Informativa per le aziende
COVID-19 D.P.C.M. 03 Novembre 2020
*Scaricalo in PDF* Informativa per le aziende COVID-19 | D.P.C.M. 03 Novembre 2020 – LINK
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In allegato l’aggiornamento del 29/11/2020 relativo alle misure restrittive differenziate per zone.
La suddivisione del territorio
in aree di rischio
Introduzione di Misure di contenimento del contagio correlate agli scenari epidemici regionali
Il D.P.C.M. 03/11/2020, oltre ad introdurre ulteriori misure restrittive operative su tutto il territorio nazionale, introduce misure di contenimento correlate agli scenari epidemici valutati nelle diverse Regioni o aree del paese, determinati mediante il metodo delineato dal Documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo Autunno- Invernale» integralmente consultabile al link:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5373_16_file.pdf.
Nella fase autunno-invernale l’epidemia è stata caratterizzata secondo i seguenti 4 possibili scenari cui corrisponderanno specifiche misure restrittive:

Le procedure di valutazione del Ministero della salute e la riclassificazione periodica delle aree a rischio
1. Sulla base del monitoraggio dei dati effettuato secondo il Documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo Autunno-Invernale». Con ordinanza del Ministero della Salute saranno individuate:
➢ le aree ad elevata gravità (livello di rischio alto) – SCENARIO 3
➢ Le aree a gravità massima (livello di rischio alto) – SCENARIO 4
2. Con specifiche ordinanze del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Interessata, ed in ragione dell’andamento epidemiologico, potrà essere disposta l’esenzione dell’applicazione delle misure restrittive previste per lo scenario attribuito, in una determinata area della regione (ove quindi potrà essere disposta l’applicazione delle misure restrittive previste per un livello di rischio inferiore).
3. Le ordinanze mediante le quali il Ministero della Salute classifica le aree di rischio sono efficaci per un periodo minimo di almeno 15 giorni (ciò al fine di poter valutare l’efficacia delle misure restrittive adottate);
4. il Ministero della Salute, con cadenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti che hanno comportato l’attribuzione del livello di rischio di una determinata Regione e provvede all’aggiornamento della relativa classificazione.
Il DPCM entrerà in vigore venerdì 6 novembre a seguito della classificazione definitiva delle aree di rischio di ogni Regione: per almeno 14 giorni tale classificazione sarà invariabile nonostante il monitoraggio settimanale effettuato dal Ministero della Salute
Misure restrittive su tutto il territorio nazionale in vigore dal 06 Novembre
Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità (es.per motivi di salute).
Nelle restanti ore della giornata è fortemente raccomandato spostarsi solo per motivi di effettiva necessità (specie ricorrendo ai mezzi pubblici).
AGGIORNAMENTO AL 15 NOVEMBRE 2020
Misure restrittive su tutto il territorio nazionale in vigore dal 06 Novembre
ATTIVITA’ SOSPESE:
➢ attività in sale da ballo e discoteche, le feste in luoghi chiusi o all’aperto;
➢ sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte in locali adibiti ad attività differenti (es. Slot machine nei bar)
➢ Palestre, Piscine, Centri termali, centri natatori, centri benessere (ad eccezione di quelli con presidio sanitario obbligatorio e rientranti nei livelli essenziali di assistenza). Tutte le attività sportive svolte in luoghi chiusi (inclusi palloni tensostatici v. FAQ Dipartimento dello Sport)
➢ Centri culturali, sociali e ricreativi. Sospese attività di parchi tematici e di divertimento (salvo che non siano destinati a bambini e ragazzi – v. Allegato 8);
➢ spettacoli aperti al pubblico in Teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, anche all’aperto.
➢ Convegni, congressi ed altri eventi in presenza
➢ Sospese le attività di Musei e Mostre
➢ Sagre e fiere di qualunque genere
➢ Feste al chiuso ed all’aperto incluse quelle conseguenti a cerimonie
religiose o civili;
➢ Viaggi di istruzione, visite guidate, ed uscite didattiche in genere;
➢ Impianti nei comprensori sciistici (limitazioni per la pratica dello sci
amatoriale).
In rosso ulteriori restrizioni nazionali introdotte rispetto a quelle del DPCM del 24/10/2020
Limitazioni alle seguenti attività il cui esercizio è autorizzato:
➢ Le attività di ristorazione anche all’aperto sono consentite dalle 5.00 fino alle ore 18. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi aperti al pubblico. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di n°4 persone per tavolo (salvo persone conviventi).
➢ Le attività commerciali insediate in centri commerciali ed in mercati rimangono chiuse in giornate festive e prefestive ad eccezione delle Farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai, punti vendita di generi alimentari.
