degli strumenti operativi al fine di permetterVi di elaborare una procedura tramite la quale ogni Azienda potrà dimostrare di aver reso operativo un sistema di gestione e controllo specifico, aderente al proprio ciclo produttivo, per la verifica delle certificazioni abilitanti all’accesso nei luoghi di lavoro.
Il lavoro è abbastanza complesso in quanto riguarda “chiunque svolge un’attività lavorativa o di volontariato o di formazione nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni” e, pertanto, la procedura dovrà contemplare modalità di verifica e controllo delle certificazioni di dipendenti, fornitori, consulenti e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro aziendali o presso aziende terze.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni strumenti operativi che dovranno (o meno) essere adottati nella specifica realtà:
Comunicazione ai lavoratori (che sono i soggetti obbligati dalla norma in oggetto);
Comunicazione ai fornitori;
Nomina del personale incaricato al controllo del green pass
Modulo di comunicazione al Datore di Lavoro da utilizzare in caso di esito negativo del controllo del green pass
Eventuale addendum per contrattualizzare tale adempimento con il personale di ditte esterne (es. vigilanza, reception, etc.)
Eventuali comunicazioni per i clienti presso i quali il vostro personale presta servizio
Eventuale Segnaletica (v. allegato) ed Informativa Privacy (GDPR)
Dott. Claudio Rivelli
Guida per il Datore di Lavoro che deve elaborare
una procedura operativa entro il 15/10/2021
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso delle certificazioni verdi.
L’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, data di (ipotetica) cessazione dello stato di emergenza
NOTA INTRODUTTIVA
Come noto il D.L. 21/09/2021 n° 127 ha disposto che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre, termine di cessazione (?) dello stato d’emergenza, il green pass diventa necessario per l’accesso ai luoghi di lavoro.
L’obbligo di possesso del green pass non si applica a chi è in possesso della certificazione di esenzione dal vaccino redatta secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute 35309 del 04/08/2021 (la validità della certificazione è stata prorogata fino al 30/11/2021- Circolare Ministero della saluten.43366 del 25/09/2021). A seguito della pubblicazione del Decreto in G.U., sul sito del governo sono state pubblicate alcune FAQ in risposta ai tanti quesiti inviati anche da noi operatori del settore, per colmare alcuni punti oscuri.
Sarà dunque obbligo dei Datori di Lavoro implementare un sistema di verifica e controllo del possesso del green pass, il quale potrà avvenire, ove il Datore di Lavoro non vi provveda direttamente, anche attraverso la formale nomina di un soggetto incaricato secondo le procedure di cui al D.P.C.M. 17/06/2021. Sono previste sanzioni amministrative da € 600,00 ad € 1.500,00 a carico dei lavoratori che verranno «sorpresi» all’interno dei luoghi di lavoro provvisti di green pass e l’incaricato al controllo dovrà trasmettere alla prefettura gli atti relativi alla violazione constatata. Le sanzioni disciplinari saranno coerenti con le previsioni del CCNL applicato in Azienda.
I lavoratori che invece, sprovvisti di green pass, non avranno accesso ai luoghi di lavoro risulteranno assenti ingiustificati, con conseguente sospensione della retribuzione, ma con il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il nostro Studio ha messo a punto tutti gli strumenti per supportare le Aziende nella predisposizione della procedura di controllo e delle comunicazioni e nomine ad essa collegate.
AMBITO LAVORATIVO PRIVATO
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso delle certificazioni verdi.
A partire dal 15 ottobre 2021 è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19:
• a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato;
• a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi, anche sulla base di contratti esterni.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021.
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, il personale sprovvisto della Certificazione, non potrà accedere ai luoghi di lavoro e risulterà assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza non saranno dovuti la retribuzione né compensi comunque denominati. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (per carenza della predetta certificazione), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
LE FAQ DEL GOVERNO
A seguito dell’emanazione del Decreto il Governo ha annunciato l’emanazionedi linee guida applicative ma, fino ad ora, sono state pubblicate solamente alcune FAQ che hanno parzialmente dissipato i numerosi dubbi sollevati dalla norma.
