Finalmente regole nuove per il controllo
dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza
Aggiornato il D.Lgs. 81/08: finalmente una disposizione tesa a contrastare chi produce falsi attestati di formazione sulla sicurezza!
La Studio Rivelli Consulting S.r.l. pone da sempre la massima attenzione nel gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione di Enti ed Aziende sull’addestramento e la formazione dei lavoratori, nella convinzione che l’innalzamento della cultura della sicurezza in azienda è lo strumento più importante per conseguire l’obiettivo di ridurre infortuni e malattie professionali. In oltre 25 anni di attività la nostra politica sul tema della formazione ci ha “costretto” a rifiutare incarichi professionali anche di rilievo a fronte di richieste di “sconti”, non di natura economica, ma mirati ad evitare il coinvolgimento dei lavoratori nelle previste attività formative.
A partire dal 2011, data in cui sono state stabilite le regole per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro si è infatti diffuso il mal costume, purtroppo dilagante nel nostro paese, di produrre attestati falsi; sono cresciuti come funghi gli attestatifici che, a fronte di un facile guadagno, hanno prodotto migliaia di attestati di formazione senza erogare neppure 1 minuto di docenza ai lavoratori.
In previsione dell’emanazione del nuovo Accordo della Conferenza Stato Regioni (che doveva essere emanato entro il 30/06/22!) il Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha aggiunto all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b), la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce dalla necessità di contrastare condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri”.
Produrre attestati falsi per corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre che atto spregevole, costituisce una o più violazioni del codice penale e del diritto contrattuale dei lavoratori a ricevere dal datore di lavoro una formazione in materia di sicurezza efficace ed obbligatoria.
In sostanza la nuova norma di legge prevede che nel (nuovo) accordo Stato Regioni sulla formazione sia ben definita la modalità di monitoraggio e controllo sugli “spacciatori e utilizzatori finali” di falsi attestati di formazione. Superfluo aggiungere che l’individuazione di questi comportamenti truffaldini comporterà, tra le altre cose, anche la denuncia all’autorità giudiziaria da parte degli UPG di Asl/ATS e INL per tutte le fattispecie penali in materia di reato di falso, reati associativi, reati tentati ecc. previsti dalle norme vigenti.
Per approfondimento si veda la sentenza n.16715 del 17 aprile 2019 della Cassazione Penale, Sez. VII
Una sentenza della Cassazione (Cassazione Penale, Sez.VII, 17 aprile 2019 n.16715) ha gettato ulteriore luce sul problema della non veridicità della documentazione di salute e sicurezza e, in particolare, sulla questione relativa ai falsi attestati di formazione.
In questa pronuncia la Suprema Corte, oltre a dare conto delle modalità concrete con cui il Tribunale ha accertato la falsità di tali attestazioni, sottolinea anche le conseguenze giuridiche che tali false attestazioni determinano.
La sentenza ricostruisce punto per punto l’intero percorso di accertamento operato dal Tribunale in merito alla non formazione di un lavoratore e alla falsità dell’attestato prodotto dall’azienda.
La sentenza precisa che “la falsità dell’attestato, in particolare, veniva desunta dal giudice non solo perché la data della supposta formazione era antecedente all’assunzione del lavoratore, ma soprattutto dal fatto che il progressivo dell’attestato corrispondeva ad un codice fiscale diverso rispetto a quello del lavoratore stesso”.
A questo punto, è stata decisiva la verifica della documentazione in possesso della Società erogatrice della formazione e la conseguente verifica in sede giudiziaria dei corsi realmente erogati dalla stessa e, soprattutto, dei relativi destinatari.
Sotto questo profilo, la Cassazione sottolinea che “gli accertamenti eseguiti presso la società che effettuava i corsi di formazione avevano dato infatti esito positivo, risultando invero che il progressivo indicato nell’attestato riguardava in effetti un altro lavoratore ed un altro corso”.