➢ E’ consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi esclusivamente per i clienti che ivi usufruiscono dell’alloggio (importante, per la logistica delle trasferte di lavoro, verificare che l’albergo eroghi il servizio di ristorazione serale);
➢ La ristorazione a domicilio è sempre consentita. La ristorazione da asporto è consentita fino alle ore 22 (divieto di consumazione cibi sul posto)
➢ Attività inerenti ai servizi alla persona (attenzione a restrizioni Regionali o locali)
➢ Attività di mense e catering continuativo su base contrattuale con un massimo di n°4 persone per tavolo, in aggiunta ai già noti protocolli atti a garantire il distanziamento interpersonale.
➢ Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato l’ingresso dilazionato e la permanenza nell’esercizio per il tempo strettamente necessario agli acquisti (in coerenza con requisiti di cui all’allegato 10).
E’ fatto obbligo in locali pubblici e aperti al pubblico e negli esercizi commerciali, di esporre un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale sulla base dei protocolli COVID-19 adottati.
➢ Attività sportive di base e attività motorie in genere svolte all’aperto in conformità alle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport
➢ A parte l’attività scolastica oggetto di regolamentazione specifica, è consentita la formazione in presenza in medicina generale,, le attività di formazione indette dai Ministeri (esami di guida, corsi abilitanti, etc.), esami IeFP, corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in presenza sono consentite nel rispetto delle linee guida INAIL e sono da escludere tutte le forme di aggregazione alternative.
➢ Nelle attività didattiche è fatto obbligo di utilizzo di protezioni respiratorie con esclusione dei bambini di età inferiore ai 6 anni.
➢ Luoghi di culto (v. allegati da 1 a 7 per il dettaglio delle limitazioni)
➢ Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività nel settore agricolo zootecnico, agroalimentare e relative filiere
➢ Sono consentite le attività ricettive a condizione che sia assicurata l’applicazione del protocollo anti contagio (linee guida nazionali).
Misure restrittive attive nelle Regioni classificate allo scenario 3 aree ad ELEVATA gravità (livello di rischio alto)
1. E’ vietato lo spostamento al di fuori della Regione salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (motivi di salute). Sono sempre consentiti gli spostamenti per la fruizione dell’attività didattica in presenza (ove consentita). E’ consentito il rientro alla propria abitazione/domicilio/ residenza.
2. E’ consentito il transito sui territori regionali se la destinazione da raggiungere rientra in territori non soggetti a restrizioni di spostamento (ovvero: se mi trovo in zona gialla posso raggiungere un’altra zona gialla anche passando per una Arancione)
3. E’ vietato lo spostamento in un comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione, salvo il caso in cui non si debba usufruire di servizi non sospesi, e non disponibili nel comune di appartenenza (es. se una farmacia notturna è assente in un comune posso andare in un altro comune). Tali spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.
4. Sono sospese le attività di ristorazione (di ogni tipo anche pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Consentita ristorazione a domicilio e ristorazione da asporto fino alle 22.00.
5. Sempre consentita la ristorazione nelle aree di servizio autostradali, negli ospedali, negli aeroporti con ovvia applicazione dei protocolli anticontagio.
Misure restrittive attive nelle Regioni classificate allo scenario 4 aree a gravità MASSIMA (livello di rischio alto)
1. E’ vietato lo spostamento al di fuori della Regione, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (motivi di salute). Sono sempre consentiti gli spostamenti per la fruizione dell’attività didattica in presenza (ove consentita). E’ consentito il rientro alla propria abitazione/domicilio/ residenza.
2. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23 al DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi centri commerciali che rimangono però chiusi in giorni festivi e prefestivi eccezion fatta per Farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai, punti vendita di generi alimentari).
3. Per i servizi di ristorazione sono attivate le medesime restrizioni attive nelle regioni rientranti nello scenario 3.
4. E’ sospesa ogni attività sportiva di base svolta e l’attività motoria in genere anche all’aperto e/o in circoli sportivi pubblici o privati. E’ sospesa l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione o terapeutica nei centri termali. E’ consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione, all’aperto ed in forma individuale. Sospeso ogni evento e competizione organizzata da Enti di promozione sportiva.
5. Le attività dei servizi alla persona sono sospese con eccezione di lavanderie/tintorie, pompe funebri, barbieri e parrucchieri.