In particolare, con riferimento a quanto di interesse per le Aziende, è stato chiarito che:
➢ il Libero professionista che accede ai luoghi di lavoro pubblici o privati è soggetto al controllo da parte del soggetto incaricato dal Datore di Lavoro;
➢ chi lavora sempre in smart working potrà non avere il green pass ma lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo(ovvero non è un diritto del lavoratore chiedere lo smart working in quanto sprovvisto di green pass)
➢ Il green pass è indipendente dal protocollo aziendale anticontagio elaborato sulla base del protocollo nazionale e delle linee guida di settore: le regole definite in ogni azienda devono essere sempre rispettate (!)
Quanto ai controlli, il governo sottolinea che le aziende che effettueranno le verifiche a campione sui dipendenti previste dalla legge non incorreranno nelle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass, «a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto legge 127 del 2021»
STUDIO RIVELLI CONSULTING S.L.R. PUO’ AIUTARVI A METTERVI IN REGOLA
Abbiamo predisposto tutti gli strumenti operativi per elaborare una procedura tramite la quale ogni Azienda potrà dimostrare di aver reso operativo un sistema di gestione e controllo specifico, aderente al proprio ciclo produttivo, per la verifica delle certificazioni abilitanti all’accesso nei luoghi di lavoro.
Il lavoro è abbastanza complesso in quanto, la procedura da elaborare deve contemplare modalità di verifica e controllo delle certificazioni di dipendenti, fornitori, consulenti e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro aziendali o presso aziende terze.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni strumenti operativi che dovranno (o meno) essere adottati nella specifica realtà:
• comunicazione ai lavoratori (che sono i soggetti obbligati dalla norma in
oggetto);
• comunicazione ai fornitori;
• nomina del personale incaricato al controllo del green pass
• modulo di comunicazione al Datore di Lavoro da utilizzare in caso di esito
negativo del controllo del green pass
• eventuale addendum per contrattualizzare tale adempimento con il
personale di ditte esterne (es. vigilanza, reception, etc.)
• Eventuali comunicazioni per i clienti presso i quali opera il personale
aziendale
• Eventuale Segnaletica indicante la postazione di controllo ed Informativa Privacy
Diverse Aziende, a seguito delle informative inviate nei giorni scorsi, stanno assolvendo a tale obbligo con risorse interne, altre ci hanno invece coinvolto nel processo anche in previsione della possibile emanazione di linee guida applicative da parte delle istituzioni (al momento sono disponibili linee guida emanate da Confindustria)
Il servizio verrà erogato richiedendo un rimborso spese commisurato alla complessità della realtà aziendale
In considerazione dell’imminente scadenza,rappresentiamo che non riusciremo ad assolvere ad eventuali richieste pervenute dopo l’11/10/2021
Durata delle certificazioni verdi COVID
La «certificazione verde» o «green pass» rimane definita dal D.L. 22/04/2021 n°52 come modificato dal D.L. del 16/09/2021:
• avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo previsto in funzione della tipologia di Vaccino effettuato (1 o 2 dosi) – VALIDITA’ 12 MESI
La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (quando previste più dosi);
• avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; – VALIDITA’ 6 MESI
• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 – VALIDITA’ 48 ORE ANTIGENICO – 72 ORE MOLECOLARE
• avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.” – VALIDITA’ 12 MESI (a decorrere dall’avvenuta guarigione)
• A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo
Le certificazioni cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, il soggetto sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
SANZIONI
Sono previste sanzioni amministrative da € 600,00 ad € 1.500,00 a carico dei lavoratori che, anche eludendo i controlli, saranno sorpresi a lavorare sprovvisti di green pass e sarà l’incaricato al controllo a dover trasmettere alla prefettura gli atti relativi alla violazione constatata (!)
Le sanzioni per i Datori di Lavoro che non implementeranno il sistema di controllo della certificazione andranno da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00.
ULTERIORI NOTE
La nuova norma prevede per chi effettua i tamponi nelle farmacie o nelle strutture sanitarie autorizzate o accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale che prevede:
• Tampone gratuito per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021 (entro determinati limiti di spesa nazionale);
• Tampone a prezzo calmierato e differenziato per minorenni e maggiorenni


