Covid-19, prorogate le misure di contenimento fino al 7 settembre 2020
Prorogate fino al 7 settembre 2020 le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19. La disposizione è contenuta nel nuovo Dpcm emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri il 7 agosto scorso.
Le disposizioni del nuovo provvedimento si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle contenute nel precedente Dpcm dell’11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del 14 luglio 2020.
Confermati:
• l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi aperti al pubblico
• il rispetto della misura del distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone
• la raccomandazione del lavaggio corretto e frequente delle mani (art. 1 Dpcm).
Il Dpcm contiene anche indicazioni relative alla ripresa di alcune attività, tra cui le manifestazioni fieristiche ed i congressi, consentiti dal 1° settembre purchè abbiano misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (art. 1 Dpcm). Sempre dal 1° settembre e’ consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entita’ che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso (art.1 Dpcm).
Il DPCM viene inoltre integrato proprio oggi dall’Ordinanza del ministro della Salute 16 agosto 2020
“Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020“, si legge nell’ordinanza, “ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni”:
a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
“Le Regioni – è scritto nell’ordinanza – possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b)”.
L’ordinanza produce effetti da oggi 17 agosto 2020 perciò ricordiamo tutti di stare attenti: la sicurezza non va mai in vacanza!
Leggi
- Dpcm 7 agosto 2020
- Dpcm 14 luglio 2020
- Dpcm 11 giugno 2020
- Ordinanza del ministro della Salute 1 agosto 2020
Per saperne di più