D.P.C.M. 24 Ottobre 2020
Misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale
Una chiara regolamentazione dell’obbligo di utilizzo di sistemi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro
➢ È obbligatorio avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
➢ È obbligatorio indossare la suddetta protezione in tutti i luoghi di lavoro al chiuso
➢ È obbligatorio indossare la suddetta protezione in tutti i luoghi di lavoro all’aperto ove non è garantito il distanziamento interpersonale
Solo in n°2 casi è possibile non indossare la protezione delle vie respiratorie in ambienti di lavoro chiusi :
➢ Condizione di totale isolamento rispetto ai colleghi (es. ufficio con singolo
occupante e con accesso inibito ad altre persone se non con adeguate procedure
anticontagio: es. aerazione preventiva, accesso previo appuntamento, etc.)
➢ Nelle situazioni previste dai protocolli anti-contagio emanati per specifiche attività
produttive (attività di formazione, consumo di cibi e bevande, etc.).
➢ N.B. restando esclusi da detti obblighi i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che li assistono se versano nella stessa incompatibilità.
Raccomandazione del Responsabile del SPP: in relazione all’andamento epidemiologico si raccomanda l’uso di mascherine FFP2 sui mezzi pubblici, ed in tutte le situazioni in cui il rischio di esposizione non è sotto il controllo dell’Azienda
Imperativo il pieno rispetto dei protocolli COVID aziendali adottati in aderenza al Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del Virus Sars-COV-2 del 24/04/2020
Raccomandazione del Responsabile del SPP: si fa forte raccomandazione a tutte le Aziende di rimettere in esercizio i Protocolli e le procedure adottate nella fase di riapertura post lockdown ed in particolare:
➢ massimo ricorso allo Smart working;
➢ limitazione per quanto possibile delle riunioni in presenza
➢ limitazione delle trasferte allo stretto indispensabile
➢ Limitazione e/o rinvio di attività di Formazione non indispensabili e/o abilitanti
L’attuale situazione epidemiologica espone ad un rischio elevato. Si evidenzia che il D.P.C.M. 24/10/2020 nulla ha imposto in relazione alle attività consentite e che è lasciata al Datore di Lavoro la discrezionalità di adottare adeguate misure di tutela della salute e della Sicurezza dei lavoratori.
Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi stato estero (uniche eccezioni San marino e Città del Vaticano)
Ferme restando le specifiche limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero (per i quali si rimanda all’art. 6 del DPCM ed agli elenchi di cui all’allegato 20 aggiornati tempo per tempo dalle Autorità Sanitarie in relazione all’andamento epidemiologico), chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale, da ogni paese estero, è tenuto a consegnare a chiunque sia deputato al controllo apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 recante le indicazioni atte a consentire in modo chiaro la verifica:
➢ Dei paesi e territori esteri in cui si è soggiornati negli ultimi 14 giorni;
➢ Motivi dello spostamento in caso i paesi rientrino negli elenchi E ed F di cui all’allegato 20 al DPCM;
➢ In caso di soggiorno o transito nei paesi di cui agli elenchi D, E ed F l’autocertificazione deve anche indicare: la sede ove avverrà la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo utilizzato per raggiungere detta sede, il recapito telefonico presso cui essere contattati durante il periodo di sorveglianza,
Le persone che raggiungono comunque il territorio nazionale provenienti dai paesi di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’Allegato 20 anche se asintomatiche devono farne comunicazione immediata all’ASL/ATS competente per territorio.
Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020 :
COVID 19 indicazioni per la durata ed il termine della quarantena
Definizioni:
L’ISOLAMENTO dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
LA QUARANTENA, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi
NUOVI TERMINI PER ISOLAMENTO E QUARANTENA:
CASI POSITIVI ASINTOMATICI: Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
CASI POSITIVI SINTOMATICI: Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). .
Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020 :
COVID 19 indicazioni per la durata ed il termine della quarantena
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: I contatti stretti di casi con infezione da SARS- CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
➢ un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
oppure
➢ un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno
RACCOMANDAZIONI
1. tutte le persone che convivono, o entrano in contatto regolarmente con persone fragili o a rischio di complicanze, a fine quarantena dovrebbero comunque eseguire il test molecolare.
2. Test differenziati per i bambini
3. Non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
4. Promuovere l’uso dell’app immuni.
Decreto Legge n°125 del 07 Ottobre 2020
Recepita la classificazione EU del Sars-COV-2 nel D.Lgs. 81/08:
la commissione europea con DIRETTIVA (UE) 2020/739 del 3 Giugno 2020 modifica all’ Allegato III della Direttiva 2020/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Direttiva Agenti biologici) ha inserito SARS-COV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possano causare malattie infettive nell’uomo.
L’art. 4 del D.L. n°125 del 07/10/2020 ha recepito tale direttiva ( modificazioni all’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08), ed il Sars COV 2 viene annoverato tra gli agenti biologici di Gruppo 3 in quanto, non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
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